T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 21-10-2011, n. 2515 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che, in seguito al provvedimento cautelare adottato dalla Sezione, il Comune di Segrate ha revocato l’ordinanza n. 1 del 3 gennaio 2011, impugnata con il ricorso in epigrafe così determinando la cessazione della materia del contendere;

Ritenuto che le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) possano compensarsi per metà tra le parti in considerazione sia dell’accoglimento parziale in sede cautelare, sia della solerzia del Comune nel revocare il provvedimento impugnato, mentre debbano porsi, per il restante 50% a carico del Comune resistente, che dovrà rifonderle alla parte ricorrente oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 12,50%, degli oneri previdenziali e fiscali come per legge, nonché, per intero del contributo unificato;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese parzialmente a carico come da motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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