T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, Sent., 21-10-2011, n. 606 Demolizione di costruzioni abusive Sanzioni amministrative e pecuniarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente con ricorso notificato in data 13 luglio 1999 e depositato il successivo 27 agosto ha chiesto l’annullamento previa sospensione degli effetti dell’ordinanza n. 110 prot. 12897 resa dal Dirigente della Ripartizione Urbanistica del Comune di Campobasso il 27/5/1999 con la quale gli veniva ingiunto di demolire sei manufatti in ferro e lamiera zincata ed in legno e muratura in quanto realizzati senza la concessione edilizia.

A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi di censura:

1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, comma 1, 8 e 10 della legge 241 del 1990.

Il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato in carenza delle garanzie di partecipazione, a principiare dalla omessa comunicazione dell’avvio del procedimento. Ove notiziato dell’avvio del procedimento l’esponente avrebbe potuto rappresentare che i manufatti in questione sono stati realizzati negli anni cinquanta allorquando non era richiesta la concessione edilizia, oltre ad avere natura precaria.

3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 47 del 28.2.1985.

Poiché i manufatti sono stati realizzati sin dagli anni cinquanta non può ritenersi applicabile la normativa repressiva sopravvenuta.

Si è costituito in giudizio il Comune di Campobasso per contrastare i motivi di censura ex adverso fatti valere, concludendo per la reiezione del gravame.

Alla camera di consiglio del 14 dicembre 1999 il collegio con ordinanza n. 572/99 ha accolto la domanda cautelare.

Alla pubblica udienza del 11 maggio 2011 la causa è stata infine trattenuta in decisione.

Il primo motivo di censura relativo alla pretesa violazione delle garanzie partecipative è infondato in quanto secondo la prevalente giurisprudenza amministrativa per i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. 7 agosto 1990 n. 241, trattandosi di atti dovuti e rigorosamente vincolati, rispetto ai quali non sono richiesti apporti partecipativi del soggetto destinatario (cfr. tra le tante T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 09 novembre 2010, n. 2631).

Fondato è invece il secondo motivo di doglianza con il quale il ricorrente deduce che i manufatti in questione sarebbero stati realizzati negli anni cinquanta, in epoca in cui non era richiesto alcun titolo edilizio per l’attività edificatoria al di fuori dei centri abitati.

Sul punto occorre rammentare in punto di diritto che chi contesta la legittimità dell’ordinanza sindacale di demolizione di un manufatto abusivo realizzato fuori dal centro abitato ha l’onere di fornire perlomeno un principio di prova in ordine al tempo dell’ultimazione di quest’ultimo, ove asserisca che esso è stato realizzato prima dell’entrata in vigore della l. 6 agosto 1967 n. 765, ossia quando per tali tipi di costruzione non era prescritta alcuna licenza edilizia (T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 09 novembre 2010, n. 2631; T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 18 dicembre 2007, n. 3224; Consiglio Stato, sez. V, 13 febbraio 1998, n. 157).

Nel caso di specie il ricorrente ha depositato due dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà con le quali persone aventi conoscenza diretta dello stato dei luoghi hanno effettivamente attestato l’anteriorità dei manufatti rispetto all’entrata in vigore della legge 765/67.

Inoltre in adempimento dell’ordinanza istruttoria n. 93/2011 il Comune di Campobasso ha depositato nota prot. 2418/98 della ripartizione urbanistica nella quale si afferma che "da accertamenti espletati dal Comando di Polizia Municipale, è emerso che le opere abusive in questione sono state realizzate all’incirca negli anni cinquanta".

Accertata dunque l’anteriorità della data di realizzazione dei manufatti in contestazione rispetto all’entrata in vigore della legge n. 765/67 il ricorso dev’essere accolto.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Molise, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato. Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Campobasso nelle camere di consiglio del 11 maggio e del 6 luglio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Goffredo Zaccardi, Presidente

Orazio Ciliberti, Consigliere

Luca Monteferrante, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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