T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, Sent., 21-10-2011, n. 624 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I signori S.M. e C.B. con ricorso notificato in data 6 ottobre 1999 e depositato il successivo 29 ottobre hanno chiesto l’annullamento previa sospensione degli effetti dell’Ordinanza n. 157 del 7.7.1999 con la quale il dirigente della ripartizione Urbanistica del Comune di Campobasso ha loro intimato la demolizione di una veranda abusiva realizzata in Via Leopardi a Campobasso.

A fondamento del ricorso hanno dedotto i seguenti motivi di censura:

1. Eccesso di potere sotto tutti i profili, in specie per illogicità, contraddittorietà dell’atto, sviamento, violazione del procedimento, carenza ed insufficienza di motivazione.

Il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato dal dirigente della ripartizione urbanistica ma sulla scorta di risultanze istruttorie illegittimamente adottate da altri uffici tra cui il servizio legale.

2. Violazione degli artt. 1, 5, 7, 8, 9, 10 della legge 241 del 1990.

Il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato in carenza delle garanzie di partecipazione a principiare dalla omessa comunicazione dell’avvio del procedimento.

3. Eccesso di potere per mancanza dei presupposti.

Nel caso di specie non occorreva alcuna autorizzazione in quanto gli istanti si sarebbero limitati ad apporre – oltre venti anni prima – un infisso apribile in assenza di opere in muratura e ciò per la necessità di rendere più sicura l’abitazione.

4. Violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 9 della legge n. 47 del 28.2.1985. Violazione della legge 25.3.1982, n. 94, degli artt. 817 e 873 c.c.. Violazione del procedimento e mancanza dei presupposti.

La chiusura del balcone mediante apposizione di una vetrata scorrevole non determina aumento di cubatura e costituendo la veranda una mera pertinenza dell’immobile non è soggetta a concessione ma a mera autorizzazione assentibile nella forma del silenzio assenso nel termine di 90 o 60 giorni, nel caso di specie ampiamente decorso.

5. Mancanza e insufficienza della motivazione. Violazione del principio di irretroattività delle leggi.

Il lungo lasso di tempo trascorso dalla realizzazione della veranda avrebbe imposto al Comune di motivare congruamente circa le specifiche ragioni di interesse pubblico che giustificano la misura repressiva, tanto più che nel caso di specie il titolo richiesto era quello dell’autorizzazione e doveva ritenersi esistente per via di formazione tacita.

Si è costituito in giudizio il Comune di Campobasso per contrastare i motivi di censura ex adverso fatti valere, concludendo per la reiezione del gravame.

Alla camera di consiglio del 9 novembre 1999 il collegio con ordinanza n. 491/99 ha accolto la domanda cautelare.

Alla pubblica udienza del 8 giugno 2011 la causa è stata infine trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato.

Quanto al primo motivo di censura, in quanto non sussistono norme di legge che fanno divieto all’organo competente di adottare un provvedimento sulla scorta di risultanze istruttorie acquisite da altri organi dovendo solo controllare la completezza e veridicità dei fatti accertati che nel caso di specie sono incontestati. In ogni caso la determina impugnata, a prescindere dal riferimento contenuto nell’epigrafe al "Servizio Legale", risulta adottata espressamente sulla scorta della "relazione tecnica redatta dalla Rip.ne Urbanistica con nota prot. n. 2840 del 11.6.1999" (cfr. premessa ordinanza n. 157 del 7.7.1999) e quindi di ufficio di supporto dell’organo competente che ha poi firmato il provvedimento conclusivo del procedimento.

Quanto al secondo perché la doglianza è inammissibile non avendo i ricorrenti debitamente evidenziato con il ricorso le circostanze di fatto che avrebbero potuto introdurre nel procedimento ove tempestivamente notiziati dell’avvio.

Quanto ai restanti motivi di censura, poiché, secondo la costante giurisprudenza (T.A.R. Molise Campobasso, sez. I, 01 giugno 2011, n. 310; TAR Campania Napoli, III, 18 gennaio 2011, n. 281; TAR Lazio Roma, I, 1 settembre 2010, n. 32098; TAR Liguria, I, 31 dicembre 2009, n. 4127), per la realizzazione di una veranda che determina ampliamento dei volumi e della superficie utile, come accade nel caso di specie (impiego di infisso in alluminio e vetri di dimensioni m. 3,10 x 1,10 e di altezza m. 2,88 che, chiudendo il balcone rientrante, munito di tre pareti laterali – oltre al solaio superiore – e di parapetto in muratura, ha determinato la creazione di un volume di m.c. 10 circa e sviluppo di superficie di m.q. 3,50), occorre la concessione edilizia (ora permesso di costruire) e, in carenza del titolo edilizio prescritto, può essere ingiunta la remissione in pristino, senza che occorra una particolare motivazione in ordine all’interesse pubblico ricorrente che, nel caso di specie, deve ritenersi in re ipsa, trattandosi di misura finalizzata a garantire l’ordinato ed armonico sviluppo edilizio del territorio. Inoltre nessuna prova, neppure di tipo indiziario, hanno fornito i ricorrenti sulla data di realizzazione dell’opera e quindi sul lasso di tempo trascorso al fine di comprovare la ricorrenza di una possibile situazione di affidamento in ipotesi meritevole di considerazione in sede procedimentale.

Il ricorso, in conclusione, dev’essere respinto.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Molise, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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