T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, Sent., 21-10-2011, n. 659 Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I – La ricorrente, titolare di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) con la Regione Molise dal 15.9.2006, prorogato fino al 17.9.2010, ritenendo di essendo risultata idonea in una selezione pubblica per il profilo B0101 dell’organico regionale, insorge per impugnare i seguenti atti: 1)la deliberazione di Giunta Regionale n. 1120 del 27.11.2009, pubblicata il 16.12.2009, avente a oggetto "Piano occupazionale per il triennio 2008/2010; 2)tutti gli atti preordinati, presupposti e connessi, fra cui, in particolare, le delibere di G.R. nn. 950/2009, 786/2009, 698/2009, con le quali la Regione, a più riprese, ha definito il Piano occupazionale per il triennio 20082010, prevedendo un incremento in pianta organica, sulla categoria e profilo professionale B0101 – amministrativo informatico e tecnico manutentivo – di ben 18 unità, di cui n. 7 da destinare alla stabilizzazione di L.s.u. e n. 11 da destinare alle progressioni verticali dei dipendenti già in ruolo, escludendo la possibilità di accesso alla qualifica dall’esterno; 3)le determinazioni dirigenziali n. 61 del 6.10.2009 e n. 71 del 5.11.2009, che hanno proceduto alla stabilizzazione di n. 6 L.s.u. nella categoria B1; 4)la determinazione dirigenziale n. 100 del 22.12.2009, con cui si è proceduto alla verticalizzazione di n. 10 dipendenti regionali. La ricorrente deduce i seguenti motivi: 1)nullità per violazione di legge, in relazione all’art. 35/1 lett. a) del D.Lgs. n. 165/2001, come interpretato dalla Corte Costituzionale, con sentenze nn. 205/2004 e 194/2002; 2)illegittimità dei provvedimenti dirigenziali che hanno proceduto alla assunzione degli L.s.u. nel profilo B0101, violazione di legge, in relazione all’art. 17 comma 10 del D.L. n. 78 del 1.7.2009.

Si costituisce l’Amministrazione regionale intimata, deducendo, anche con tre successive memorie, la litispendenza di un ricorso straordinario al Capo dello Stato, nonché l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. Conclude per la reiezione.

Si costituisce una parte controinteressata, per resistere nel giudizio. Deduce la tardività e infondatezza del ricorso.

Con ordinanza presidenziale n. 282 del 2011, sono disposti incombenti istruttori.

All’udienza del 21 settembre 2011, la causa viene introitata per la decisione.

II – Quanto all’eccepita pendenza di un ricorso straordinario al Capo dello Stato, la deduzione, formulata dalla difesa regionale, appare destituita di ogni fondamento, in quanto il ricorso amministrativo, a dire della stessa resistente, sarebbe stato notificato in data 13.8.2008, di guisa che esso non potrebbe in alcun modo riguardare gli atti dell’anno 2009, impugnati con l’odierno ricorso giurisdizionale.

III – Quanto alla giurisdizione, si può ritenere che essa appartenga al giudice amministrativo, in quanto gli atti impugnati hanno carattere generale di provvedimenti organizzatori della pubblica Amministrazione. La scelta con cui l’Amministrazione predilige una selezione pubblica, ovvero la stabilizzazione di personale assunto a tempo determinato costituisce una scelta organizzativa ed è espressione di un potere autoritativo. Infatti, l’individuazione del modello da utilizzare per la copertura di vacanze organiche createsi nei ruoli dell’Amministrazione (stabilizzazione, scorrimento di graduatoria ovvero indizione di un concorso pubblico) è rimessa alla discrezionalità dell’ente pubblico e non concerne la gestione del rapporto di lavoro, ma riguarda gli atti di organizzazione interna, sulle cui controversie si deve ritenere sussistente la giurisdizione amministrativa (cfr.: T.A.R. Lazio Roma I, 27.10.2010 n. 33040).

IV – Il ricorso tuttavia è inammissibile, stante la carenza di interesse.

V – La ricorrente ha un generico interesse ad essere reclutata nel profilo B1 dell’organico della Regione Molise, ma non ha un concreto, attuale e personale interesse a opporsi agli atti e provvedimenti impugnati. Infatti, essa non è dipendente della Regione Molise (per modo che possa aspirare alla progressione verticale nella posizione B1), né è una lavoratrice socialmente utile (tale che possa aspirare alla stabilizzazione). La ricorrente è titolare di un contratto di co.co.co. con la Regione e – contrariamente a quanto dedotto nel ricorso – essa non risulta presente né negli elenchi formati dal Centro per l’Impiego, né nella graduatoria formata dalla Regione e approvata con determina D.G. n. 49 del 4.4.2008. Dunque, nessun beneficio o vantaggio potrebbe derivare alla ricorrente, ove mai fossero annullati i provvedimenti gravati con il ricorso.

VI – Peraltro, vi è accertata tardività nell’impugnativa di alcuni dei più importanti provvedimenti contestati nel ricorso. Le determinazioni D.G. nn. 61/2009 e 71/2009, aventi a oggetto la stabilizzazione dei ll.ss.uu. e la determinazione D.G. n. 100/2009, avente a oggetto la progressione verticale a posti B1 per i dipendenti regionali di ruolo, sono atti esecutivi del Piano occupazionale 20082010, approvato con delibera di G.R. n. 950 del 22.9.2009 e pubblicato sul B.U.R.M. n. 24 del 16.10.2009. In realtà, la successiva delibera di G.R. n. 1120 del 27.11.2009 reca soltanto una modifica del Piano occupazionale, ma nulla innova rispetto ai posti da destinare alla progressione verticale per la categoria B1, a cui la ricorrente fa riferimento.

A tenore dell’orientamento di una consolidata giurisprudenza (a suo tempo, approdato alla modifica dell’art. 21 della legge n. 1034 del 1971, ad opera dell’art. 1 della legge 21 luglio 2000 n. 205), la pubblicazione nelle forme di legge di una deliberazione o determinazione regionale implica una presunzione di conoscenza, con la conseguenza che è dal giorno di pubblicazione che decorre il termine decadenziale di sessanta giorni per proporre impugnazione avverso detto atto, per i terzi interessati, ossia per i soggetti non contemplati nell’atto che, tuttavia, possono riceverne lesione (cfr.: Cons. Stato V, 13.9.1999 n. 1046; idem VI, 5.1.1990 n. 30; T.A.R. Toscana Firenze I, 14.3.2000 n. 441).

Pertanto, è da ritenersi tardiva l’impugnativa – notificata alle parti nel periodo 1113 febbraio 2010 – della delibera di G.R. n. 950 del 22.9.2009, pubblicata sul B.U.R.M. n. 24 del 16.10.2009.

Ne consegue l’inutilità della decisione con riguardo alla successiva delibera di G.R. n. 1120 del 27.11.2009, la quale – come già detto – reca soltanto una modifica del Piano occupazionale, nulla innovando rispetto ai posti da destinare alla progressione verticale per la categoria B1, a cui la ricorrente fa espresso riferimento.

VII – In conclusione, il ricorso è inammissibile, stante la carenza di interesse. Si ravvisano giustificate ragioni per la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile, stante la carenza di interesse.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina all’Autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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