Cass. civ. Sez. II, Sent., 16-02-2012, n. 2236 Spese della comunione e del condominio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di riassunzione del 26/9/2002 a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale, S.G. conveniva in giudizio B.A. chiedendone la condanna al rimborso di spese da lui sostenute per la manutenzione ordinaria di un immobile del quale egli era nudo proprietario; assumeva che le spese dovevano far carico alla convenuta in quanto usufruttuaria. Con sentenza del 30/3/2004 il Giudice di Pace di Desio rigettava la domanda attrice.

Il S. proponeva appello al quale resisteva la B..

Il Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio decidendo quale giudice di appello, con sentenza del 19/7/2005 accoglieva l’impugnazione e condannava l’usufruttuaria al rimborso delle spese condominiali sostenute dall’attore rilevando che tali spese in quanto non pertinenti alla manutenzione straordinaria, dovevano gravare sull’usufruttuaria e che non poteva essere opposta al nudo proprietario la non debenza per mancato godimento dei servizi comuni, trattandosi di contestazione che avrebbe dovuto essere sollevata in sede di impugnazione della delibera condominiale. B.A. propone ricorso fondato su un unico motivo.

Resiste con controricorso S.G. che propone ricorso incidentale fondato su un unico motivo.

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso, così testualmente rubricato "insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in violazione di quanto previsto dall’art. 1004 c.c. e dall’art. 1123 c.c., n. 2 e dall’art. 61 disp. att. c.c." la ricorrente deduce che il giudice di appello con motivazione carente e contraddittoria:

non ha considerato che il CTU ha escluso che l’usufruttuaria potesse godere dei servizi che le vanivano addebitati nel riparto delle spese condominiali;

– ha dapprima affermato che non era in discussione ed esaminabile il rapporto tra nudo proprietario e usufruttuario da un lato e condominio dall’altro e poi, contraddicendosi, ha negato che l’usufruttuaria potesse sollevare contestazioni sulla debenza delle spese ritenendo che tali contestazioni avrebbero dovuto essere sollevate impugnando la delibera condominiale;

– non ha considerato che essa deducente non era in condizione di impugnare la delibera di ripartizione delle spese perchè nella delibera nessuna spesa era posta a suo carico e, quindi, non aveva interesse all’impugnazione.

2. Occorre premettere che, in tema di ripartizione degli oneri condominiali tra nudo proprietario ed usufruttuario, questa Corte, contrastando sia la tesi per la quale le spese condominali dovessero gravare unicamente sul nudo proprietario, con diritto di questi di rivalersi, con l’azione di regresso, sull’usufruttuario, sia la tesi della solidarietà del debito del nudo proprietario dell’usufruttuario, ha da tempo affermato che, in applicazione degli artt. 1004 e 1005 cod. civ., il nudo proprietario non è tenuto, neanche in via sussidiaria o solidale al pagamento delle spese condominiali, nè può essere stabilita dall’assemblea una diversa modalità di imputazione degli oneri stessi in deroga alla legge; si è infatti osservato che il pagamento degli oneri condominiali costituisce una obbligazione propter rem, quindi tipica, per cui la qualità di debitore dipende da quella di proprietario o di titolare di altro diritto reale sulla cosa e che le norme relative alla ripartizione delle spese tra usufruttuario e nudo proprietario sono opponibili al condominio, il quale, anzi, è tenuto ad osservarle anche in sede di approvazione dei bilanci, distinguendo le spese a carico del proprietario da quelle a carico dell’usufruttuario (Cass. 27/10/2006 n. 23291; Cass. 28/7/8/2008 n. 21774).

Ciò premesso in ordine alla cornice dei principi giuridici all’interno della quale valutare la correttezza motivazionale della sentenza impugnata, si deve osservare che la censura di contraddittorietà è fondata.

Il giudice di appello ha, da un lato, affermato che era in discussione il rapporto diretto tra nudo proprietario e usufruttuario, con ciò, implicitamente, escludendo che il primo esercitasse un regresso o una rivalsa (ed infatti, esclusa la solidarietà tra i due soggetti per le spese condominiali, non si vede a quale titolo il nudo proprietario avrebbe potuto agire in regresso), ma poi, del tutto contraddittoriamente, non ha attribuito alcun rilievo alla contestazione relativa al mancato godimento da parte dell’usufruttuaria dei servizi comuni oggetto delle spese delle quali era chiesto il pagamento e non già giudicando sulla debenza o meno di quelle spese, ma ritenendo che quella contestazione sul merito delle spese dovesse essere fatta valere impugnando la delibera condominiale e così nuovamente contraddicendosi rispetto alla precedente affermazione secondo la quale in causa si discuteva unicamente del rapporto tra il nudo proprietario e l’usufruttuario;

da questo presupposto il giudice avrebbe dovuto trarre la conclusione che se il proprietario chiedeva il pagamento di spese di manutenzione (non essendo contestato in causa il diritto del proprietario a chiedere il rimborso delle spese se dovute e non essendo quindi consentito a questa Corte affrontare tale tematica), quanto meno all’usufruttuario doveva esserne consentita la contestazione.

E’ inoltre insufficiente la motivazione per la quale l’usufruttuaria avrebbe dovuto contestare il debito impugnando la delibera condominiale perchè altrimenti la sua negligenza verrebbe a gravare sul nudo proprietario che si troverebbe a pagare spese non di sua pertinenza; la motivazione trascura completamente di considerare che, come rilevato in ricorso, all’usufruttuaria nulla era stato richiesto dal condominio con la delibera condominiale; nè potrebbe affermarsi che il nudo proprietario era comunque tenuto a pagare; siccome l’obbligazione non era solidale, il debito per spese ordinarie non gravava su di lui e pertanto proprio il nudo proprietario avrebbe potuto impugnare la delibera proprio contestando che le spese erano a lui illegittimamente addebitate.

4. In conclusione il ricorso deve essere accolto sotto il profilo della insufficiente e contraddittoria motivazione, nonchè della erronea applicazione dell’art. 1004 c.c. non essendo stato correttamente applicato il principio per il quale l’usufruttuario è direttamente tenuto, nei confronti del condominio, al pagamento delle spese condominiali di amministrazione e manutenzione ordinaria, mentre non vi è tenuto il nudo proprietario, neppure in via sussidiaria o solidale; la sentenza impugnata deve quindi essere cassata con rinvio al Tribunale di Monza in persona di altro giudice, che si dovrà uniformare al principio di diritto sopra enunciato e a quanto statuito da questa Corte.

Il ricorso incidentale diretto all’annullamento della sentenza per quanto attiene all’omessa pronuncia sulla domanda di restituzione di quanto versato per effetto della sentenza riformata in appello, resta assorbito dall’annullamento della sentenza impugnata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione del Tribunale di Monza.

Dichiara assorbito il ricorso incidentale.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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