Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 06-07-2011) 29-09-2011, n. 35539 Liquidazione e valutazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. F.E., ritenuto responsabile di violazione degli obblighi di assistenza familiare, ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe.

2. Lamenta che non sia stato operato un accertamento dell’effettivo stato di bisogno degli aventi diritto al pagamento dell’assegno.

SI duole che non sia stata data adeguata spiegazione della determinazione della pena anche in relazione all’art. 81 c.p..

Deduce l’assenza di motivazione circa l’obbligo di versare la somma di Euro 50.000 cui viene subordinata la concessione della sospensione condizionale della pena.

Infine rileva l’omessa motivazione circa il motivo di appello in ordine alla quantificazione del danno in Euro 50.000.

Motivi della decisione

1 Va immediatamente disatteso il rilievo, avanzato in udienza, dell’avvenuta prescrizione del reato in quanto tra la pronuncia della sentenza di primo grado e quella di appello sono trascorsi oltre cinque anni. Deve al riguardo osservarsi che il decreto di citazione in appello risulta emesso nel 2008 (a tre anni dalla sentenza di primo grado) e che tale atto interrompe il decorso della prescrizione.

2. Infondato è il motivo sullo stato di bisogno che, riguardando anche figli minori, non necessitava di particolari dimostrazioni.

3. L’aumento della pena per la continuazione è stato contenuto in termini di ordinaria ragionevolezza e non è dunque censurabile in questa sede.

4. Fondati sono invece i motivi riguardanti la determinazione del risarcimento del danno e la sottoposizione della sospensione della pena alla condizione del pagamento della relativa somma di Euro 50.000.

Non risulta infatti in che modo in sede di merito tale cifra sia stata determinata e pare anzi che in essa siano stati computati i ratei delle somme dovute dal F. a titolo di mantenimento, i quali però non costituiscono danno derivante dal reato ma sono oggetto di autonoma obbligazione direttamente azionabile ed eseguibile in base al titolo con il quale è stato fissato il contributo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione del danno da risarcire e rinvia per nuovo giudizio sul punto al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Rigetta nel resto il ricorso.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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