Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 06-07-2011) 29-09-2011, n. 35534

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Roma, in riforma della pronuncia del Tribunale di Latina, che aveva condannato R.C. per il delitto di rapina commesso ai danni di Ro.Bi. il (OMISSIS), riqualificava il fatto in quello di ragion fattasi e rideterminava la pena in mesi 4 di reclusione.

2. A Ricorre il R. e deduce difetto di adeguata motivazione sia sul fatto, che a suo dire non integrerebbe alcun reato, sia sulla concessione della attenuante di cui all’art. 62 c.p.p., n. 4, chiesta con il gravame.

3. con atto del 26 febbraio 2011 il Ro. ha rimesso la querela successivamente accettata dal R..

Motivi della decisione

1. La sentenza è da annullare per avvenuta remissione di querela.

2. E’ da premettere che la remissione di querela Intervenuta nel corso del giudizio di cassazione opera come causa di estinzione del reato anche in mancanza di altri motivi di ricorso in quanto è validamente effettuabile sino a quando non sia intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna e quindi sono a quando, ai sensi all’art. 648 c.p.p., comma 2, non sia stata pronunciata l’ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso". 3. Va, quindi, dichiarata l’estinzione del reato per la remissione di querela ritualmente espressa ed accettata(rispettivamente alle date del 26 e 28 febbraio 2011). La sentenza deve essere, quindi, annullata per estinzione del reato a seguito di remissione di querela.

4. L’imputato deve essere condannato ex lege al pagamento delle spese del processo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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