T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 21-10-2011, n. 2504 Silenzio della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il signor M.P. presentava all’Amministrazione dell’Interno domanda di emersione ai sensi dell’art. 1ter della legge 102/2009, a favore del lavoratore K.B..

Ad oggi l’Amministrazione non risulta avere adottato alcun provvedimento esplicito su tale domanda, nonostante un preavviso di diniego ex art. 10 bis della legge 241/1990, al quale è seguito il rituale deposito di memoria procedimentale da parte dell’esponente (cfr. docc. 2 e 3).

Il signor B. proponeva pertanto il presente ricorso contro il silenzio della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. 104/2010 (codice del processo amministrativo, CPA).

Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno, chiedendo il rigetto del gravame.

All’udienza in camera di consiglio del 20.10.2011, la causa era trattenuta in decisione.

Il ricorso merita accoglimento, visto che risulta pacificamente provata la presentazione dell’istanza di emersione, senza che la Prefettura di Milano abbia provveduto sulla stessa nel termine di legge.

L’Avvocatura dello Stato si è poi limitata ad una difesa di mero stile, senza nulla addurre in ordine alla eventuale conclusione del procedimento.

Con riguardo poi ai motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di emersione, preme al Collegio richiamare la propria consolidata giurisprudenza sulla irrilevanza della condanna per il reato di cui all’art. 14 comma 5 ter del D.Lgs. 286/1998 (cfr., fra le tante, TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 1283 e n. 1284 del 19.5.2011).

Per effetto dell’accoglimento del gravame, la Prefettura di Milano dovrà provvedere sulla domanda del ricorrente, adottando un provvedimento esplicito, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa del testo integrale della presente sentenza.

Sussistono, nondimeno, giuste ragioni per compensare fra le parti le spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *