Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 07-07-2011) 29-09-2011, n. 35552

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Trieste ha ribadito la responsabilità di M.G., affermata dal Gup del Tribunale di Udine, in sede di giudizio abbreviato, per il delitto di falsa testimonianza e ne ha confermato anche la pena. Oggetto dell’imputazione erano le dichiarazioni rese dal M. nel dibattimento, svoltosi per una rapina ai danni di Z.D., cui egli aveva assistito, che contraddicevano quelle accusatorie rese contro i due imputati P. e B. in sede di indagini preliminari.

2. Ricorre il M. e deduce in rito la nullità del giudizio camerale svoltosi in appello, in quanto non gli era stata comunicata la nuova udienza fissata a seguito del rinvio della prima; in ogni caso si era verificata altra nullità per la seconda udienza, essendo stato celebrato il dibattimento nonostante l’assenza del difensore per legittimo impedimento; nel merito si duole ex art. 606 c.p.p., lett. C del travisamento della prova, poichè la falsità delle sue dichiarazioni è stata tratta dalla discordanza tra il contenuto delle sit rese nella immediatezza del fatto e la testimonianza dibattimentale, senza che fossero acquisite ex art. 500 c.p.p. le prime, utilizzate per le contestazioni a dibattimento; tale lacuna avrebbe condotto alla valorizzazione errata della testimonianza della parte offesa Z., di cui vengono, con il gravame, messe in evidenza le contraddizioni per sottolineare al contrario la veridicità di quelle dell’imputato.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile ed il ricorrente è da condannare al pagamento delle spese processuali e della ammenda che si reputa equo determinare in Euro mille da versare alla cassa delle ammende.

2. I motivi relativi a vizi procedurali sono manifestamente infondati.

3. Il primo motivo non tiene conto del principio acquisito dalla giurisprudenza di merito e di legittimità secondo cui nel giudizio di appello contro la sentenza pronunciata all’esito dei giudizio abbreviato non trova applicazione l’istituto della contumacia dell’imputato, sicchè il legittimo impedimento dello stesso impone il rinvio dell’udienza solo se egli abbia direttamente e tempestivamente manifestato la volontà di comparirei Sez. 2, Sentenza n. 8040 del 09/02/2010 Rv. 246713, Sez. 1, 19.6.2007, Chakhsi, rv 236841; conf. sent. nn. 434/92, rv 190474; 1326/92, rv 189197; 10231/05, rv 230921).

4. Risulta che nel caso di specie il ricorrente, regolarmente citato, non abbia personalmente e tempestivamente nè manifestato la volontà di essere presente alla procedura camerale nè dedotto l’impedimento, sicchè nella specie non ricorreva alcuna necessità di disporre la nuova citazione dell’imputato.

5. Anche la seconda eccezione è infondata.

6. E’ stato precisato da questa Corte in un caso del tutto analogo che il legittimo impedimento del difensore, quale causa di rinvio dell’udienza, non rileva nei procedimenti in camera di consiglio, per i quali è previsto che i difensori, il pubblico ministero e le altre parti interessate, siano sentiti solo se compaiono. (Sez. 6, Sentenza n. 14396 del 19/02/2009 Cc. (dep. 01/04/2009) 7. Esclusivamente volte ad un riesame di merito delle emergenze processuali si palesano, poi, te deduzioni contenute nel terzo motivo.

8. Invero, esula dal concetto di travisamento della prova, la mancata acquisizione delle sit rese nel procedimento di rapina dall’imputato, la cui acquisizione e non era comunque dovuta ex art. 500 c.p.p. dato che la norma ne prevede la sola lettura ai fini della contestazione.

Oggetto della valutazione, peraltro, era la testimonianza dibattimentale ed il controllo della sua veridicità, apprezzamento che è stato compiuto da giudice di merito con ampia e congrua disamina avverso cui il ricorrente propone una inammissibile diversa ricostruzione dei fatti.

9. Vale ribadire che il controllo del giudice di legittimità non si estende alla rivisitazione dei fatti ed ad una nuova valutazione degli stessi che porti a diversa ricostruzione del fatto, sempre che il provvedimento impugnato presenti i caratteri di coerenza, adeguatezza e logicità che ben individuino gli elementi di conferma dell’ipotesi accolta, come appunto avvenuto nel caso in esame.

10. Infatti, la Corte ha messo in luce da un lato le contraddizioni della testimonianza del ricorrente rispetto a quella del rapinato, definito teste attendibile, lineare e coerente, dall’altro la coincidenza delle stesse con le prime informazioni fornite dal M. agli organi inquirenti, ritrattate con spiegazioni non logiche, e perciò sintomatiche della falsità della testimonianza resa a dibattimento. Tale iter argomentativo è contestato con argomenti di puro merito che come dotto si pongono come una diversa ipotesi del tutto congetturale ed adeguatamente considerata tale dalla corte distrettuale.

11. Si impone pertanto la declaratoria di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille a favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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