Cass. civ. Sez. III, Sent., 16-02-2012, n. 2224

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 26/8/2008 il Tribunale di Milano rigettava l’opposizione proposta dalla Fondazione Teatro Alla Scala a precetto notificatole, unitamente ad attestato di credito per diritto d’autore L. n. 633 del 1941, ex art. 164, n. 3, dalla S.I.A.E., affermatasi creditrice della somma di Euro 427.749,59 a titolo di diritti d’autore per la cessione alla Rai dei diritti di ripresa radiofonica e televisiva degli spettacoli realizzati dal teatro alla Scala nelle stagioni dal 1999 al 2005.

Avverso la suindicata pronunzia la Fondazione Teatro Alla Scala propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la S.I.A.E., che ha presentato anche memoria.

Motivi della decisione

Va preliminarmente posto in rilievo che il Collegio ha richiesto una motivazione semplificata.

Con il 1 motivo la ricorrente denunzia "nullità della sentenza per violazione dell’art. 183 c.p.c.", in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 2 motivo denunzia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 633 del 1941, artt. 12, 13, 15, 16 e 180, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il ricorso è inammissibile, in applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 366-bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

I motivi recano quesiti di diritto formulati in termini invero difformi dallo schema al riguardo delineato da questa Corte, non recando la riassuntiva ma puntuale indicazione degli aspetti di fatto rilevanti, del modo in cui i giudici del merito li hanno rispettivamente decisi, delle diverse regole di diritto la cui applicazione avrebbe condotto a diversa decisione, a tale stregua appalesandosi astratti e generici, privi di riferibilità al caso concreto in esame e di decisività, tali cioè da non consentire, in base alla loro sola lettura (v. Cass., Sez. Un., 27/3/2009, n. 7433;

Sez. Un., 14/2/2008, n. 3519; Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658;

Cass., 7/4/2009, n. 8463), di individuare la soluzione adottata dalla sentenza impugnata e di precisare i termini della contestazione (cfr.

Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n. 12645; Cass., Sez. Un., 12/5/2008, n. 11650; Cass., Sez. Un., 28/9/2007, n. 20360), nonchè di poter circoscrivere la pronunzia nei limiti del relativo accoglimento o rigetto (cfr., Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258), senza che essi debbano richiedere, per ottenere risposta, una scomposizione in più parti prive di connessione tra loro (cfr. Cass., 23/6/2008, n. 17064), risolvendosi in buona sostanza in una richiesta a questa Corte di vaglio della fondatezza delle proprie tesi difensive.

Tanto più che nel caso il motivo risulta formulato in violazione del principio di autosufficienza, atteso che il ricorrente fa richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito (es., all’"atto di precetto", all’"attestato di credito L. n. 633 del 1941, ex art. 164, n. 3", all’"atto di citazione notificato in data 14 dicembre 2006", alla "comparsa di costituzione e risposta", all’"atto di pignoramento presso terzi", all’"ordinanza collegiale del 7 luglio 2007", alla "quantificazione della pretesa economica della SIAE"), limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero puntualmente indicare in quale sede processuale, pur individuati in ricorso, risultino prodotti e, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, se siano stati prodotti anche in sede di legittimità (v.

Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279).

Con l’ulteriore precisazione che tale principio risulta violato anche allorquando come nella specie risulti nel corpo del motivo riportata fotocopia di atto (in tutto o in parte) del giudizio di merito rimettendo all’iniziativa del giudice l’individuazione della materia del contendere, in contrasto con lo scopo della disposizione, volta ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, in immediato coordinamento con i motivi di censura (v. Cass., Sez. Un., 17/7/2009, n. 16628), essendo necessario che vengano riportati nel ricorso gli specifici punti di interesse nel giudizio di legittimità, con eliminazione del "troppo e del vano", non potendo gravarsi questa Corte del compito, che non le appartiene, di ricercare negli atti del giudizio di merito ciò che possa servire al fine di utilizzarlo per pervenire alla decisione da adottare (v. Cass., 22/10/2010, n. 21779; Cass., 23/6/2010, n. 15180;

Cass., 18/9/2009, n. 20093; Cass., Sez. Un., 17/7/2009, n. 16628);

sicchè il ricorrente è al riguardo tenuto a rappresentare e interpretare i fatti giuridici in ordine al quale richiede l’intervento di nomofilachia o di critica logica da parte della Corte Suprema, il che distingue il ricorso di legittimità dalle impugnazioni di merito (v. Cass., 23/6/2010, n. 15180).

Il ricorso si palesa pertanto privo dei requisiti a pena di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigore del medesimo.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 9.700,00, di cui Euro 9.500,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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