T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, Sent., 21-10-2011, n. 621

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato in data 25 marzo 1996 e depositato il 24 aprile successivo la ricorrente ha adito l’intestato Tribunale amministrativo regionale per chiedere l’annullamento della nota del comune di Campobasso prot. n. 529 del 24.01.1996 con la quale le è stata negata la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sulla somma di lire 51.394.500 liquidata in suo favore con delibera di Giunta n. 1479 del 14.11.1995 a titolo di equo indennizzo per la morte del marito Antonio Presutti avvenuta in attività di servizio il 22.10.1993.

Riferisce di aver domandato la liquidazione dell’equo indennizzo con istanza del 2.6.1994 ed è con decorrenza da tale data che ha richiesto la corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria non computati con la delibera di Giunta richiamata.

Lamenta la violazione degli artt. 429, comma 3 e 1282 c.c. e l’eccesso di potere per travisamento dei fatti in cui sarebbe incorso il Comune di Campobasso nel respingere la propria domanda.

Si è costituito in giudizio il Comune di Campobasso per resistere al ricorso.

Alla camera di consiglio del 7 maggio 1996 è stata respinta la domanda cautelare.

Alla pubblica udienza del 8 giugno 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato.

Come riconosciuto dalla più recente e costante giurisprudenza amministrativa, interessi legali e rivalutazione monetaria devono essere riconosciuti in tutti i casi in cui il diritto alla liquidazione dell’equo indennizzo sia fatto valere dall’erede del dipendente (Cons. Stato, sez. IV, 04011996, n. 26; sez. IV, n. 3116/2009; sez. IV n. 3692/2008; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 15 settembre 2009, n. 8720; T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 23 gennaio 2007, n. 53; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 14 giugno 2005, n. 4887; Consiglio Stato, sez. VI, 20 marzo 2001, n. 1670; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 16 giugno 1999, n. 1820;)

Il Consiglio di stato, sez. IV, 26 luglio 2008, n. 3692 ha precisato che sebbene – secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale – in sede di concessione dell’equo indennizzo, non si fa luogo a rivalutazione monetaria perché tale istituto non ha natura retributiva ed è assistito, oltretutto, da un autonomo meccanismo di rivalutazione, in quanto nella determinazione del quantum l’amministrazione tiene conto del trattamento retributivo del dipendente al momento della definizione del procedimento, laddove spettano, invece, gli interessi compensativi dalla data dell’atto concessorio dell’equo indennizzo a quello dell’effettivo pagamento e cioè da quando il credito è divenuto liquido ed esigibile (Cons. Stato, sez. IV, 21 giugno 2007, n. 3391).

Tuttavia a conclusioni diverse si perviene in caso di morte del pubblico dipendente per cause di servizio, in quanto l’obbligo di liquidazione dell’equo indennizzo decorre dalla data del decesso e non da quella di conclusione del relativo procedimento, onde dalla stessa vanno computati interessi e rivalutazione della somma spettante agli eredi (Cons. Stato, sez. VI, 9 maggio 2006, n. 2523).

Peraltro il cumulo di interessi e rivalutazione è possibile solo fino al 31 dicembre 1991, mentre dal 1 gennaio 1992, la rivalutazione monetaria va accordata solo nella misura in cui l’inflazione non risulti già assorbita dagli interessi legali, in applicazione del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione per i crediti previdenziali, divisato dall’art. 16 comma 6, l. 30 dicembre 1991 n, 412, a decorrere del 1 gennaio 1992 (cfr. tra le tante T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 09 dicembre 2010 n. 27117 e Consiglio Stato, sez. VI, 23 marzo 2009, n. 1715) stante la natura indennitaria dell’equo indennizzo (Consiglio di stato, sez. VI, 01 dicembre 2009, n. 7507); inoltre sulle somme dovute a titolo di accessori (ancorché versate in ritardo) non spettano ulteriori interessi o rivalutazione monetaria e gli interessi legali e la rivalutazione monetaria devono essere computati al netto delle eventuali ritenute previdenziali e fiscali e non sul capitale lordo (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 06 luglio 2009, n. 6469).

A tali regole si atterrà pertanto l’amministrazione comunale di Campobasso nel dare esecuzione alla presente sentenza, con l’ulteriore precisazione che nel caso di specie, in applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, interessi e rivalutazione spettano non dalla data del decesso del coniuge della ricorrente ma dalla data del 2.6.1994 in cui la domanda di liquidazione dell’equo indennizzo è stata presentata, come espressamente richiesto con il ricorso e ribadito nelle conclusioni ivi rassegnate.

Ne discende che il Comune di Campobasso deve essere condannato al pagamento in favore della ricorrente degli interessi e della rivalutazione nei limiti di cui in motivazione a decorrere dalla data del 2.6.1994 sino al materiale pagamento della sorte capitale liquidata con delibera di Giunta n. 1479/1995.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Molise, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e condanna il Comune di Campobasso alla rifusione delle spese di giudizio che si liquidano complessivamente in euro 1000,00 di cui euro 700,00 per onorari ed euro 300,00 per diritti oltre IVA, CAP e spese generali come per legge da liquidare in favore del difensore antistatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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