Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 06-07-2011) 29-09-2011, n. 35531

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

P.M. ricorre per cassazione contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Cagliari – Sez.Distac. di Sassari – in parziale riforma di quella del Tribunale di Olbia. che lo aveva dichiarato colpevole dei reati di resistenza e lesioni personali aggravate e condannato alla pena di giustizia, lo ha assolto perchè il fatto non sussiste dal reato di lesioni personali aggravate e confermato nel resto, rideterminando la pena per il residuo reato come da dispositivo.

Secondo la ricostruzione del fatto, condivisa e fatta propria in entrambi i gradi del giudizio, il predetto, dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale, era stato accompagnato in stato di shock al pronto soccorso del locale ospedale civile, dove si era opposto con violenza all’operato dei verbalizzanti, che intendevano generalizzarlo, sentirlo in merito alla dinamica del sinistro ed accertare eventuale stato di ubriachezza.

Nei due motivi a sostegno della richiesta di annullamento dell’impugnata decisione il difensore denuncia il difetto di motivazione sia in riferimento alla valutazione dell’elemento psicologico del reato, che la corte di merito aveva ritenuto sussistente nonostante avesse in un primo momento riconosciuto che l’imputato al momento del fatto era in stato di "shock", sia in riferimento alla valutazione della scriminante dell’atto arbitrario ex D.Lgs.Lgt. 14 maggio 1944, n. 288, art. 4, che il medesimo giudice del gravame aveva escluso, ritenendo che i verbalizzanti avevano il diritto di condurre nei loro uffici l’imputato, senza tener conto che il predetto era stato già identificato compiutamente dal personale del nosocomio in cui era stato ricoverato dopo l’incidente, nel quale aveva riportato lesioni.

Il ricorso è inammissibile, in quanto tende a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del materiale probatorio, rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, e non indica in maniera specifica vizi di legittimità o profili di illogicità della motivazione, ma mira solo a sollecitare una valutazione di merito, favorevole all’imputato, con particolare riferimento al profilo psicologico del reato e alla sussistenza dell’atto arbitrario del p.u., alternativa a quella compiuta dal giudice del gravame, preclusa, come tale in sede di scrutinio di legittimità.

Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art. 616 c.p.p., di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *