Cons. Stato Sez. IV, Sent., 24-10-2011, n. 5699 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe, proposto à sensi dell’allora vigente art. 27, n. 4, del T.U. approvato con R.D. 26 giugno 1924 n. 1054, la Eurodisi di C. G. e C. S.n.c. chiede l’esecuzione del giudicato formatosi a seguito del decreto del Presidente della Sezione II civile della Corte d’Appello di Messina, Rep. n. 84/09 dd. 30 gennaio 2009, reso tra le parti, concernente equa riparazione à sensi della L. 24 marzo 2001 n. 89 e recante la condanna del Ministero della Giustizia a pagare la somma di Euro 4.000,00.- (quattromila/00) oltre agli interessi legali dalla data di deposito della relativa domanda giudiziale sino al soddisfo del credito.

Con lo stesso decreto il Ministero della Giustizia è stato pure condannato al rimborso delle spese di giudizio, complessivamente liquidate nella misura di Euro 1.150,00.- (millecentocinquanta/00), oltre al rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A.

Il decreto, non opposto dal Ministero della Giustizia medesima, è passato in giudicato come da certificazione apposta sullo stesso in data 27 luglio 2009 dalla cancelleria della medesima Corte di Appello di Messina.

Il titolo di condanna, munito di formula esecutiva, è stato notificato all’Amministrazione debitrice in data 27 febbraio 2009 – 5 marzo 2009.

Nonostante tale notifica e la ulteriore diffida effettuata in data 29 marzo 2010 à sensi dell’allora vigente art. 90, secondo comma, del R.D. 17 agosto 1907 n. 642, l’Amministrazione medesima è rimasta ulteriormente inerte.

In dipendenza di ciò, la ricorrente Società chiede di ordinare al Ministero della Giustizia il pagamento di quanto dovuto, oltre agli accessori di legge e di disporre in caso di inadempimento la nomina di un commissario ad acta, con condanna al pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio.

Il Ministero della Giustizia si è costituito con memoria di forma, depositando – altresì – un carteggio con il quale comprova di aver chiesto al Ministero dell’Economia e Finanze l’accredito nel competente fondo di bilancio delle somme necessarie a far fronte alle condanne pronunciate à sensi della L. 89 del 2001.

Alla camera di consiglio dell’11 ottobre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

La fondatezza del ricorso emerge dalla mera osservazione della circostanza che la pronuncia da eseguire non è stata opposta né impugnata: essa deve quindi ritenersi definitiva e munita dell’efficacia propria del giudicato.

Al momento della decisione non è stata data esecuzione al decreto da eseguire, nonostante la formale diffida proposta dai ricorrenti; tale inadempienza è confermata anche dalla nota del Ministero della Giustizia del 13 ottobre 2010 n.035.001.00147/fr depositata in atti.

A fronte dell’inadempienza della Pubblica Amministrazione debitrice emerge con pienezza il potere del giudice della ottemperanza che, nel caso in esame, può essere contenuto nella mera indicazione dell’obbligo di provvedere entro un termine perentorio, salva la possibilità di nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza.

Le spese processuali vanno poste a carico della parte pubblica soccombente e si liquidano in dispositivo in via equitativa, tenuto conto della semplicità e serialità della controversia.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

– Accoglie il ricorso per l’ottemperanza in epigrafe e, per l’effetto, dispone che il Ministero della Giustizia dia integrale esecuzione al giudicato di cui in motivazione adottando gli atti necessari nel termine di giorni novanta dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notifica della presente sentenza.

– Dispone che, in caso di ulteriore inadempimento, a tale esecuzione adempia il commissario ad acta, nominato nella persona del Ragioniere Generale dello Stato o di un dirigente da lui delegato, che provvederà, scaduto il termine di novanta giorni predetto e su istanza dei ricorrenti, entro il termine di ulteriori giorni novanta.

Condanna il Ministero della Giustizia a rifondere alle parti ricorrenti le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 200, 00.- (duecento/00), oltre ad I.V.A. e C.P.A,

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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