Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 06-07-2011) 29-09-2011, n. 35538 Giudizio d’appello sentenza d’appello

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza oggi impugnata, la Corte d’Appello dell’Aquila ha ribadito la responsabilità degli odierni imputati per i delitti di detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti, così come descritti nei capi A) per K.O. e G.L., ed al capo C) per V.G. ed il nominato G. e ne ha confermato il trattamento sanzionatorio. Ha osservato in motivazione che le doglianze degli Imputati erano manifestamente infondate:

quelle in rito, concernenti la acquisizione, In violazione del diritto di difesa di documentazione del PM e di trascrizioni delle conversazioni intercettate erano aspecifiche e tardive; anche i motivi in merito alla responsabilità erano non specifici, dato che a fronte del compendio probatorio in atti, avanzavano solo Ipotesi congetturali, tendenti a porre il dubbio circa l’effettivo acquisto di sostanze; ricorreva, infine, la aggravante di cui al secondo comma del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, relativa al capo A), stante la quantità della droga trattata (8-10 Kg di eroina) e reputava adeguata ai fatti la misura della pena inflitta.

2. Ricorrono i nominati imputati e deducono:

2.a. V.G.: l’assoluta mancanza di motivazione in ordine alla valutazione della prova della sua responsabilità, basata su una mera apodittica affermazione del suo ruolo di factotum del G., non riscontrato da alcunchè. Inoltre egli si duole del mancato riconoscimento della attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. 2.b. G.L.: mancanza di motivazione in ordine alle riconosciute aggravanti di cui all’art. 112 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80; la Corte inoltre avrebbe dovuto ritenere assorbita nella più grave ipotesi di cui al capo a) anche quella sub c) trattandosi di una unica condotta; infine si duole del mancato riconoscimento delle generiche, negate senza adeguata motivazione.

2.c K.O.: travisamento del fatti e della prova e motivazione insufficiente ed apparente, dato che le testimonianze in atti attestavano il suo ruolo secondario nella vicenda, limitato ad un condotta minore, contestata all’originario capo b ed in ordine alla quale era stato già giudicato, come riconosciuto in primo grado, con la consequenziale declaratoria di non procedibilità. Inoltre, egli aveva richiesto la esclusione della aggravante della ingente entità in relazione alla Imputazione di detenzione di 1,8 Kg di droga (di cui al capo b); lamenta poi che in violazione del diritto di difesa, in presenza del solo difensore del G., che non aveva espresso valido consenso per gli altri imputati, si era proceduto in prime cure alla acquisizione di documentazione prodotta dal PM e concernente atti di indagini e reitera l’eccezione relativa alla perizia trascrittivi delle intercettazioni, depositata in ed il giorno stesso della decisione.

Si duole, infine, della eccessività della pena.

Motivi della decisione

1. L’impugnata sentenza è da annullare con rinvio al giudice di appello, che si indica in quello di Perugia, a sensi dell’art. 623 c.p.p., lett. e, per nuovo giudizio.

2. La sentenza impugnata si è infatti sottratta all’obbligo di dare adeguata risposta ai motivi di gravame, che ritualmente era stati proposti dai tre imputati, limitandosi a definire le censure generiche ed aspecifiche, tendenti a fornire congetturali versioni difensive rispetto a alla soddisfacente "in termini fattuali" ricognizione del materiale probatorio esposto dal primo giudice, attestante il ruolo di ciascuno degli imputati nelle diverse attività di approvvigionamento di eroina da collocare sul mercato della città di Pescara.

3. Ora, se dal profilo delle eccezioni di rito, la osservazione della loro aspecificità, a fronte del rilievo della avvenuta sanatoria per acquiescenza delle nullità a regime intermedio verificatesi in prime cure, sia per quella relativa alla acquisizione di atti, sia per la produzione delle copia in ed delle trascrizioni delle conversazioni Intercettate, resta comunque irrilevante, posto che la corte ne ha comunque osservato (a infondatezza sotto il detto profilo detta tardività, non altrettanto può dirsi in ordine alle censure in punto di responsabilità e di trattamento sanzionatorio.

4. Procedendo partitamente, è da rilevare, per quanto riguarda il V., che egli si era lamentato della apoditticità della definizione di factotum del G., datagli dalla pronunzia di prime cure, senza che ne fossero state indicate le concrete attività svolte in favore del coimputato ed i riscontri alle dichiarazioni accusatorie mosse dal detto G.. La doglianza, che involgeva con adeguato tasso di determinatezza, il sintetico passo della decisione a lui dedicato – costituita appunto dal mero riferimento alla sua qualità, senza alcuna ulteriore spiegazione sulla origine e la natura dei suoi rapporti con gli altri partecipanti ai fatti – non è stata oggetto di alcuna disamina in punto di fatto, stante la mera osservazione di genericità, che va definita pertanto del tutto erronea.

5. Parimenti, sulle posizioni del G. e del K., che avevano entrambi contestato sia la sufficienza della ricostruzione dei fatti a loro carico, sia la mancanza di riscontri oggettivi della avvenuta consegna di droga, sia la insussistenza delle aggravanti, e insistito per l’assorbimento della fattispecie sub e in quella sub a, la corte distrettuale non ha dispiegato alcun iter giustificativo, limitando la ragione della conferma al richiamo, peraltro generico, alla motivazione di primo grado, che sui detti temi si era espressa, invero, con affermazioni non analitiche e scarne, non legate a precise ed individuate condotte.

6. Nè basta, come è noto ed ovvio, a soddisfare il requisito richiesto dall’art. 606 c.p.p., lett. E, il mero rinvio alla sentenza del primo giudice: è infatti principio pacifico che la sentenza di appello confermativa della decisione di primo grado è viziata per carenza di motivazione, e si pone, dunque, fuori dal pur legittimo ambito del ricorso alla motivazione "per relationem", se si limita a riprodurre la decisione confermata, dichiarando in termini apodittici e stereotipati di aderirvi, senza dare conto degli specifici motivi di impugnazione che censurino in modo puntuale le soluzioni adottate dal giudice di primo grado, e senza argomentare sull’Inconsistenza o sulla non pertinenza di detti motivi. (in tema Sez. 6, Sentenza n.6222 del 20/04/2005, Massime precedenti Conformi: N. 8639 del 1989 Rv. 18t589, N. 5843 del 1991 Rv. 187284, N. 10583 del 1992 Rv.

192134, N. 13075 del 1994 Rv. 200737, N. 4557 del 1999 Rv. 213135 Ud.

(dep. 16/02/2006) Rv. 233082).

7. La pronuncia del giudice distrettuale è pertanto, da annullare;

il giudice di appello, come sopra Individuato, dovrà esaminare il merito dei ricorsi e dare risposta alle doglianze di fatto proposte dai nominati ricorrenti in punto di responsabilità ed In conseguenza dell’esito dell’esame, anche in punto di pena.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Perugia per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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