Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 06-07-2011) 29-09-2011, n. 35532

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

D.E. ricorre per cassazione contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Napoli ha confermata la sentenza di condanna emessa dal giudice di primo grado per il reato di cui all’art. 334 c.p., comma 2, per avare utilizzato un veicolo, di sua proprietà, sottoposto a sequestro amministrativo e affidato alla sua custodia, e ne chiede l’annullamento, denunciando violazione di legge in riferimento alla non corretta qualificazione giuridica del fatto.

Il ricorso è fondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte con la recente sentenza delibata all’udienza del 28/10/2010 nel procedimento penale n.10939/10 ha accolto la tesi della inapplicabilità dell’art. 334 c.p., alla fattispecie della mera circolazione di mezzo sottoposto a sequestro amministrativo.

Poichè dalla lettura della sentenza impugnata e dal medesimo ricorso emerge una fattispecie di mera circolazione, va preso atto di tale autorevole insegnamento, cui consegue ovviamente l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perchè il fatto non è previsto come reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il fatto non è previsto come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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