Cass. civ. Sez. II, Sent., 16-02-2012, n. 2245 Sanzione amministrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 1181 del 3 novembre 2009, il Tribunale di Terni dichiarò inammissibile l’appello proposto dal Comune di Terni avverso la pronuncia del locale Giudice di pace che aveva accolto l’opposizione di P.G. per l’annullamento di un verbale che gli contestava la violazione di una disposizione del codice della strada. In particolare, il giudicante, dopo avere rilevato che l’impugnazione avrebbe dovuto essere proposta con atto di citazione e non con ricorso ed avere concesso alla parte un nuovo termine per la notifica dell’atto e del provvedimento di fissazione dell’udienza alla controparte, adempimento osservato dall’appellante, dichiarò inammissibile l’atto di appello per la mancanza in esso dell’avvertimento prescritto dall’art. 163 c.p.c., n. 7, ritenendo irrilevante l’intervenuta costituzione dell’appellato, stante l’inapplicabilità nel giudizio di appello del regime di nullità della citazione previsto dall’art. 164 cod. proc. civ. per il solo giudizio di primo grado.

Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato il 22 gennaio 2010, ricorre il Comune di Terni, affidandosi a tre motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso P.G..

Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso, che denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 204 bis C.d.S., comma 2, della L. n. 689 del 1981, art. 23, commi 2 e 8 e dell’art. 342 cod. proc. civ., censura l’affermazione del Tribunale secondo cui l’appello avverso le sentenze del giudice di pace in materia di opposizione a sanzione amministrativa va proposto nella forma dell’atto di citazione e non del ricorso. Ad avviso dell’Amministrazione ricorrente tale conclusione è errata, ponendosi in contrasto sia con il principio secondo cui l’individuazione del mezzo di impugnazione va effettuata sulla base della qualificazione giuridica del rapporto controverso, che con quello della ultrattività del rito, in forza del quale gli atti processuali compiuti con le modalità del rito adottato conservano piena efficacia e proiettano i loro effetti nelle fasi successive. Ne deriva che, stante il silenzio della legge in ordine alla forma dell’atto di appello, essa deve seguire quella propria del giudizio di primo grado, vale a dire del ricorso e non dell’atto di citazione.

Il motivo è infondato.

La decisione impugnata appare conforme all’arresto di questa Corte secondo cui il procedimento di secondo grado relativo all’impugnazione di una pronuncia riguardante un’opposizione a sanzione amministrativa si deve svolgere, dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26 secondo le regole generali del processo ordinario, vale a dire mediante atto di citazione tempestivamente notificato alla parte appellata e non con ricorso (Cass. n. 5826 del 2011). Il Collegio condivide questa conclusione, in quanto, premesso che la disciplina in materia di opposizione a sanzione amministrativa non contiene alcuna disposizione specifica in ordine alla forma che deve rivestire l’atto di appello avverso la pronuncia di primo grado, essa appare in linea con il principio, più volte affermato da questa Corte, che nella controversie relative alle opposizioni ad ingiunzioni di pagamento di sanzioni amministrative, si applicano, per quanto non espressamente previsto o derogato dalla speciale normativa contenuta nella L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, le generali norme previste dal codice di procedure civile per i giudizi ordinari ( Cass. 17896 del 2004; Cass. n. 17716 del 2002;

Cass. n. 5663 del 1996 ), principio da cui, a sua volta, deriva il corollario secondo cui le regole speciali dettate nella subiecta materia per il giudizio di primo grado non possono ritenersi automaticamente estensibili anche a quello di appello, in mancanza di una espressa disposizione in tal senso (Cass. n. 14520 del 2009;

Cass. S.U. n. 23285 del 2010). A sostegno di tale conclusione va inoltre rimarcato che la scelta del legislatore della forma del ricorso per l’atto introduttivo del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa appare funzionalmente collegata al potere- dovere dell’organo giudiziario di ordinare all’Amministrazione di depositare in Cancelleria, prima dell’udienza, copia del rapporto e degli atti di accertamento relativi ( L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 2), esigenza che, evidentemente, non si pone per il giudizio di secondo grado. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c., comma 3, censurando la statuizione con cui il giudice del gravame ha dichiaro inammissibile l’atto di appello in quanto mancante del requisito dall’art. 163 c.p.c., n. 7, vale a dire dell’invito alla controparte di costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell’udienza con l’avvertimento che la costituzione oltre detto termine comporterà le decadenze di cui all’art. 167 cod. proc. civ., reputando irrilevante l’intervenuta costituzione del convenuto, in contrasto con la regola della sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo.

Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 164 c.p.c., comma 1, in combinato disposto con il successivo art. 359, lamentando che il giudice a quo abbia ritenuto non applicabile al giudizio di appello il regime della sanatoria delle nullità dell’atto di citazione predisposto dall’art. 164, disapplicando la regola che dichiara applicabili al giudizio di secondo grado le disposizioni codicistiche poste per il giudizio di primo grado.

I due motivi, da trattarsi congiuntamente in ragione della loro connessione logica, sono fondati.

L’affermazione del Tribunale, secondo cui la disciplina della sanatoria delle nullità dell’atto di citazione in giudizio dettata dall’art. 164 cod. proc. civ. sarebbe applicabile solo nel giudizio di primo grado e non anche in appello, non merita di essere condivisa, potendo contare solo su un precedente isolato di questa Corte (Cass. n. 3809 del 2004), la quale, con orientamento assolutamente maggioritario ha invece affermato la soluzione favorevole all’applicabilità di tale disciplina nel giudizio di giudizio di appello (Cass. n. 17951 del 2008; Cass. n. 16877 del 2007; Cass. n. 17474 del 2007; Cass. n. 6541 del 2001). Alla luce di tale indirizzo, che il Collegio condivide e fa proprio, la mancanza nell’atto di appello dell’avvertimento di cui all’art. 163 c.p.c., comma 3, n. 7 deve ritenersi sanata in ragione della costituzione del convenuto appellato. Con l’ulteriore precisazione che la sanatoria opera, in questo caso, con effetto ex tunc, atteso che tale efficacia è espressamente prevista dall’art. 164 cod. proc. civ. con riferimento ai vizi dell’atto che attengono alla vocativo in ius, nel cui ambito rientra certamente l’omissione in discorso (Cass. n. 17951 del 2008). Nel caso di specie, pertanto, il giudice di appello ha errato nel dichiarare, per tale mancanza, la nullità dell’atto di appello pur in presenza della causa di sanatoria rappresentata dalla costituzione dell’appellato.

La valutazione di tale errore ai fini della cassazione della sentenza impugnata deve peraltro preliminarmente dar conto dell’eccezione svolta dal controricorrente, il quale ha obiettato che, anche ad ammettere la sanatoria del vizio riscontrato con effetto dal momento della notifica dell’atto di citazione, l’atto di appello dovrebbe comunque essere dichiarato inammissibile per tardività, tenuto conto che la sentenza di primo grado risulta pubblicata in data 1 agosto 2006 mentre il ricorso ed il decreto di fissazione dell’udienza sono stati notificati il 15 novembre 2007, oltre il termine di un anno previsto dall’art. 327 cod. proc. civ., il quale scadeva il 2 novembre 2007.

L’eccezione è pertinente, ma non merita di essere accolta. Essa muove da un principio condivisibile e consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la conversione di un atto adottato in una forma diversa da quella richiesta può essere assimilato a quest’ultimo e produrne gli effetti sempre che, al di là dei requisiti di contenuto richiesti dalla legge, non sia intervenuta decadenza. Si è così affermato che, nel caso in cui l’atto di impugnazione debba essere proposto con citazione e non con ricorso, poichè al fine di stabilire la tempestività dell’impugnazione occorre avere riguardo non alla data del deposito del ricorso, ma al momento in cui lo stesso risulta notificato alla controparte unitamente al provvedimento del giudice di fissazione dell’udienza, è necessario che tale ultimo adempimento sia posto in essere prima della scadenza del temine per impugnare (Cass. 23412 del 2008; Cass. n. 4498 del 2009).

Ciò precisato, deve tuttavia rilevarsi che nel caso di specie, come risulta dalla lettura della decisione impugnata e dallo stesso ricorso, che ne ha trascritto integralmente il testo, il giudice di appello, dopo il deposito del ricorso, ha adottato uno specifico decreto con cui ha fissato la data di udienza ed ha disposto la notifica del ricorso e del proprio provvedimento alla controparte entro il termine di cui all’art. 342 cod. proc. civ., dichiarando espressamente di provvedere in tale senso in quanto l’errore commesso dall’appellante in ordine alla forma del proprio atto era ascrivibile ad " obiettiva quanto scusabile incertezza sul corretto strumento impugnatorio dovuto alla vaghezza del legislatore della L. n. 40 del 2006". Ora, non sembra dubbio al Collegio che con tale provvedimento, per il suo contenuto obiettivo e per le ragioni che vi sono espresse, il giudice di appello abbia inteso rimettere l’appellante in termini ai fini della proposizione dell’appello, a mente dell’art. 184 bis cod. proc. civ., reputando che la decadenza in cui egli era incorso, o meglio stava per incorrere, trovasse causa in un errore scusabile.

Tanto vale a ritenere esclusa la causa di decadenza dall’impugnazione eccepita dal controricorrente. In assenza da parte di quest’ultimo di contestazioni o censure avverso il decreto del giudice di appello sopra menzionato, rimane infatti esclusa a questa Corte ogni indagine in ordine al suo contenuto ed alla sua stessa rispondenza alla disposizione di cui all’art. 184 bis cod. proc. civ., la cui applicazione è stata peraltro dalla giurisprudenza più recente riconosciuta anche con riferimento ai termini esterni al processo, vale a dire ai termini di impugnazione (Cass. n. 17704 del 2010).

Alla luce di tali rilievi, deve quindi ritenersi tempestivo l’appello proposto dal Comune, essendo stata la parte rimessa in termini da un espresso provvedimento del giudice della causa. L’eccezione va quindi respinta.

In accoglimento del secondo e terzo motivo di ricorso, la sentenza va pertanto cassata e la causa rinviata al Tribunale di Terni, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche alla liquidazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso e rigetta il primo;

cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese, al Tribunale di Terni, in persona di diverso magistrato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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