T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, Sent., 21-10-2011, n. 656 Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I – Il ricorrente, divenuto agente in prova della Polizia di Stato dopo un lungo e travagliato contenzioso con l’Amministrazione dell’Interno (che, per lungo tempo, lo giudicò inidoneo, perché figlio di un uxoricida), risultava poi vincitore anche nel pubblico concorso per 448 posti di allievo viceispettore della Polizia penitenziaria. Nel 2001, mentre ancora frequentava il corso di formazione per agenti della Polizia di Stato presso la Scuola allievi di Foggia, rivolgeva istanza al Ministero dell’Interno per fruire dell’aspettativa, al fine di frequentare il corso di formazione per viceispettore della Polizia penitenziaria. Sennonché, il Ministero dell’Interno rigettava l’istanza (poiché l’agente in prova, non appartenendo ai ruoli della Polizia di Stato, non potrebbe fruire del beneficio di cui all’art. 26 comma 2 del D.Lgs. 30.10.1992 n. 443), inducendo il ricorrente a dimettersi dal 155° corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato. Il ricorrente insorge per impugnare i seguenti atti: 1)il provvedimento del Ministero dell’Interno – Direzione Centrale del Personale – Servizio Agenti – Divisione I – Sezione progressione di carriera, con il quale è stata respinta l’istanza del ricorrente di essere posto in aspettativa, ai sensi dell’art. 26 comma secondo del D.Lgs. 30.10.1992 n. 443, perché vincitore del concorso pubblico per viceispettore del ruolo degli ispettori di Polizia penitenziaria; 2) il provvedimento datato 8.10.2001 n. 333D/9809.E/155 del Dipartimento della P.S. – Direzione Centrale del Personale – Servizio Agenti – Divisione I – Sezione stato giuridico, con il quale è stata disposta l’immediata dimissione del ricorrente dal 155° Corso; 3)ogni ulteriore atto preordinato, consequenziale o connesso. Il ricorrente deduce i seguenti motivi: violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 e segg. della legge n. 241/1990, anche in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del D.Lgs. 30.10.1992 n. 443, eccesso di potere sotto diversi profili, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità, erroneità nei presupposti, sviamento.

Si costituisce l’Amministrazione intimata, per resistere nel giudizio.

Con ordinanza presidenziale n. 549 del 2001, sono disposti incombenti istruttori ai quali l’Amministrazione dà esecuzione.

All’udienza del 21 settembre 2011, la causa viene introitata per la decisione.

II – Il ricorso è fondato.

III – Il ricorrente, risultato vincitore del concorso pubblico per viceispettore della Polizia penitenziaria, ha chiesto – in qualità di agente in prova della Polizia di Stato – di essere posto in aspettativa per poter frequentare il corso di formazione nella Polizia penitenziaria. Lo ha fatto, ritenendo di avvalersi dell’aspettativa prevista dall’art. 26 del D.Lgs. 30 ottobre 1992 n. 443. Invero, il secondo comma del citato art. 26 prevede che l’allievo ammesso a frequentare i corsi, se appartenente al ruolo di altra Polizia, può essere posto in aspettativa con il trattamento economico più favorevole.

L’Amministrazione – dando di tale normativa un’interpretazione troppo restrittiva – ha respinto l’istanza del ricorrente, affermando che lo stesso, in quanto agente della Polizia di Stato in prova, non apparterrebbe ai ruoli della Polizia di Stato e non avrebbe alcun diritto al beneficio dell’art. 26.

L’affermazione è priva di fondamento. E’ evidente che la normativa in esame non intenda discriminare tra allievi agenti e agenti di ruolo delle diverse Polizie, non essendovi alcuna plausibile ragione per farlo, ma intenda soltanto agevolare il passaggio da un Corpo di Polizia a un altro, consentendo a chi può optare tra due diverse carriere, di iniziare un rapporto di lavoro dipendente con un Corpo senza interrompere del tutto il rapporto con l’altro, almeno fino alla decisione definitiva. L’aspettativa, dunque, ha lo scopo di consentire, a chi deve optare tra due diverse carriere di Polizia, di prendersi il tempo necessario per riflettere con attenzione e compiere una scelta oculata. La normativa in esame è derogatoria – dunque di stretta interpretazione – rispetto al generale obbligo di fedeltà ed esclusività di rapporto del dipendente di una pubblica Amministrazione, ma il regime derogatorio si spiega con il fatto che gli ordinamenti delle diverse Polizie nazionali, nella visione dell’importante riforma di cui alla legge 1° aprile 1981 n. 121, sono omologati tra loro e fatti rientrare in un unico grande plesso, che è quello della pubblica sicurezza. Il passaggio di personale da una Polizia a un’altra, pertanto, non è ostacolato, anzi è agevolato, poiché rientra nella logica di un’osmosi interna a un unico grande sistema di pubblica sicurezza. In tale ottica, non vi è ragione di ritenere che l’allievoagente di una Polizia debba essere discriminato e non abbia il medesimo diritto dell’agente di ruolo di beneficiare dell’aspettativa per frequentare i corsi di formazione di un’altra Polizia.

Ciò, anche perché il periodo di prova, nei rapporti di pubblico impiego, non ha natura diversa e autonoma rispetto al rapporto di impiego cui inerisce e del quale rappresenta semplicemente una fase necessaria e rilevante, discendendo dal suo completamento con esito positivo, la conferma in ruolo del dipendente e il consolidamento del rapporto stesso, con decorrenza retroattiva al momento dell’instaurazione del rapporto stesso (cfr.: Cons. Stato VI, 4.7.1988 n. 892). Durante il periodo di prova, il dipendente pubblico gode degli stessi diritti ed è soggetto ai medesimi doveri del dipendente di ruolo (cfr.: Cons. Stato V, 3.2.1999 n. 100), talché non vi è alcuna plausibile ragione per la quale debba essere escluso dal beneficio dell’art. 26 del D.Lgs. n. 443/1992. Viceversa, a voler considerare con attenzione il criterio ispiratore di quella normativa, tutto lascia ritenere – come già osservato – che essa si possa applicare estesamente agli appartenenti a un Corpo di Polizia, ivi compresi gli allieviagenti, senza alcuna preclusione.

IV – I motivi del ricorso sono, pertanto, fondati. Il ricorrente – che è divenuto agente in prova della Polizia di Stato dopo un lungo e travagliato contenzioso con l’Amministrazione dell’Interno – ritrova nell’Amministrazione, se non proprio un’ostilità, una cattiva disposizione che non ha ragion d’essere. Il provvedimento impugnato, invero, risente di tutti i vizi denunciati nel ricorso: oltre all’errata applicazione del citato art. 26 del D.Lgs. n. 443/1992, si registra in esso il difetto di motivazione e l’eccesso di potere per ingiustizia manifesta e illogicità.

V – In conclusione, il ricorso deve essere accolto. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono forfetariamente liquidate in euro 3000,00 (tremila) al lordo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti con esso impugnati.

Condanna l’Amministrazione resistente alle spese del giudizio, che forfetariamente liquida in euro 3000,00 (tremila), al lordo.

Ordina all’Autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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