T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, Sent., 21-10-2011, n. 647 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I – Il ricorrente, avendo partecipato a un concorso pubblico per vigile urbano nel Comune di Bojano (Cb), insorge per impugnare i seguenti atti: 1)il provvedimento n. 257 del 23.2.2001 con il quale il Comune intimato ha determinato la graduatoria di merito attinente alle operazioni concorsuali effettuate per l’assunzione di un vigile urbano, come stabilito dal bando di concorso datato 27.7.1999, indetto dal Comune di Bojano, nella parte in cui assegna la seconda posizione alla controinteressata e la terza posizione al ricorrente; 2)il provvedimento che determina l’assunzione della controinteressata, sulla base della delibera di G. C. n. 57 del 23.3.2011, nella parte in cui si stabilisce di completare le procedure concorsuali iniziate nell’anno 2000, procedendo all’assunzione di una seconda unità a tempo pieno nella graduatoria degli idonei; 3)tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi. Il ricorrente chiede altresì la declaratoria del suo diritto all’assegnazione della seconda posizione in graduatoria, con la conseguente assunzione sulla base della delibera di G. C. n. 57/2001. Il ricorrente deduce i seguenti motivi: 1)violazione e falsa applicazione del bando di concorso indetto dal Comune di Bojano (Cb) per la copertura di un posto di vigile urbano presso il quinto settore della polizia municipale, nella parte in cui determina tra i requisiti psicofisici idonei per garantire l’ammissione al concorso "una statura non inferiore a 1,6 mt. per le donne", violazione e falsa applicazione della legge n. 241/1990, degli artt. 3 e 97 Cost., eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria, erroneità nei presupposti, illogicità, incompetenza; 2)istanza istruttoria.

Si costituisce l’Amministrazione comunale intimata, deducendo – anche con due successive memorie – l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. Conclude per la reiezione.

Si costituisce la parte controinteressata, per resistere nel giudizio. Deduce l’infondatezza del ricorso e tuttavia, a scopo tuzioristico, propone ricorso incidentale avverso il bando di concorso, per asserita violazione della legge n. 874/1986.

Il ricorrente, con successiva memoria, ribadisce e precisa le proprie conclusioni, controdeduce al ricorso incidentale e chiede la sospensione del giudizio fino a definizione di un incidente di falso.

Con ordinanza collegiale n. 362 del 2001, questa Sezione respinge la domanda cautelare della parte ricorrente.

Con ordinanza presidenziale n. 270 del 2011, sono disposti incombenti istruttori, ai quali il Comune dà esecuzione.

All’udienza del 21 settembre 2011, la causa viene introitata per la decisione.

II – Il ricorso principale è procedibile ma infondato, il ricorso incidentale è improcedibile.

III – A tenore dell’art. 77 primo comma del cod. proc. amm., chi deduce la falsità di un documento deve provare che sia stata proposta la querela di falso, ovvero domandare la fissazione di un termine entro cui possa proporla innanzi al tribunale ordinario competente. Inoltre, il terzo comma del medesimo art. 77 prescrive che la prova dell’avvenuta proposizione della querela di falso sia depositata agli atti di causa entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato ai sensi del citato primo comma. Nel caso di specie, il ricorrente – con la memoria del 23.11.2001 – ha chiesto la fissazione di un termine di sessanta giorni per proporre querela di falso, ma non ha poi provato di averla effettivamente proposta. Pertanto, il giudizio è procedibile e deve essere definito nel merito, senza tener conto della pregiudizialità del presunto, ma non provato incidente di falso (cfr.: Cons. Stato VI, 15.6.2009 n. 3829; idem V, 24.3.2001 n. 1707).

IV – Il motivo del ricorso è infondato.

V – Il ricorrente deduce che la parte controinteressata, collocatasi al secondo posto della graduatoria del concorso pubblico per vigile urbano nel Comune di Bojano (Cb), non abbia, in effetti, il requisito fisico di una statura non inferiore a mt. 1,60, prescritto dal bando del concorso, di guisa che – a suo dire – avrebbe dovuto essere esclusa dalla graduatoria, per far posto al ricorrente, terzo classificato. Viceversa, la controinteressata ha esibito un certificato della A.u.s.l. di Campobasso, comprovante il possesso del requisito di una statura pari a mt. 1,61. All’accertamento compiuto dall’ufficio sanitario pubblico competente deve riconoscersi fede privilegiata, fino a querela di falso. In mancanza, la forza probatoria del certificato non può essere disconosciuta né dall’Amministrazione che ha bandito il concorso, né dal giudice amministrativo (cfr.: Cons. Stato, Ad. Plen., 24.12.1998 n. 12). Pertanto, il motivo del ricorso è da ritenersi inattendibile e, conseguentemente, il gravame principale deve essere respinto.

VI – Il respingimento nel merito del ricorso principale esime dall’esaminare il ricorso incidentale, che deve quindi essere dichiarato improcedibile.

VII – Le spese di giudizio e gli onorari di difesa vanno compensati integralmente tra le parti, sussistendone i presupposti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge, perché infondato.

Dichiara improcedibile il ricorso incidentale.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina all’Autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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