T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 21-10-2011, n. 2518 Aggiudicazione dei lavori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente ricorso, l’I.S. S.r.l., ha impugnato gli esiti concorsuali della procedura di gara indetta dal Comune di Marchirolo per l’affidamento dei lavori di riqualificazione e ristrutturazione del Palazzo comunale, in relazione ai quali è stato determinato il proprio posizionamento in graduatoria al secondo posto, alle spalle dell’odierna controinteressata.

Per quanto di interesse ai fini del presente giudizio, il bando di gara prevedeva che all’elemento "prezzo" e all’elemento "tempi" fossero riservati, rispettivamente, un massimo di 30 e 10 punti da attribuirsi mediante il ricorso ad una formula matematica ed all’applicazione ai valori così risultanti, del criterio della c.d. interpolazione lineare con riconoscimento di valore 1 al concorrente che avrebbe offerto il maggior ribasso o i minori tempi di esecuzione e 0 al prezzo a base d’asta o ai tempi esecutivi di progetto.

Negli stessi termini si esprimeva il disciplinare nello specchio di cui al punto "3, Criteri di valutazione", ancorché, in contraddizione con il bando, descrivendo l’applicazione del metodo prescelto, in corrispondenza del fattore "punteggio attribuito al requisito" presente nella formula matematica, indicasse punti 25 per il "prezzo" e punti 5 per i "tempi".

Per ovviare alla descritta contraddizione, la Stazione appaltante con nota del 16.5.2009, ha precisato i punteggi attribuibili al prezzo (30) e ai tempi (10) senza alcun richiamo espresso al criterio dell’interpolazione lineare che, in sede di operazioni valutative non veniva quindi applicato.

Al termine delle operazioni valutative l’aggiudicazione è stata pronunciata a favore all’impresa M. che l’ha impugnata con richiesta di risarcimento in forma specifica o, in subordine, qualora ciò non fosse possibile, per equivalente.

L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio, allegando di avere, in esito a reclamo della ricorrente, provveduto ad avviare un procedimento di secondo grado teso alla valutazione dell’opportunità di procedere all’annullamento dell’intera procedura, ed eccepito, sulla base di tale presupposto, l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.

Con successivo provvedimento del 22.2.2010, l’Amministrazione ha deciso di non procedere all’approvazione del verbali di gara e della aggiudicazione provvisoria in favore dell’Impresa risultata aggiudicataria e di annullare ex art. 21 nonies della L. n. 241/1990 l’intera gara.

La gara è stata, quindi, nuovamente indetta con bando del 2.11.2010 e la ricorrente, che vi ha partecipato, ha conseguito l’affidamento dei lavori con stipula contrattuale in data 2.5.2011.

La ricorrente ha pertanto chiesto la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, limitandosi a chiedere:

– la rifusione delle spese sostenute in virtù della partecipazione alla gara quantificate in Euro 4.433,40;

– il riconoscimento della soccombenza virtuale della resistente Amministrazione ai fini della pronunzia circa il carico delle spese di giudizio con distrazione ex art. 93 c.p.c.;

– la rifusione del contributo unificato per l’iscrizione a ruolo del ricorso;

L’Amministrazione resistente ha eccepito l’inammissibilità della domanda risarcitoria in quanto rappresenterebbe una domanda nuova contenuta in una memoria depositata, ma non notificata.

Ha inoltre rilevato che l’impugnazione proposta con il presente ricorso ha ad oggetto l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione provvisoria e, quindi, di un atto non suscettibile di consolidare in capo all’Impresa alcuna posizione consolidata, qualificabile come una mera aspettativa ad una conclusione, in senso a sé favorevole, del procedimento.

La originaria domanda di risarcimento per equivalente, inoltre, sarebbe stata proposta in relazione alla possibilità che all’esito del giudizio la ricorrente non potesse ottenere la reintegrazione in forma specifica con l’affidamento dei lavori, mentre la domanda da ultimo presentata sarebbe riconducibile ad un diverso fatto generatore di danno, ovvero l’annullamento della procedura di gara in luogo delle sole fasi viziate che avrebbe determinato l’impossibilità di conseguire il concreto bene della vita, obiettivo sostanziale dell’azione intrapresa.

All’esito della pubblica udienza del 5.10.2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso, conformemente alla richiesta avanzata dalla ricorrente, deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in quanto l’Amministrazione ha provveduto ad annullare il provvedimento oggetto di impugnazione.

Deve, tuttavia, essere respinta la domanda risarcitoria originariamente proposta "in forma specifica", o per equivalente nel caso ciò risultasse impossibile.

Nessuna lesione della posizione giuridica della ricorrente si è, infatti, determinata quale conseguenza dell’impugnato provvedimento che é stato oggetto di autotutela da parte dell’Amministrazione che, bandendo nuovamente la gara, ha consentito all’I.S. di conseguire il bene della vita cui aspirava.

Nessun risarcimento può inoltre essere concesso in relazione alla decisione della Stazione appaltante di procedere a nuova gara anziché rinnovare le operazioni della gara originaria che non è stata oggetto di impugnazione.

Non può accogliersi, infine, la domanda di rifusione delle spese sostenute ai fini della partecipazione in quanto non assistita da un adeguato principio di prova.

Parte ricorrente, infatti, propone l’assunzione di dichiarazioni testimoniali provenienti da propri dipendenti, e chiede il rimborso di costi riferiti ad operazioni dei cui esiti potrebbe aver beneficiato in sede di nuova gara (approntamento documentazione, sopralluoghi, ecc.) allegando, quale voce di maggior rilievo a comprova dei costi sostenuti, una parcella per prestazioni professionali rese da un professionista nell’anno 2010, (annualità successiva allo svolgimento della gara oggetto del presente giudizio.

Le spese di giudizio, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, sono poste a carico dell’Amministrazione sul presupposto che la stessa, anche in esito alle osservazioni dell’Impresa ricorrente, poi trasfuse nei motivi in cui si articola il presente ricorso, ha provveduto alla revoca dell’aggiudicazione previo intervento in autotutela e solo dopo la rituale notifica del ricorso.

Per quanto precede:

– il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse

– è respinta la domanda risarcitoria riferita alle spese sostenute ai fini della partecipazione alla gara;

– le spese di giudizio devono essere poste a carico dell’Amministrazione nella misura di Euro 5.000,00, oltre al 12,5% di spese forfetariamente calcolate, ad I.V.A. e C.P.A.;

– l’Amministrazione è, altresì, tenuta al rimborso del contributo unificato.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile e respinge la domanda risarcitoria.

Spese a carico come da motivazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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