T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 21-10-2011, n. 2516

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato:

che parte ricorrente, con atto depositato il 18.10.2011, ha rinunziato al ricorso proposto avverso il provvedimento in epigrafe specificato;

che il ricorso deve essere dichiarato estinto ex art. 35, comma 2, c.p.a. con compensazione delle spese fra le parti.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il processo.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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