Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 07-07-2011) 29-09-2011, n. 35544

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sull’appello proposto, per quel che qui interessa, da B.T. avverso la sentenza del GUP presso il Tribunale di Lamezia Terme in data 1.4.2008 che, all’esito di giudizio abbreviato, l’aveva dichiarata colpevole del reato di concorso in illegale detenzione a fine di spaccio di eroina pura e, concesse le attenuanti generiche, con la diminuente per il rito, l’aveva condannata alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa, la Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza in data 3.7.2009, confermava il giudizio di 1^ grado, ribadendo la comprovata consapevole compartecipazione dell’appellante alla contestata condotta di spaccio e l’inconfigurabilità dell’invocata ipotesi di lieve entità, stante le ostative modalità dell’azione ed il dato ponderale dello stupefacente in sequestro.

Avverso tale sentenza la B. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo a motivi del gravame, a mezzo del proprio difensore di fiducia:

1) violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) per erronea applicazione dell’art. 110 c.p. con relativo difetto di motivazione in violazione dell’art. 606 cit., lett. e) in punto di consapevole condotta concorsuale della ricorrente con quella del coimputato nella contestata detenzione a fine di spaccio della droga in parte rinvenuta sulla sua persona, potendosi ipotizzare, ricorrendone le condizioni, eventualmente il reato di mero favoreggiamento verso l’accertata condotta del coimputato;

2) violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) e c) per erronea esclusione della invocata attenuante di cui all’art. 114 c.p., nonostante ne ricorressero le condizioni oggettive e soggettive nella condotta della ricorrente, con omissione delle pur necessarie valutazioni al riguardo e relativo difetto di motivazione.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi addotti.

Consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in Euro mille alla Cassa delle Ammende.

Invero, nella corretta ricostruzione del fatto da cui è derivata l’incriminazione contestata alla ricorrente, quest’ultima ha inequivocabilmente svolto un ruolo di attiva concorrente nella condotta del coimputato, come risulta dai rilievi, anche in punto di logica, sottolineati dalla Corte territoriale catanzarese (cfr. foll.4-5), in relazione al possesso dello stupefacente ritrovato inequivocamente sulla sua persona. Tale circostanza, nel quadro modale e temporale della vicenda, si propone quale attivo e consapevole contributo dell’azione del coimputato e non consente, pertanto, di qualificarne la fattispecie giuridica in quella di mero favoreggiamento come, del resto, puntualmente rilevato in sentenza, prescindendo dalla natura di reato permanente contestato.

Del pari manifestamente infondata la doglianza sub 2) posto che l’imputata sentenza ha motivatamente escluso, con un apprezzamento logico ed aderente alla realtà oggettiva accertata, l’ipotesi di cui all’art. 114 c.p., non sol in rapporto al dato qualitativo e quantitativo della sostanza detenuta, ma anche in merito alle accertate modalità della condotta, in relazione alle stesse negative conseguenze della stessa (cfr. foll. 5-6 impugnata sentenza).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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