T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 21-10-2011, n. 2509 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento.

Questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare di sospensiva.

A seguito di ciò, il Comune ha annullato la procedura e ha provveduto a bandire una nuova gara.

È pertanto cessata la materia del contendere, e la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse a coltivare il ricorso.

.Le spese, anche alla luce del concomitante profilo colposo addebitato in sede cautelare alla ricorrente, meritano di essere compensate.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.

Compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *