T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, Sent., 21-10-2011, n. 607 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente con ricorso notificato in data 1 marzo 2000 e depositato il successivo 15 marzo ha chiesto l’annullamento previa sospensione degli effetti dell’ordinanza n.1 dell’11 gennaio 2000 prot. 00527 a firma del Dirigente della Ripartizione Urbanistica del Comune di Campobasso notificata il 18/01/2000 con la quale gli è stato ingiunto di demolire 3 manufatti, realizzati in materiale vario e ritenuti abusivi in quanto costruiti in assenza di concessione edilizia.

A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi di censura:

1. Difetto di legittimazione passiva.

L’esponente deduce di non essere proprietario dell’immobile su cui insistono i manufatti ritenuti abusivi e di non averli comunque realizzati. Riferisce che sono nella esclusiva proprietà del coniuge cui sono pervenuti per donazione paterna.

2. Violazione e falsa applicazione delle norme e regolamenti in materia edilizia.

I manufatti in questione sono stati realizzati prima del 1969 quando non era richiesto il rilascio di concessione edilizia.

3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 47/85.

Poiché i manufatti in questione sono stati realizzati prima del 1969 la legge n. 47/85 deve ritenersi inapplicabile al caso di specie in quanto successiva.

4. Inopportunità del provvedimento, sostanziale carenza di interesse pubblico.

Poiché i manufatti in questione sono precari e strettamente connessi all’attività agricola, il Comune di Campobasso avrebbe dovuto procedere previamente a comparare l’interesse privato al loro utilizzo per l’attività di coltivazione con l’interesse pubblico al rispetto delle norme in materia edilizia, al fine di operare un bilanciamento ragionevole.

Si è costituito in giudizio il Comune di Campobasso per contrastare i motivi di censura ex adverso fatti valere, concludendo per la reiezione del gravame.

Alla camera di consiglio del 4 aprile 2000 il collegio con ordinanza n. 144/2000 ha respinto la domanda cautelare.

Alla pubblica udienza del 11 maggio 2011 la causa è stata infine trattenuta in decisione.

I motivi di ricorso sono tutti infondati.

Il primo motivo poiché l’ordine di demolizione è stato indirizzato all’odierno esponente non in qualità di proprietario bensì quale soggetto che ha realizzato i manufatti in contestazione.

Che poi egli abbia quanto meno concorso alla loro realizzazione si desume da una lato dalla sua dichiarata qualità di coltivatore diretto che utilizza tali manufatti per il deposito del fieno, riparo degli animali e dei mezzi agricoli, al punto da prospettare un danno grave ed irreparabile per l’attività agricola derivante dalla loro demolizione; dall’altro dalla inattendibilità della affermazione secondo cui sarebbero stati realizzati dal suocero in epoca anteriore al 1969 come inequivocabilmente confermato dai rilievi aerofotogrammetici depositati dal Comune di Campobasso che ne comprovano al contrario l’edificazione in epoca successiva al 1984 per due manufatti e tra il 1976 ed il 1984 per il terzo (cfr. doc. 2 in fascicolo Comune di Campobasso).

Il secondo in quanto, come osservato, le risultanze dei rilievi aerofotogrammetici confermano in modo in equivoco e comunque incontestato che i manufatti sono stati realizzati in epoca successiva al 1969 quando era richiesta la concessione edilizia per qualunque opera di trasformazione edilizia quali sono certamente quelle per cui è causa.

Il terzo in quanto l’applicabilità del disposto di cui all’art. 7 della legge n. 47/85 non pone un problema di applicazione retroattiva di norme di legge, almeno per due dei tre manufatti in contestazione in quanto realizzati successivamente al 1984 (dato che non figurano nei rilievi fotogrammetrici risalenti a tale data); in ogni caso poiché l’attività edilizia svolta in carenza del prescritto titolo edilizio configura un illecito permanente, non è configurabile una applicazione retroattiva di una misura repressiva applicata allorquando gli effetti dell’illecito non si sono ancora esauriti come accade nel caso di specie.

Infondato è anche il quarto motivo in quanto per costante giurisprudenza il presupposto dell’ordine di demolizione di opere abusive è costituito soltanto dalla constatata esecuzione delle medesime in totale difformità o in assenza della concessione edilizia, con la conseguenza che tale provvedimento, ove ricorrano i predetti requisiti, è atto dovuto ed è sufficientemente motivato con l’affermazione dell’accertata abusività dell’opera, essendo in re ipsa l’interesse pubblico alla sua rimozione: l’abuso, quindi, anche se risalente nel tempo, non giustifica alcun legittimo affidamento del contravventore a veder conservata una situazione di fatto che il semplice trascorrere del tempo non può legittimare (T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 09 novembre 2010, n. 2631; T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 18 dicembre 2007, n. 3224).

Del tutto indimostrato appare inoltre il dedotto carattere pertinenziale dei manufatti in questione non rinvenendosi in loco alcun immobile principale alla cui migliore funzionalità debbano ritenersi destinati, secondo le precisazioni fornite dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR Liguria, I, 31 dicembre 2009, n. 4127) anche in considerazione della significativa estensione degli stessi, pari complessivamente a circa 180 mq..

Il ricorso, in conclusione, dev’essere respinto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Molise, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e condanna il ricorrente alla rifusione in favore del Comune di Campobasso delle spese di giudizio che si liquidano complessivamente in euro 1500,00 di cui euro 1000,00 per onorari ed euro 500,00 per spese oltre IVA, CAP e spese generali come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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