Cass. civ. Sez. III, Sent., 16-02-2012, n. 2222

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 10/6/2008 il Tribunale di Milano rigettava l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. spiegata dalla società Italfondiario s.p.a. (nella qualità di procuratrice della società Castello Finance s.r.l. quale successore a titolo particolare della società Cariplo s.p.a.) in relazione, all’esito delle contestazioni mosse al progetto di distribuzione, all’ordinanza emessa ex art. 512 c.p.c. dal giudice della procedura esecutiva immobiliare n. 32232/92 promossa nei confronti dei sigg.ri F.D. e St.Gr..

Avverso la suindicata pronunzia la società Italfondiario s.p.a. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Va preliminarmente posto in rilievo che il Collegio ha richiesto una motivazione semplificata.

Con unico motivo la ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2855 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il ricorso è inammissibile, in applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 366-bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il motivo reca infatti un quesito di diritto formulato in termini invero difformi dallo schema al riguardo delineato da questa Corte, non recando la riassuntiva ma puntuale indicazione degli aspetti di fatto rilevanti, del modo in cui i giudici del merito li hanno rispettivamente decisi, delle diverse regole di diritto la cui applicazione avrebbe condotto a diversa decisione, a tale stregua appalesandosi astratto e generico, privo di riferibilità al caso concreto in esame e di decisività, tale cioè da non consentire, in base alla sua sola lettura (v. Cass., Sez. Un., 27/3/2009, n. 7433;

Sez. Un., 14/2/2008, n. 3519; Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658;

Cass., 7/4/2009, n. 8463), di individuare la soluzione adottata dalla sentenza impugnata e di precisare i termini della contestazione (cfr.

Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n. 12645; Cass., Sez. Un., 12/5/2008, n. 11650; Cass., Sez. Un., 28/9/2007, n. 20360), nonchè di poter circoscrivere la pronunzia nei limiti del relativo accoglimento o rigetto (cfr., Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258), senza che esso debba richiedere, per ottenere risposta, una scomposizione in più parti prive di connessione tra loro (cfr. Cass., 23/6/2008, n. 17064), risolvendosi in buona sostanza nell’indicazione della propria tesi difensiva.

Non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizi di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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