Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 07-07-2011) 29-09-2011, n. 35554

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sull’appello proposto da C.P.P. avverso la sentenza del Tribunale monocratico di Sassari in data 20.01/2.02.2010 che, all’esito di giudizio direttissimo celebrato nelle forme del rito abbreviato, l’aveva dichiarato colpevole dei reati di resistenza a p.u. e lesioni personali aggravate in danno di un assistente sociale in servizio presso detto comune e, con la recidiva contestata, lo aveva condannato alla pena di anni due e mesi due di reclusione, la Corte di Appello di Cagliari, sez. dist.ta di Sassari, con sentenza in data 1.07.2010, in parziale riforma del giudizio di 1^ grado, rideterminava la pena in anni due di reclusione confermando nel resto.

Avverso detta sentenza il C. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo a motivi del gravame:

1) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con particolare riferimento all’art. 178 c.p.p., lett. c) in violazione dell’art. 420 c.p.p. per denegato differimento di udienza nonostante l’impedimento del difensore di fiducia dell’imputato, con conseguente violazione del diritto di difesa stesso e del contraddittorio;

2) violazione dell’art. 228, comma 3 e art. 191 in relazione all’art. 430 c.p.p. e art. 10 CEDU in punto di legittimità dei contenuti della perizia erroneamente riportanti talune dichiarazioni autoindizianti dell’imputato, non utilizzabili perchè rese al perito e non al giudice, fuori dal contraddittorio;

3) violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e) per mancanza di motivazione in ordine all’inosservanza o erronea applicazione della legge penale, segnatamente riferita all’art. 393 bis c.p. stante la reazione dell’imputato ad un comportamento illegittimo del p.u.;

4) violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e) per mancanza di motivazione ed inosservanza o erronea applicazione della legge penale circa la quantificazione della pena per insussistenza delle aggravanti contestate e sussistenza e prevalenza dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 2.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi addotti.

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in Euro mille/00 alla Cassa delle Ammende.

Ed invero, l’eccezione in rito di cui al motivo sub I) trova corretta e motivata risposta nell’impugnata sentenza in punto di inconfigurabilità dell’asserita violazione del diritto di difesa per denegato rinvio per asserito impedimento del difensore, stante la corretta lettura che, nella specie, si impone dell’art. 420 ter c.p.p., comma 5, in punto di intempestività della richiesta difensiva e di preminente esigenza di tutela di soggetto detenuto, a prescindere da altri interessi in materia di processo civile cui era stato chiamato ad intervenire tale difensore (cfr. foll. 3-4 sentenza impugnata).

Del pari manifestamente infondata la doglianza sub 2), stante la motivata risposta, anche in punto di logica, offerta in sentenza sulla piena validità della perizia, necessitata, per il suo corretto sviluppo di esame e verifica delle condizioni fiso-psichiche del soggetto periziando, a rivolgere al predetto – a tali esclusivi fini – le domande censurate dal ricorrente (cfr. fol. 4-5).

Anche il motivo sub 3) è manifestamente infondato, avuto riguardo all’argomentato quadro di sviluppo modale dell’intera vicenda, tanto da escludere in assoluto qualsivoglia arbitrarietà nella condotta del p.u. legittimante la non punibilità della reazione dell’imputato (cfr. fol. 5-6).

Corretta, infine, la determinazione del trattamento sanzionatorio, secondo un calcolo che si sottrae alla censura di cui al motivo sub 4), avuto riguardo ai rilievi dedotti al riguardo (Cfr. fol. 7 impugnata sentenza).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille/00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *