Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 06-07-2011) 29-09-2011, n. 35537

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza dei 22 ottobre 2008, il Tribunale di Ascoli Piceno dichiarava P.M. e Pi.Ma. colpevoli del delitto di falsa testimonianza, commesso l’ (OMISSIS), nel procedimento civile promosso contro la società Fratelli Pierantozzi spa da J.S., acquirente di un immobile realizzato dalla detta società; i due avevano dichiarato che il prezzo pattuito era di L. 100.975.400, contrariamente al vero, posto che il contratto stipulato tra le parti prevedeva il prezzo minimo di L. 79.500.000, salvo eventuali conguagli, per le superfici non abitative. La spa Plerantozzi aveva richiesto il maggior prezzo computando il valore di una corte esclusiva, che, non essendo menzionata nel contratto, non avrebbe potuto essere oggetto di compravendita. Inoltre, i due imputati avevano affermato che la J. avesse pagato una somma inferiore rispetto a quanto secondo loro dovuto, restando debitrice di L. 71.309.311; tale dichiarazione era smentita dalle prove di versamenti ulteriori effettuati dalla acquirente; infatti, oltre alle somme date in contanti, la donna aveva pagato L. 81.100,00 con cambiali, di cui 51 intestate al P.M.P., all’epoca amministratore della società ed una rilasciata alla società.

La Corte di Appello, con la sentenza impugnata, ha ribadito la responsabilità dei due condannati, rilevando, oltre a quanto ritenuto dal primo giudice e sopra riportato, che la dazione delle cambiali, sicuramente pagate, perchè in possesso della debitrice, che, dunque, aveva assolto all’onere alle scadenze, logicamente celava un mutuo concessole dall’amministratore per completare il pagamento dell’immobile e non era affatto riferibile ad asserti rapporti personali fra i due.

Ricorrono entrambi i P. con distinti ricorsi che possono essere esaminati congiuntamente, per la identità delle questioni poste.

I ricorrenti deducono che il procedimento argomentativo della Corte è viziato da illogicità, perchè reputa significativo, ai fini della determinazione del prezzo, il valore indicato nel contratto, laddove occorreva tener conto dei previsti conguagli, di cui la J. era consapevole, tant’è che la stessa aveva dichiarato che il prezzo finale era di L. 125 milioni. Numerosi errori vengono indicati in ordine alla contabilizzazione degli acconti e degli effetti cambiar), che non riguardavano affatto un mutuo e che comunque rappresentavano rinnovi di altri effetti scaduti e non pagati.

Motivi della decisione

I ricorsi sono inammissibili.

2. E’ da escludere in primo luogo che si sia maturata la prescrizione, poichè il termine di anni 7 e mesi sei dal compimento del reato (avvenuto l'(OMISSIS)) è da prorogare di ulteriori tre mesi, decorrenti dal rinvio richiesto dal difensore dei ricorrenti, che ha aderito per la precedente udienza del 13/4/2011 alla astensione collettiva, deliberata dall’ordine forense, sicchè la rilevata dilatazione temporale ha impedito il realizzarsi della causa estintiva.

3. Nel merito, i ricorrenti propongono una diversa lettura delle circostanze di causa, che non tiene conto dei limiti del giudizio di cassazione.

Basta rammentare, con riguardo al dedotto vizio di erronea valutazione delle risultanze processuali e il travisamento del fatto con conseguente illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza, che l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un. 2/07/1997, n. 06402, ric. Dessimone ed altri, riv. 207944).

L’illogicità della motivazione, come vizio denunciatale, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purchè siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento (Sez. Un. 16/12/1999, n. 00024, ric. Spina, riv. 214794). Inoltre, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e), la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicchè dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. Un. 22/10/1996, n. 00016, ric. DI Francesco, riv. 205621).

4. In questo contesto le doglianze formulate dalla difesa dei due ricorrenti non sono fondate, in quanto la sentenza impugnata, con motivazione congrua ed esente da vizi logici e giuridici ha diffusamente illustrato le ragioni per le quali, sulla base della documentazione in atti, è certa la falsità delle dichiarazioni rese In sede di testimonianza, sottolineando che, anche a voler tener conto di alcuni errori di conteggio sugli acconti versati dalla J., sostanzialmente costei aveva saldato il prezzo pattuito da contratto, in relazione ai quale aveva esibito idonea documentazione, valevole quale ricevuta dei versamenti effettuati nel tempo. La corte, partendo da tale dato cartaceo e dalla esplicita indicazione del prezzo dell’immobile nel preliminare, ha, pertanto, logicamente escluso che i due P. non fossero consapevoli della situazione contabile relativa all’acquisto della contro-parte, aggiungendo, altresì, che le deduzioni in ordine ad ulteriori poste di debito, che si sarebbero sovrapposte all’originaria obbligazione relativa al prezzo, non solo erano prive di supporto cartaceo, ma anche inverosimili, come già peraltro affermato nella sentenza di prime cure, e si è fatta carico di mettere in evidenza, comunque, il contrasto con l’ordinaria procedura commerciale della versione assentita dai P. dato che nelle vendite immobiliari è inusuale la non determinazione esatta dei prezzo e la inclusione posteriore al contratto di ulteriori corpi pertinenziali dell’immobile; soprattutto ha spiegato le contraddizioni in cui era incorsa la J. nel riferire dei suoi pagamenti, rielaborando i calcoli, che attestavano la correttezza della parte offesa.

A fronte di tale ampia ricostruzione della vicenda, che ha portato a ritenere provata la responsabilità dei due testimoni, i ricorrenti hanno riproposto la medesima versione, connotata da elementi di merito, che avevano proposto innanzi ai giudici distrettuali, sollecitando un diverso apprezzamento di fatto, inibito in sede di legittimità e peraltro ribadendo te loro tesi, senza tener conto delle disamine specifiche in cui si è diffuso il giudice di appello.

5. I ricorsi sono, dunque, da dichiarare inammissibili ed i ricorrenti sono da condannare ciascuno al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille a favore della cassa delle ammende.

6. Essi sono tenuti, in solido, ancora a rifondere alla parte civile le spese del procedimento, che si liquidano in complessive Euro 2.500 per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti ciascuno al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille a favore della cassa delle ammende. Li condanna, altresì, a rimborsare in solido le spese alla parte civile che liquida in Euro 2.500 per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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