Cass. civ. Sez. II, Sent., 16-02-2012, n. 2246 Patente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con due distinti ricorsi, poi riuniti in un unico giudizio, il sig. P.V. proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento n. (OMISSIS) elevato da militari appartenenti al N.O.R.M. di Gardone Val Trompia in ordine alla violazione di cui all’art. 148 C.d.S., commi 12 e 16, (con applicazione di sanzione pecuniaria di 20 punti sulla patente di guida) nonchè avverso l’ordinanza emessa dalla Prefettura di Brescia del 6 giugno 2007, con la quale, in virtù del predetto verbale, era stata disposta la sospensione della patente di guida per mesi due. Nella costituzione dell’opposto Prefetto, l’adito Giudice di pace di Iseo, con sentenza n. 232 del 2006, rigettava entrambi i ricorsi e compensava le spese giudiziali. Interposto appello da parte del P., nella resistenza dell’appellata Prefettura, il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 2545 del 2009 (depositata il 23 luglio 2009), rigettava il gravame e, nel confermare la sentenza impugnata, condannava l’appellante alla rifusione delle spese del grado. A sostegno dell’adottata decisione, il Tribunale bresciano rilevava che la violazione su cui era fondato il verbale di accertamento e sulla quale era stata basata l’impugnata ordinanza di sospensione della patente di guida era comprovata dalle stesse risultanze delle attività di contestazione e dalle modalità di rilevamento dell’infrazione stessa, senza che, peraltro, potesse costituire motivo di nullità del verbale l’erronea indicazione dell’autorità giudiziaria alla quale rivolgere l’opposizione. Avverso la suddetta sentenza di secondo grado (notificata il 20 gennaio 2010) ha proposto ricorso per cassazione il P.V., articolato in tre motivi. Nessuna delle Amministrazioni intimate ha svolto attività difensiva in questa sede. Avviato il ricorso per la definizione con il procedimento camerale nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., all’esito dell’adunanza camerale veniva rimesso per la trattazione alla pubblica udienza, non sussistendo le condizioni di evidenzia decisoria come indicate nella relazione di cui al comma 1 della citata norma (ravvisandosi, invero, la tempestività del proposto ricorso e la sua conseguente ammissibilità in relazione all’applicabilità della L. n. 69 del 2009, art. 58 con riferimento ai giudizi instaurati successivamente all’entrata in vigore della legge medesima).

Motivi della decisione

1. Rileva, in via pregiudiziale, il collegio che, pur risultando il ricorso notificato presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia (e non, invece, come sarebbe stato necessario, presso l’Avvocatura Generale dello Stato: cfr., da ultimo, Cass. n. 9411 del 2011), si può, nel rispetto del principio generale della durata ragionevole del processo ( art. 111 Cost., comma 2) e nell’ottica di evitare inutili dispendi di attività processuali e formalità superflue (v. Cass., S.U., n. 26373 del 2008 e Cass. n. 2723 del 2010), soprassedere sul rinnovo della notificazione del ricorso stesso e provvedere immediatamente alla sua definizione, alla stregua della manifesta infondatezza di tutti i motivi formulati.

2. Con il primo motivo il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di legge, con riferimento all’art. 204 C.d.S. e alla L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 4, sul presupposto dell’assunta illegittimità del verbale di accertamento nel quale era indicato, quale giudice competente per l’opposizione, il giudice di pace di Brescia, anzichè quello di Iseo.

2.1. Il motivo è palesemente destituito di fondamento perchè – come rilevato nella sentenza impugnata – l’erroneità della richiamata indicazione non comporta la nullità dei verbale di accertamento, potendo tutt’al più costituire una causa di rimessione in termini in caso di proposizione effettiva del ricorso dinanzi al giudice erroneamente riportato, evenienza, questa, che, peraltro, nella fattispecie non risulta essersi verificata, avendo il ricorrente proposto tempestivamente opposizione proprio dinanzi al giudice di pace di Iseo, effettivamente competente, senza, perciò, la configurazione di alcuna compromissione del suo diritto di difesa e del correlato principio del contraddittorio. In tal senso si è già pronunciata questa Corte statuendo che la mancata indicazione nell’atto amministrativo del termine d’impugnazione e dell’organo dinanzi al quale può essere proposto ricorso, prevista dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 4, non inficia la validità dell’atto, ma comporta sul piano processuale il riconoscimento della scusabilità dell’errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, con conseguente riammissione in termini per l’impugnativa, ove questa sia stata proposta tardivamente (cfr. Cass. n. 19189 del 2006).

3. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto il vizio di insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, avuto riguardo all’assunta inadeguata valutazione delle circostanze del verbale di accertamento ai fini della ritenuta responsabilità sanzionatoria amministrativa.

3.1. Anche questa doglianza si prospetta priva di ogni fondamento, dal momento che il giudice di appello, con motivazione esauriente e scevra da vizi logici, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, ha argomentato diffusamente e senza contraddizioni sul complesso delle prove emerse per ravvisare la responsabilità, quale trasgressore, del P. in relazione alle violazioni ascrittegli, valorizzando sia il contenuto inequivoco del verbale di accertamento che l’ulteriore annotazione trasmessa dagli agenti accertatori (consequenziale alla rilevazione effettuata con il predetto verbale e con esso univocamente compatibile), dalla quale si era potuta evincere la conferma di quanto già chiaramente desumibile dal suddetto verbale, avuto riguardo sia al luogo di commissione delle infrazioni e che alla modalità di realizzazione delle stesse, concretizzatasi mediante il sorpasso, in prossimità di intersezione non presidiata da segnale semaforico, di un veicolo dei Carabinieri, cercando, poi, di sfuggire all’attività di controllo dei militi e costringendo questi ultimi ad operare un inseguimento a velocità sostenuta.

4. Con il terzo motivo ha denunciato la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., sul presupposto che, nel caso di specie, l’Amministrazione opposta non aveva assolto adeguatamente all’onere probatorio che le incombeva con riguardo all’allegazione degli elementi di fatto integranti le violazioni contestate e la loro riferibilità ad esso ricorrente.

4.1. Anche quest’ultima doglianza è, all’evidenza, infondata.

Per quanto riferito con riguardo al secondo motivo il Tribunale di Brescia ha fondato la sua decisione sulle univoche emergenze documentali desunte dal verbale di accertamento oltre che dall’ulteriore annotazione di servizio prodotta agli atti del giudizio, evidenziandone, correttamente, il valore probatorio, il quale, peraltro, secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte (v. Cass., S.U., n. 17355 del 2009 e, da ultimo, Cass. n. 2434 del 2011), è da ritenersi pieno e munito di fede privilegiata con riguardo alle circostanze direttamente rilevate dai pubblici ufficiali ed attestate, conseguentemente, nel verbale di accertamento. In particolare è stato, in proposito, affermato che, ne giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell’operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti. In altri termini, in tema di opposizione a provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa e di opposizione diretta, in sede giurisdizionale, avverso il verbale di accertamento per violazioni al codice della strada, e con riferimento all’ammissibilità della contestazione e della prova nei relativi giudizi, non deve aversi riguardo alle circostanze di fatto della violazione attestate nel verbale come percepite direttamente ed immediatamente dal pubblico ufficiale ed alla possibilità o probabilità di un errore nella loro percezione (che devono essere necessariamente confutate, ove contestate, con l’apposito rimedio della querela di falso), ma esclusivamente a circostanze che esulano dall’accertamento, quali (l’identificazione dell’autore della violazione e la sua capacità o la sussistenza dell’elemento soggettivo o di cause di esclusione della responsabilità, ovvero rispetto alle quali – come già evidenziato – l’atto è insuscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà. 5. Alla stregua delle complessive ragioni esposte, il ricorso deve essere integralmente rigettato. In difetto di costituzione delle Amministrazioni intimate, non occorre adottare alcuna pronuncia sulle spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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