T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, Sent., 21-10-2011, n. 625 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente signor D.D.R. con ricorso notificato in data 13 ottobre 1999 e depositato il successivo 2 novembre ha chiesto l’annullamento previa sospensione degli effetti dell’Ordinanza n. 233 del 23.9.1999 con la quale il dirigente della ripartizione Urbanistica del Comune di Campobasso gli ha intimato la demolizione di due manufatti realizzati in lamiera delle dimensioni rispettivamente di m. 7.00 x 6.55 e dell’altezza variabile da m. 3.25 a m. 2.80 per una superficie sviluppata di circa mq 46,00 ed un volume di circa mc139, l’uno, e di m. 4.70 x 3.40 e dell’altezza variabile da m. 2.40 a m. 2.00 per una superficie sviluppata di circa mq 16,00 ed un volume di circa mc. 35,00, l’altro.

A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi di censura:

1. Eccesso di potere sotto tutti i profili, in specie per illogicità, contraddittorietà dell’atto, sviamento, violazione del procedimento, carenza ed insufficienza di motivazione.

Il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato dal dirigente della ripartizione urbanistica ma sulla scorta di risultanze istruttorie illegittimamente adottate da altri uffici tra cui il servizio legale.

2. Violazione degli artt. 1, 5, 7, 8, 9, 10 della legge 241 del 1990.

Il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato in carenza delle garanzie di partecipazione a principiare dalla omessa comunicazione dell’avvio del procedimento.

3. Eccesso di potere per mancanza dei presupposti.

Nel caso di specie non occorreva alcuna autorizzazione in quanto l’istante si sarebbe limitato a realizzare due manufatti in lamiera – oltre venti anni prima – in assenza di opere in muratura ed adibiti a ricovero attrezzi agricoli ed animali da cortile.

4. Violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 9 della legge n. 47 del 28.2.1985. Violazione della legge 25.3.1982, n. 94, degli artt. 817 e 873 c.c.. Violazione del procedimento e mancanza dei presupposti.

La realizzazione dei due manufatti in lamiera non determina aumento di cubatura e costituendo mera pertinenza dell’immobile principale non è soggetta a concessione ma a mera autorizzazione assentibile nella forma del silenzio assenso nel termine di 90 o 60 giorni, nel caso di specie ampiamente decorso.

5. Mancanza e insufficienza della motivazione. Violazione del principio di irretroattività delle leggi.

Poiché i due manufatti sono stati realizzati da oltre venti anni era in relazione alla normativa all’epoca vigente che occorreva scrutinarne la legittimità. Il lungo lasso di tempo trascorso dalla loro realizzazione avrebbe poi imposto al Comune di motivare congruamente circa le specifiche ragioni di interesse pubblico che giustificano la misura repressiva, tanto più che nel caso di specie il titolo richiesto era quello dell’autorizzazione e doveva ritenersi esistente per via di formazione tacita.

Si è costituito in giudizio il Comune di Campobasso per contrastare i motivi di censura ex adverso fatti valere, concludendo per la reiezione del gravame.

Alla camera di consiglio del 9 novembre 1999 il collegio con ordinanza n. 492/99 ha respinto la domanda cautelare.

Alla pubblica udienza del 8 giugno 2011 la causa è stata infine trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato.

Quanto al primo motivo di censura, in quanto non sussistono norme di legge che fanno divieto all’organo competente di adottare un provvedimento sulla scorta di risultanze istruttorie acquisite da altri organi dovendo solo controllare la completezza e veridicità dei fatti accertati che nel caso di specie sono incontestati. In ogni caso la determina impugnata, a prescindere dal riferimento contenuto nell’epigrafe al "Servizio Legale", risulta adottata espressamente sulla scorta della "relazione tecnica del 22.7.1999 (prot. n. 3419) (della) Rip.ne Urbanistica" (cfr. premessa ordinanza n. 233 del 23.9.1999) e quindi di ufficio di supporto dell’organo competente che ha poi firmato il provvedimento conclusivo del procedimento.

Quanto al secondo perché la doglianza è inammissibile non avendo i ricorrenti debitamente evidenziato con il ricorso le circostanze di fatto che avrebbero potuto introdurre nel procedimento ove tempestivamente notiziati dell’avvio.

Quanto ai restanti motivi di censura, poiché, secondo la costante giurisprudenza la realizzazione di manufatti in lamiera ancorati a piattaforma in cemento, in considerazione dello stabile collegamento al suolo abbisogna del previo rilascio della concessione edilizia, in quanto rientrano nella nozione giuridica di costruzione, soggetta a tale concessione, tutti quei manufatti che, non necessariamente infissi al suolo e pur semplicemente aderenti a quest’ultimo, alterino lo stato dei luoghi in modo definitivo e rilevante e non meramente occasionale (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 03 luglio 2007, n. 5968; Cassazione penale, sez. III, 16 giugno 2001; Consiglio Stato, sez. V, 17 marzo 2001, n. 1597; T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. II, 18 aprile 2002, n. 613).

Inoltre, in carenza del titolo edilizio prescritto, può essere ingiunta la rimessione in pristino, senza che occorra una particolare motivazione in ordine all’interesse pubblico ricorrente che, nel caso di specie, deve ritenersi in re ipsa, trattandosi di misura finalizzata a garantire l’ordinato ed armonico sviluppo edilizio del territorio. Inoltre nessuna prova, neppure di tipo indiziario, ha fornito il ricorrente sulla data di realizzazione dell’opera e quindi sul lasso di tempo trascorso al fine di comprovare la ricorrenza di una possibile situazione di affidamento in ipotesi meritevole di considerazione in sede procedimentale; anzi dalla relazione di servizio 475/E del 29.12.1999 risulta, per stessa ammissione del ricorrente, che i manufatti sarebbero stati realizzati solo nel 1997.

Il ricorso, in conclusione, dev’essere respinto.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Molise, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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