Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 06-07-2011) 29-09-2011, n. 35529

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello di Palermo, a conferma della decisione del Tribunale di Agrigento, riteneva L.V.D. responsabile di minacce al comandante della polizia municipale di Lampedusa, per costringerlo a omettere un atto del suo ufficio consistente in un sopralluogo presso l’abitazione dell’imputato.

2. Ricorre il L.V. il quale in primo luogo deduce la nullità della sentenza di primo grado e di quella impugnata in quanto il Tribunale di Agrigento non aveva ritenuto legittimo l’impedimento del difensore a presenziare all’udienza del 27 marzo 2007 e non aveva disposto un rinvio. Infatti, contrariamente a quanto assume la Corte d’Appello, la richiesta non era stata intempestiva, il sostituto era stato incaricato solo a richiedere un differimento dell’udienza, l’attività di inventario per la quale era stato chiesto il differimento coinvolgeva molteplici interessi pubblici e svariati organi giudiziari e non v’era alcun motivo per ritenere indifferibile il procedimento L.V..

3. Nel merito il ricorrente si duole del travisamento degli elementi probatori e della mancata risposta alle deduzioni in appello specie laddove è stato ritenuto che la testimonianza A. descrivesse un clima di animosità tra il ricorrente e il comandante della polizia B.. Il quale ultimo avrebbe frainteso quanto aveva detto il ricorrente, tanto più che la situazione del luogo era tale da impedire una corretta percezione delle frasi. Queste a loro volta non potevano affatto integrare una minaccia penalmente rilevante, come del resto ebbe a ritenere anche il B..

CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Fondata e assorbente è la censura di nullità. 2. In primo luogo la richiesta di rinvio dell’udienza del 27 marzo 2007 non poteva essere ritenuta intempestiva, in quanto (come espressamente rappresentato e documentato) il decreto di sequestro preventivo del quale il difensore era stato nominato amministratore giudiziario era del 6 marzo 2007 e l’intesa con il Giudice delegato per la data delle operazioni di inventario non poteva essere stata raggiunta se non in prossimità dell’udienza.

3. In secondo luogo era evidente che la delega all’avvocato per l’istanza di rinvio era stata conferita solo per il differimento dell’udienza e non costituiva una nomina a sostituto processuale, per la quale, del resto, non sussiste alcun obbligo da parte del difensore.

4. Infine l’esercizio del munus publicum del quale il difensore era stato onerato non poteva per sua natura essere sottoposto a giudizio di bilanciamento con la partecipazione all’udienza penale, ancorchè questa prevedesse nel giorno in questione l’esame della persona offesa dal reato.

5. Ne segue la necessità della rinnovazione del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Annulla la sentenza impugnata nonchè quella 12 giugno 2007 del Tribunale di Agrigento e rinvia al medesimo Tribunale per la rinnovazione del giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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