Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 07-07-2011) 29-09-2011, n. 35548

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

G.V., all’epoca dei fatti persona minore degli anni diciotto, ricorre per cassazione a mezzo del suo difensore contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato quella di primo grado, che lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, per avere illecitamente detenuto a fine di spaccio modica quantità di sostanza stupefacente, e precisamente gr.35 di marijuana.

Nell’unico motivo a sostegno della richiesta di annullamento il ricorrente ne denuncia il vizio di motivazione, testualmente rilevabile, in riferimento all’assenza di una perizia tossicologica, non espletata, come dovuta ai sensi del D.P.R. n. 448 del 1988, art. 449, comma 4 e art. 25, trattandosi di imputato minorenne, nella fase delle indagini preliminari e non ammessa dal giudice di primo grado, sebbene invocata dalla difesa come prova decisiva. Avevano dimenticato i giudici del merito che anche gr.1,75 di principio attivo, considerata la fisiologica perdita del THC, ben avrebbe potuto rientrare nella dose minima giornaliera o in ogni caso costituire una scorta per un fine settimana, in un luogo, come Ischia, lontano dai centri di approvvigionamento; gli altri elementi indizianti, quali il rinvenimento del bilancino, le bustine con l’effigie della foglia di marijuana e le banconote da dieci o venti Euro non potevano assurgere al rango di prova certa di un’attività di spaccio, quanto poi su di essi l’imputato aveva fornito ampia e plausibile giustificazione.

Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza delle censure. Ed invero non si rileva nessuna violazione della legge processuale nella mancata assunzione di perizia tossicologica. Il processo si è celebrato con il rito abbreviato e la difesa ben avrebbe potuto condizionare la scelta del rito all’espletamento della perizia, così come avrebbe potuto sollecitare il giudice, investito del rito direttissimo, ad espletare l’invocato accertamento.

Del resto la corte di merito ha anche valutato l’ipotesi difensiva che il THC della sostanza ammontasse a circa gr. 1,75, escludendola in radice, correttamente osservando come tale valore fosse di gran lunga superiore alla dose giornaliera detenibile per uso personale.

Quanto alla destinazione della droga allo spaccio la motivazione offerta dai giudici del merito è congrua, adeguatamente motivata in maniera immune da vizi logici o giuridici, laddove richiama e analizza le circostanze di fatto emerse dal compendio probatorio, e come tale incensurabile in questa sede.

Alla declaratoria di inammissibilità non segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della pena pecuniaria in favore della cassa delle ammende, essendo il ricorrente persona minore degli anni diciotto all’epoca del fatto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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