T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, Sent., 21-10-2011, n. 626 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente con ricorso notificato in data 2 novembre 1999 e depositato il successivo 16 novembre ha chiesto l’annullamento previa sospensione degli effetti dell’ordinanza n. 12 del 28.7.1999 prot. 2339 con la quale il responsabile del settore urbanistica del Comune di Guardiaregia gli ha intimato la demolizione delle seguenti opere poste in agro del predetto Comune in contrada Iseretta foglio numero 27 particella numero 229: fabbricato in legno e muratura posto su massetto in calcestruzzo avente superficie di ingombro massima di circa m 9,80 x 7,80 compreso portico antistante, tamponatura in parte in legno e in parte in muratura, superiormente vano sottotetto e con copertura a falde; tettoia in legno e tubi innocenti posta a ridosso della scarpa del terreno avente lunghezza di circa m. 9,00 x 1,50; opere pertinenziali e di sistemazione esterna, quali fosso per rifornimento idrico, steccato, sentiero in pietra, lavatoio ecc….

L’ordine di demolizione è stato motivato sul presupposto della carenza del titolo edilizio abilitativo.

A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi di censura:

1. Violazione degli artt. 1, 5, 7, 8, 9, 10 della legge 241 del 1990.

Il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato in carenza delle garanzie di partecipazione a principiare dalla omessa comunicazione dell’avvio del procedimento.

2. Eccesso di potere sotto tutti i profili per mancanza dei presupposti.

La baracca in questione sarebbe stata realizzata da oltre 40 anni ad opera del padre dell’esponente come comprovato dalla documentazione versata in atti.

3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 47 del 28.2.1985. Violazione della legge 25.3.1982, n. 94, degli artt. 817 e 873 c.c.. Violazione del procedimento e mancanza dei presupposti.

La baracca in questione sarebbe una pertinenza dell’immobile principale, come tale non soggetta a concessione ma a mera autorizzazione assentibile nella forma del silenzio assenso nel termine di 90 o 60 giorni, nel caso di specie ampiamente decorso.

4. Mancanza e insufficienza della motivazione. Violazione del principio di irretroattività delle leggi.

Poiché la baracca in questione è stata realizzata da oltre quarant’anni era in relazione alla normativa all’epoca vigente che occorreva scrutinarne la legittimità. Il lungo lasso di tempo trascorso dalla realizzazione avrebbe poi imposto al Comune di motivare congruamente circa le specifiche ragioni di interesse pubblico che giustificano la misura repressiva, tanto più che nel caso di specie il titolo richiesto era quello dell’autorizzazione e doveva ritenersi esistente per via di formazione tacita.

Si è costituito in giudizio il Comune di Guardiaregia per contrastare i motivi di censura ex adverso fatti valere, concludendo per la reiezione del gravame.

Alla camera di consiglio del 24 novembre 1999 il collegio con ordinanza n. 545/99 ha accolto la domanda cautelare.

Alla pubblica udienza del 8 giugno 2011 la causa è stata infine trattenuta in decisione.

Il primo motivo di censura relativo alla pretesa violazione delle garanzie partecipative è inammissibile non avendo il ricorrente debitamente evidenziato con il ricorso le circostanze di fatto che avrebbe potuto introdurre nel procedimento ove tempestivamente notiziato del suo avvio. In ogni caso secondo la prevalente giurisprudenza amministrativa per i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. 7 agosto 1990 n. 241, trattandosi di atti dovuti e rigorosamente vincolati, rispetto ai quali non sono richiesti apporti partecipativi del soggetto destinatario (cfr. tra le tante T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 09 novembre 2010, n. 2631).

Infondato è anche il quarto motivo con riferimento alla dedotta carenza motivazionale circa le ragioni di interesse pubblico poste a fondamento del provvedimento impugnato in quanto, come noto, il presupposto dell’ordine di demolizione di opere abusive è costituito soltanto dalla constatata esecuzione delle medesime in totale difformità o in assenza della concessione edilizia, con la conseguenza che tale provvedimento, ove ricorrano i predetti requisiti, è atto dovuto ed è sufficientemente motivato con l’affermazione dell’accertata abusività dell’opera, essendo in re ipsa l’interesse pubblico alla sua rimozione: l’abuso, quindi, anche se risalente nel tempo, non giustifica alcun legittimo affidamento del contravventore a veder conservata una situazione di fatto che il semplice trascorrere del tempo non può legittimare (T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 09 novembre 2010, n. 2631; T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 18 dicembre 2007, n. 3224).

Del tutto indimostrato appare inoltre il dedotto carattere pertinenziale del manufatto in questione non rinvenendosi in loco alcun immobile alla cui migliore funzionalità delle ritenersi destinata la baracca, secondo le precisazioni fornite dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR Liguria, I, 31 dicembre 2009, n. 4127).

Fondato è invece il secondo motivo di doglianza con il quale il ricorrente deduce che il manufatto in questione sarebbe stato realizzato dal padre da oltre quarant’anni, in epoca in cui non era richiesto alcun titolo edilizio per l’attività edificatoria al di fuori dei centri abitati.

Sul punto occorre rammentare in punto di diritto che chi contesta la legittimità dell’ordinanza sindacale di demolizione di un manufatto abusivo realizzato fuori dal centro abitato ha l’onere di fornire perlomeno un principio di prova in ordine al tempo dell’ultimazione di quest’ultimo, ove asserisca che esso è stato realizzato prima dell’entrata in vigore della l. 6 agosto 1967 n. 765, ossia quando per tali tipi di costruzione non era prescritta alcuna licenza edilizia (T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 09 novembre 2010, n. 2631; T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 18 dicembre 2007, n. 3224; Consiglio Stato, sez. V, 13 febbraio 1998, n. 157).

Nel caso di specie il ricorrente ha depositato una scrittura privata intercorsa in data 15.5.1962 tra il padre Nicolangelo R. e tale Serio Angelomaria in forza della quale quest’ultimo forniva al primo n. 22 travi in legno e n. 38 lamiere zincate "da usare per la baracca di proprietà di R.N. sita in agro di Guardiaregia in contrada l’Iseretta foglio numero 27 particella numero 229" ed il R. in cambio lo autorizzava ad usare la baracca vitanaturaldurante.

Si tratta di documento che, per quanto privo di data certa, appare autentico alla luce dei caratteri grafici del testo (dattiloscritto a macchina) e certamente idoneo a comprovare l’esistenza della baracca sin dal 1962, in epoca cioè in cui non era richiesto per l’edificazione alcun titolo edilizio.

Del resto nulla ha potuto eccepire in senso contrario il Comune di Guardiaregia sul periodo di realizzazione delle opere in contestazione, neppure in seguito alla specifica richiesta di chiarimenti della Regione Molise attivatasi, a sua volta, per accertare il rispetto della normativa antisismica (cfr. nota Comune di Guardiaregia prot. 1505 del 10.3.2000).

Il ricorso, in conclusione, dev’essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Molise, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato. Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Campobasso nelle camere di consiglio del 8 giugno e 6 luglio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Goffredo Zaccardi, Presidente

Orazio Ciliberti, Consigliere

Luca Monteferrante, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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