Cass. civ. Sez. III, Sent., 16-02-2012, n. 2227 Responsabilità civile solidale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

F.M., + ALTRI OMESSI hanno citato in giudizio M.M., + ALTRI OMESSI ottenere il risarcimento dei danni per la morte di entrambi i genitori a causa di un incidente stradale avvenuto il (OMISSIS) causato da due camion di proprietà di S.P..

Hanno dedotto che con sentenza, divenuta definitiva in data 21-12- 1987, era stata riconosciuta la responsabilità penale dei convenuti ed era stata assegnata una provvisionale di lire 5.000.000 per ciascuno dei figli delle vittime.

I convenuti hanno chiamato in causa e compagnie assicuratrici dei due camion di proprietà di S.P., l’Abeille Compagnia Italiana Assicurazioni che nel corso del giudizio ha transatto la lite, e la s.p.a Uniass Assicurazioni (ora Uni One Assicurazioni), quale impresa cessionaria della Trans Atlantica in l.c.a, in nome della Consap s.p.a,gestione autonoma de F.G.V.S. Il Tribunale di Bari ha dichiarato inammissibile la chiamata in causa della Uniass Assicurazioni s.p.a. ed ha rigettato la domanda volta ad ottenere una integrazione del danno morale.

La Corte di appello di Bari,evocata con impugnazione dai fratelli F., con sentenza del 30-6-2009, nella contumacia degli appellati M.M., + ALTRI OMESSI a modifica parziale della sentenza di primo grado, li ha condannati in solido al risarcimento del danno nella misura di Euro 72.3030,96, oltre rivalutazione ed interessi.

La Corte ha dichiarato ammissibile la chiamata in causa della Uniass, ma ha rigettato la domanda nei suoi confronti, sul rilievo che il diritto al risarcimento era prescritto, in quanto i F. avevano inviato la lettera di costituzione in mora oltre i due anni dalla data in cui era divenuta irrevocabile la sentenza penale di condanna.

Propone ricorso per cassazione M.M. con un motivo illustrato da memoria.

Resiste con controtricorso la s.p.a Duomo Uni One Assicurazioni, quale società incorporante la s.p.a Uni One Assicurazioni illustrata da memoria. Resiste con controricorso la AXA Assicurazioni,quale impresa incorporante per fusione l’Abeille Assicurazioni s.p.a. Non presentano difese gli altri intimati.

Motivi della decisione

1. Il ricorso introduttivo non è stato notificato ai F., ma per il rispetto del primario principio della ragionevole durata del processo in presenza di una evidente ragione di inammissibilità del ricorso, si impone di definire con immediatezza, attraverso la necessaria pronunzia di inammissibilità, il ricorso stesso senza che si debba pervenire allo stesso esito definitorio dopo aver integrato il contraddittorio. Cass. Sez. Unite 22 marzo 2010 n. 6826. 2. Con l’unico motivo di ricorso viene denunziato difetto di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 e violazione della L. 24 dicembre 1969, n. 990, artt. 18, comma 1 e art. 20 e dell’art. 144 Codice delle assicurazioni e degli artt. 2953 e 2247 c.c..

Sostiene il ricorrente che erroneamente la Corte di appello ha dichiarato prescritto il diritto al risarcimento nei confronti della s.p.a Uniass Assicurazioni in quanto, essendo stata pronunziata sentenza penale irrevocabile di condanna in data 21-12-1987 con attribuzione di una provvisionale ai figli delle vittime costituitisi parte civile, al diritto al risarcimento si applicava il termine di prescrizione di dieci anni dalla formazione del giudicato penale, in applicazione dell’art. 2953 c.c..

3. Il motivo è inammissibile.

Si osserva che i fratelli F. hanno citato in giudizio M.M., + ALTRI OMESSI quali responsabili civili, ed convenuti hanno chiamato in causa le compagnie assicuratrici dei due camion coinvolti, l’Abeille Compagnia Italiana Assicurazioni, e la s.p.a Uniass Assicurazioni, nei cui confronti è stata estesa dagli attori la richiesta di risarcimento del danno in solido con i responsabili civili.

4. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare la solidarietà passiva è una sovrastruttura creata dalla legge nell’interesse del creditore e serve solo a rafforzare il diritto di quest’ultimo, consentendogli di ottenere l’adempimento dell’intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori. Essa non ha, invece, alcuna influenza tra i condebitori solidali fra i quali l’obbligazione si divide secondo quanto risulta dal titolo o, in mancanza in parti eguali (artt. 1298 e 1299 c.c.).

Pertanto se il creditore conviene in giudizio più debitori sostenendo la loro responsabilità solidale nei suoi confronti ed il giudice pronuncia la condanna di uno solo di essi, escludendo la solidarietà, il debitore condannato, che non ha proposto in primo grado alcuna domanda di rivalsa nei confronti dei preteso condebitore solidale, non ha alcun interesse ad impugnare la sentenza, perchè essa non aggrava la sua posizione di debitore dell’intero (che esiste anche nel caso di responsabilità solidale) nè pregiudica in alcun modo il suo eventuale diritto di rivalsa, non essendo stato dedotto in giudizio il rapporto interno che lo lega all’altro debitore. Non può quindi, non essendo soccombente sotto questo profilo, impugnare la sentenza che ha escluso la solidarietà passiva dell’altro debitore (Cass. 22.11.1985, n. 5802). L’interesse all’impugnazione, infatti, come l’interesse ad agire va, inteso come possibilità di conseguire con il giudizio un risultato giuridicamente apprezzabile e non l’astratta soluzione delle questioni poste per i possibili eventuali riflessi che l’accertamento giudiziale potrebbe avere in altri giudizi.

Ciò comporta che va esclusa la possibilità di un efficacia riflessa – sia pure inter partes – della pronunzia (che abbia deciso sull’obbligazione principale) sul rapporto di regresso non dedotto in giudizio e, quindi, non oggetto del decisum. Cass. sent. 22 febbraio 2006, n. 2266; sent. 10 maggio 2001 n. 6502. 5. Nella fattispecie, quindi, non avendo M.M. proposto alcuna azione di regresso nei confronti della s.p.a Uniass, non aveva interesse, in questa situazione, all’impugnazione, poichè la sua posizione di debitore dell’intero nei confronti dei F. non risultava aggravata. In considerazione della questione trattata, si compensano per intero tra tutte le parti le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese fra le parti.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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