T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, Sent., 21-10-2011, n. 653 Programma di fabbricazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I – La T.I. s.p.a. – proprietaria degli impianti di trasmissione di Telemontecarlo e titolare di concessione, ai sensi degli artt. 2 e 38 della legge n. 223/1990 ( d.m. 13.8.1992) – utilizzando un’antenna con apparecchiature accessorie allocate nel Comune di Pesche (Is), insorge per impugnare i seguenti atti: 1)l’ordinanza sindacale n. 2 prot. n. 900/ad/sa notificata il 26.2.1997, con la quale le viene ingiunta "la rimozione della postazione esistente, nel termine di giorni 30 dalla data di ricevimento del provvedimento", preannunciando, in difetto, la demolizione dei manufatti; 2)ogni altro atto presupposto e consequenziale. La ricorrente deduce i seguenti motivi: violazione e falsa interpretazione di norme di legge (artt. 3, 4, 5 e 6 della legge n. 223/1990, art. 32 commi primo e secondo della legge n. 223/1990, anche in riferimento alla legge n. 110/1983, art. 6 legge n. 442/1993), eccesso di potere, illogicità, perplessità, carenza assoluta di potere, straripamento ed eccesso di potere.

Con successivo atto, si costituisce la società che ha incorporato la ricorrente (T.i.m. s.p.a.), dichiarando il persistente interesse alla decisione del ricorso.

Si costituisce il Ministero intimato, per resistere nel giudizio. Con due successive note di udienza deposita idonea documentazione.

Con ordinanza collegiale n. 170 del 1997, questa Sezione accoglie la domanda cautelare della parte ricorrente.

Con ordinanza presidenziale n. 261/2011, sono disposti incombenti istruttori, ai quali il Comune di Pesche (Is) e il Ministero danno esecuzione.

All’udienza del 21 settembre 2011, la causa viene introitata per la decisione.

II – Il ricorso è fondato.

III – La società ricorrente, titolare dell’emittente televisiva denominata "L." (in precedenza "Tmc"), ha in esercizio un impianto di radiodiffusione televisiva operante sul canale 22/Uhf, che tuttora risulta in funzione nel Comune di Pesche (Is). La preoccupazione dell’Amministrazione comunale è quella di decongestionare il centro storico dai numerosi impianti radiotelevisivi che lì si concentrano. In via di principio, la ricorrente non si dichiara contraria allo spostamento dell’impianto n. 817 nella postazione indicata dal Comune, con la delibera di C.C. n. 46 del 13.12.1996: prova ne sia il fatto che essa ha chiesto e ottenuto dal competente Ministero l’autorizzazione al trasloco degli impianti. Sennonché lo spostamento, in concreto, si configura come operazione troppo onerosa dal punto di vista economicofinanziario. Infatti, il luogo indicato dal Comune di Pesche è impervio, cioè di difficile accesso e in esso non vi sono postazioni o ricoveri per alloggiare gli apparati, di guisa che tutta la realizzazione delle infrastrutture sarebbe posta interamente a carico dell’emittente televisiva. Il Comune, in sostanza, pretende di realizzare una bonifica del centro storico, ponendo i relativi costi a carico del privato. Pertanto, il provvedimento impugnato – cioè l’ordinanza sindacale notificata il 26.2.1997, con la quale viene ingiunta la rimozione della postazione radiotelevisiva, preannunciando, in difetto, la demolizione dei manufatti – in qualche modo, costituisce una "forzatura" dell’Amministrazione comunale per indurre la ricorrente a velocizzare il trasloco degli impianti. Proprio perché eccessivo, il provvedimento impugnato è da ritenersi illegittimo.

I motivi del ricorso colgono nel segno, laddove deducono la violazione e la falsa interpretazione di norme di legge (artt. 3, 4, 5, 6, 32 commi primo e secondo della legge 6 agosto 1990 n. 223), l’assoluta incompetenza e l’eccesso di potere.

L’art. 3 comma 19 della legge n. 223/1990 prevede che i Comuni debbano adeguare gli strumenti urbanistici al Piano territoriale di coordinamento, approvato dalla Regione, che – a sua volta – deve adeguare la propria pianificazione al Piano di assegnazione delle frequenze varato dal Governo nazionale. Le competenze amministrative in materia sono, pertanto, accentrate nell’Amministrazione statale che, a tenore dell’art. 16 della citata legge n. 223/1990, rilascia la concessione per l’emittenza radiotelevisiva e, a tenore del successivo art. 32 comma secondo, può ordinare una modifica degli impianti in esercizio. Nessuna norma specifica attribuisce analoghi poteri al Comune, talché appare chiaro che l’impugnata ingiunzione sindacale esorbiti dallo stretto alveo di attribuzioni dell’ente locale.

Non vi sono, nella fattispecie, neppure i presupposti per l’adozione di un’ordinanza sindacale a carattere contingibile e urgente, a tenore dell’art. 38 della legge 8 giugno 1990 n. 142, poiché è mancata qualsivoglia forma di accertamento su eventuali situazioni di pericolo o di danno per la salute pubblica e per la pubblica incolumità (cfr.: Cons. Stato V, 15.4.1996 n. 425; T.A.R. Campania Napoli V, 19.7.2005 n. 10036).

Pertanto, l’impugnata ordinanza è viziata da incompetenza e da eccesso di potere, per carenza di motivazione e difetto dei presupposti di fatto e di diritto.

III – In conclusione, il ricorso deve essere accolto. Si ravvisano giustificate ragioni per la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento con esso impugnato.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina all’Autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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