Cons. Stato Sez. IV, Sent., 24-10-2011, n. 5696 Onere della prova

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.1. L’odierno appellante, Ten. Col. in s.p.e. dell’Esercito Italiano F. R., appartenente ai ruoli normali delle Armi, ha proposto sub R.G. 1274 del 2004 innanzi al T.A.R. per il Lazio ricorso per l’annullamento dell’esito del giudizio di avanzamento al grado superiore di Colonnello per l’anno 2003, di cui al provvedimento del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – II Reparto – Stato Giuridico Avanzamento e contenzioso Ufficiali, prot. n. DGPM/II/4/1/1700/P12 del 21 luglio 2003, in base al quale egli è stato ritenuto idoneo ma non iscritto in quadro per essersi collocato al 349° posto della graduatoria di merito, in relazione al punteggio riportato di 27,31, e quindi escluso dal numero di posti corrispondente a quello delle promozioni stabilite per il medesimo anno 2003.

Il R. ha pure chiesto in tale sede di giudizio l’annullamento – di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.

Nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado il R. ha dedotto l’avvenuta violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 26 della L. 12 novembre 1955 n. 1137, del D.M. 2 novembre 1993 n. 571 e del D.L.vo 30 dicembre 1997 n. 490; eccesso di potere in senso relativo per cattivo esercizio del potere, sviamento, illogicità, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, erronea valutazione dei presupposti fattuali e giuridici.

In particolare, ad avviso del R. sarebbe stato applicato nei propri confronti un metro di giudizio riduttivo che non troverebbe riscontro con riferimento agli altri scrutinati, così come emergente dal proprio curriculum vitae e dalla documentazione caratteristica; e da qui, dunque, le censure da lui formulate avverso l’operato della Commissione Superiore di Avanzamento sotto il profilo dell’eccesso di potere in senso relativo.

Nell’evidenziare gli elementi caratterizzanti la propria carriera ed i profili di eccellenza che la caratterizzano, il R. ha contestato l’illegittimità dell’utilizzo da parte della Commissione della discrezionalità ad essa attribuita, lamentando la difformità del metro valutativo utilizzato e l’inadeguatezza del punteggio attribuitogli rispetto a quello assegnato ai parigrado promossi C. P., A. B. e Antonino F., posti a raffronto e che avrebbero beneficiato di criteri valutativi ben più favorevoli.

1.2. Nel medesimo giudizio di primo grado si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa deducendo l’infondatezza del ricorso e concludendo per la sua reiezione.

1.3. Successivamente al deposito da parte del medesimo Ministero, in adempimento all’ordinanza presidenziale n. 156 del 30 aprile 2004, dei libretti personali del R. e dei controinteressati, nonché del verbale della Commissione Superiore di Avanzamento, il R. ha proposto motivi aggiunti di ricorso segnatamente deputati a raffrontare i titoli da lui posseduti e quelli riferiti ai parigrado, esplicitando i profili che comproverebbero l’asserita disparità di trattamento che inficerebbe l’impugnato procedimento valutativo.

Il R. ha in tal senso proceduto ad un puntuale raffronto delle risultanze emergenti dalla propria documentazione caratteristica con quella riferita ai parigrado P., B. e F., avuto riguardo alle singole qualità in relazione alle quali è stato attribuito agli scrutinandi il relativo punteggio, assumendo l’intervenuta esaltazione dei titoli vantati dai parigrado indicati come parametro di riferimento e la riduttiva valutazione dei propri titoli.

Il R. ha pure illustrato la valenza che, a suo dire, dovrebbe essere attribuita alla qualifica di "superiore alla media" da lui conseguita nel grado rivestito, significando come la stessa, inferiore alle valutazioni da lui in precedenza ottenute, sarebbe connessa a motivi contingenti, non potendo pertanto assumere valore decisivo ai fini della valutazione.

Il R. ha pure contestato la legittimità della procedura di valutazione sotto il profilo della eccessiva ristrettezza del tempo impiegato, essendo stati esaminati 484 candidati in una sola giornata: il che, a suo avviso, costituirebbe ben evidente sintomo di eccesso di potere in relazione alle operazioni valutative effettuate, la cui illegittimità emergerebbe – altresì – dall’avvenuta attribuzione di motivazioni identiche per gli scrutinati.

Con memoria successivamente depositata, il R. ha ulteriormente specificato i profili che a suo avviso inficerebbero il procedimento valutativo, puntualizzando i profili differenziali con i parigrado presi a raffronto e concludendo nel senso che un obiettivo esame dei profili medesimi consentirebbe di acclarare come la Commissione abbia travalicato i limiti della propria discrezionalità mediante l’adozione di criteri – come detto innanzi – restrittivi nei propri confronti ed ingiustificatamente più blandi nei riguardi dei controinteressati.

Con sentenza n. 14136 dd. 27 dicembre 2007 la Sezione Ibis ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli ufficiali inscritti per l’anno 2003 nel quadro di avanzamento.

Dopo l’effettuazione di tale incombente, nessuno degli evocati in giudizio si è costituito nel procedimento e alla pubblica udienza del 10 dicembre 2008 la causa è stata trattenuta per la decisione.

1.4. Con sentenza n. 198 dd. 15 gennaio 2009 la Sezione Ibis dell’adito T.A.R. ha dichiarato inammissibile il ricorso "per genericità" del medesimo, condannando il R. al pagamento delle spese del giudizio, liquidate nella misura di Euro 3.000,00.- (tremila/00).

2.1. Con l’appello in epigrafe il R. chiede la riforma di tale sentenza, contestando innanzitutto la statuizione di inammissibilità del ricorso in primo grado e riproponendo, per l’ipotesi in cui il ricorso medesimo sia ritenuto ammissibile da questo giudice, le censure già da lui proposte innanzi al T.A.R.

2.2. Si è costituito nel presente giudizio il Ministero della Difesa, concludendo per la conferma della sentenza impugnata.

3. Alla pubblica udienza del 21 giugno 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

4.1. Il Collegio non condivide la statuizione di inammissibilità del ricorso in primo grado resa dal T.A.R.

4.2. Nella sentenza impugnata si legge che l’inammissibilità della censura di eccesso di potere in senso relativo, dedotta dal R., discenderebbe dalla sua intrinseca genericità e dal mancato assolvimento, da parte del R. medesimo, dell’onere di fornire un principio di prova nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado.

In particolare, il R. non avrebbe "offerto indicazione alcuna, dotata di una qualche concretezza, circa gli elementi riferiti ai parigrado da prendersi a riferimento, dalle cui valutazioni possa evincersi l’utilizzo, da parte della Commissione Superiore di Avanzamento, di un metro di giudizio difforme, concessivo nei confronti dei parigrado e più restrittivo nei confronti del ricorrente, non avendo… indicato alcuna categoria di qualità o di titoli in cui la denunciata disparità di trattamento e difformità di metro di giudizio si sarebbero realizzate. (Il R.)… nel ricorso introduttivo, dopo aver epigrafato l’unico motivo di censura volto a denunciare l’intervenuta violazione della normativa di riferimento e la sussistenza di un’ipotesi di eccesso di potere in senso relativo, (ha) illustra (to) gli elementi significativi del proprio curriculum e, dopo aver richiamato i principi, anche giurisprudenziali, che regolano l’esercizio della discrezionalità da parte della Commissione Superiore di Avanzamento, avuto particolare riguardo alle ipotesi di difformità di metro di giudizio ed alla non corrispondenza delle valutazioni effettuate rispetto ai titoli posseduti, si (è) limita (to) ad affermare che "l’esame della documentazione caratteristica del ricorrente rapportata con quella dei parigrado P., B. e F. posti a confronto presenta i profili di illegittimità sopraevidenziati, come dimostreremo nei successivi scritti difensivi", formulando istanza istruttoria per l’acquisizione di tale documentazione" (cfr. pag. 7 e ss. della sentenza impugnata).

Pertanto, ad avviso del giudice di primo grado il R. non avrebbe "dunque, specificato in alcun modo sotto quali profili e con riferimento a quali titoli o qualità si sarebbe verificata la denunciata ipotesi di eccesso di potere in senso relativo con riguardo alla attribuzione del punteggio da partedella Commissione Superiore di Avanzamento, né sotto quali profili il metro di giudizio utilizzato nei confronti del ricorrente non sia coerente rispetto a quello usato nei riguardi dei parigrado presi a raffronto, mantenendosi la censura al livello della mera enunciazione. Ed invero, se solo con la proposizione di motivi aggiunti vengono indicati i profili comprovanti l’incoerenza del metro di valutazione utilizzato, è di tutta evidenza come nel ricorso introduttivo del giudizio parte ricorrente, oltre alla mera indicazione del vizio inficiante, non offre alcun indizio da cui ragionevolmente desumere un serio sospetto di effettiva disparità e nulla seriamente deduce a sostegno del denunciato vizio di eccesso di potere in senso relativo, laddove, nel processo amministrativo, incombe sul ricorrente l’onere della formulazione ed individuazione dei vizi inficianti i provvedimenti di cui ci si duole, sia pure nei limiti consentiti dalla disponibilità degli atti, adducendo concreti elementi idonei a dimostrare quantomeno la possibilità di sussistenza dei denunciati vizi (cfr. ibidem); ossia, il R. avrebbe affidato sostanzialmente l’articolazione e la specificazione della censura da lui proposta nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado all’esito dell’acquisizione della documentazione oggetto di istanza istruttoria da lui stesso proposta, "così rivelandosi tale istanza quale richiesta di atti preordinata alla ricerca delle eventuali illegittimità meramente enunciate e non supportate da alcun elemento indiziario, ovvero mero strumento per dare concreto contenuto alle censure proposte con il ricorso, o semplice mezzo per acquisire atti al fine di rintracciare in questi eventuali illegittimità di cui non si rinvengono nel ricorso seri indizi" (cfr. ibidem).

Il T.A.R. ha quindi rapportato la testè descritta genericità del motivo di censura proposto nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado al principio, vigente nel processo amministrativo, di specificità dei motivi di gravame che, nell’imporre che l’atto introduttivo del giudizio indichi le disposizioni di legge o di regolamento che si ritengono violate o falsamente applicate e le eventuali figure sintomatiche di eccesso di potere, implicherebbe che lo stesso non possa limitarsi ad una generica prospettazione di asseriti vizi, ma debba contenere la puntuale ed esauriente indicazione di tutte le circostanze dalle quali possa desumersi che essi effettivamente sussistono ed evidenziare gli elementi costitutivi della fattispecie da cui discende e trova fondamento la pretesa azionata: e ciò "in quanto la genericità e l’indeterminatezza delle censure, oltre a precludere l’indagine giurisdizionale, inibiscono alla controparte una congrua ed appropriata difesa delle sue ragioni, a discapito dell’indefettibile principio del contraddittorio" (cfr. ibidem).

Sempre secondo la tesi del T.A.R., il ricorso giurisdizionale va dichiarato inammissibile per genericità dei motivi non solo se non reca un’esplicita indicazione dei vizi dedotti, ma anche se, ove complessivamente considerato, non evidenzia elementi costitutivi della fattispecie, da cui discende la pretesa azionata; e, nel caso di specie, soltanto "a seguito del deposito al fascicolo di causa della documentazione, richiesta" dal medesimo R. "in via istruttoria, questi ha specificato gli elementi costitutivi del denunciato vizio di eccesso di potere in senso relativo, indicando i profili che, nel raffronto con i parigrado promossi, evidenzierebbero l’avvenuta adozione da parte della Commissione Superiore di Avanzamento di un metro di giudizio difforme, penalizzante" per lui "e concessivo per i parigrado presi a raffronto", essendosi con ciò "verificata una sorta di inversione delle fasi processuali per non avere il ricorrente dimostrato la sussistenza, sia pure nei limiti a lui consentiti dalla disponibilità degli atti, delle denunciate illegittimità" (cfr. ibidem).

4.3. Il Collegio, per parte propria, rimarca che anche di recente questa stessa Sezione ha ribadito il principio per cui la disciplina contenuta nell’art. 2697 c.c. (corrispondente, ora, all’art. 64, comma 1, cod. proc. amm.) secondo la quale spetta a chi agisce in giudizio indicare e provare i fatti, deve trovare integrale applicazione anche nel processo amministrativo ogniqualvolta non ricorra disuguaglianza di posizioni tra la Pubblica Amministrazione e privato (così Cons. Stato, Sez. IV, 11 febbraio 2011 n. 924).

Nell’ipotesi in cui tale disuguaglianza ricorre, trova quindi applicazione il c.d. "metodo acquisitivo", che consente al giudice di integrare allegazioni probatorie anche parziali, senza mai peraltro sostituirsi al diretto interessato, il quale deve comunque fornire qualche elemento di riscontro su vizi appresi anche in modo indiretto, o desunti dalla documentazione interna acquisita a seguito di accesso agli atti, ma in nessun caso tuttavia risultando ammissibili censure del tutto generiche, o basate su semplici supposizioni (così Cons. Stato, Sez. VI, 24 gennaio 2011 n. 457).

Nel caso di specie, risulta evidente che il R., al momento della proposizione del ricorso, non disponeva di alcun supporto documentale al di fuori della mera graduatoria degli ufficiali valutati, e ha conseguentemente formulato nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado le conseguenti censure senza poterle articolare con compiutezza.

Tuttavia, l’inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi si verifica solo allorquando le censure non possono essere individuate dal contenuto dell’atto e dai fatti esposti, e il giudice quindi non sia assolutamente posto in grado di comprendere il petitum e la causa petendi, nonché le norme o i principi di cui si lamenta la violazione, ovvero quando l’intimato non è stato messo in condizione di poter effettivamente svolgere la propria attività difensiva (cfr., ad es., Cons. Stato, sez. V, 16 giugno 2009 n. 3856): e, nel caso di specie, non può per certo dirsi che il petitum e la causa petendi, nonché i vizi dedotti, fossero incomprensibili, posto che il R., nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, aveva chiaramente significato di essere stato collocato a suo avviso in posizione deteriore nella graduatoria degli idonei all’avanzamento in dipendenza di un’asserita disparità di trattamento nei riguardi dei contro interessati, chiedendo in dipendenza di ciò l’annullamento del procedimento di valutazione; né può ragionevolmente sostenersi che, agendo in tal modo, il R. ha reso impossibile al Ministero della Difesa di esperire l’attività processuale idonea a tutelare il proprio interesse.

Allorquando, per effetto delle acquisizioni istruttorie disposte dal giudice di primo grado, si è effettivamente realizzata la parità processuale delle parti, il R. ha convenientemente potuto integrare le proprie difese mediante la proposizione – avvenuta entro i prescritti termini decadenziali – di idonei motivi aggiunti.

Se è dunque vero che nel giudizio amministrativo, non basta infatti dedurre genericamente un vizio, ma bisogna precisare il profilo sotto il quale il vizio viene dedotto e, ancora, indicare tutte quelle circostanze dalle quali possa desumersi che il vizio denunciato effettivamente sussiste ed offrire una sufficiente rappresentazione del contesto fattuale su cui il vizio si appunta, pena l’inammissibilità, per genericità, della censura proposta, nel caso di specie l’onere di specificazione del petitum e della causa petendi è stato puntualmente assolto dal ricorrente in primo grado negli ovvi limiti delle proprie disponibilità di prova in essere al momento della presentazione dell’impugnativa, e altrettanto puntualmente completato allorquando la documentazione al riguardo necessaria è stata acquisita ope iudicis nel processo, e senza che con ciò il giudice medesimo si sia sostituito a carenze probatorie imputabili alla parte ivi ricorrente.

5.1. Nondimeno, il ricorso proposto in primo grado dal R. va respinto nel merito.

5.2. Come è noto, la promozione a scelta degli ufficiali delle Forze Armate è caratterizzata non dalla comparazione fra gli scrutinandi, ma da una valutazione in assoluto per ciascuno di essi, con la conseguenza che l’iscrizione nel quadro di avanzamento è determinata dalla posizione conseguita da ciascuno nella graduatoria, sulla base del punteggio attribuitogli (così, ad es., Cons. Stato, sez. IV, 10 giugno 2010, n. 3702).

E" altrettanto noto che i giudizi di avanzamento a scelta degli ufficiali sono connotati da un alto tasso di discrezionalità tecnica, implicando un apprezzamento della carriera e della professionalità di soggetti di solito tutti dotati di elevato profilo, fra i quali le differenze di valutazione finiscono sovente per essere affidate a elementi estremamente specifici o sfumati; ne discende che le predette valutazioni sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto nei casi di manifesta e macroscopica illogicità nell’attribuzione dei giudizi rispetto alle risultanze della documentazione caratteristica (eccesso di potere in senso assoluto) ovvero di palese incongruenza e disparità nell’applicazione dei parametri valutativi (eccesso di potere in senso relativo) tali da denunciarne in maniera chiara lo sviamento rispetto alla finalità istituzionale di individuazione degli ufficiali dotati di profilo professionale migliore (così, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. IV, 22 marzo 2011 n. 1744).

Inoltre, la predetta valutazione in assoluto di ciascuno degli scrutinandi costituisce la risultante di una considerazione complessiva nella quale assumono rilievo gli elementi personali e di servizio emersi nei confronti del singolo candidato, con la conseguenza che non è possibile scindere i singoli elementi fino ad attribuire a ciascuno di essi un valore predominante (così, ex plurimis, la citata decisione di Cons. Stato, Sez. IV, n. 3702 del 2010).

L’allora vigente art. 26 della L. 12 novembre 1955 n. 1137 contemplava i seguenti elementi di giudizio:

a) qualità morali, di carattere e fisiche;

b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all’esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, al servizio prestato presso reparti o in imbarco;

c) doti intellettuali e di cultura, con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti;

d) attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore (lettera, questa, aggiunta dell’art. 10, comma 5, del D.L.vo 30 dicembre 1997 n. 490).

Il R. ha ottenuto alla lett. a) punti 27,40; alla lett. b) punti 27,33; alla lett. c) punti 27,34 e alla lett. d) punti 27,17 (complessivamente punti 27,31).

Il P. ha ottenuto alla lett. a) punti 29,17; alla lett. b) punti 29,24; alla lett. c) punti. 29,24; alla lett. d) punti 28,51 (complessivamente punti 29,04).

Il B. ha ottenuto alla lett. a) punti 29,21; alla lett. b) punti 29,25; alla lett. c) punti 29,24; alla lett. d) punti 28,50 (complessivamente punti 29,05)

Il F. ha ottenuto: alla lett. a) punti 29,23; alla lett. b) punti 29,25; alla lett. c) punti 29,24; alla lett. d) punti 28,52 (complessivamente punti 29,06).

Va premesso che, contrariamente a quanto affermato dal R., in via generale il tempo utilizzato dall’organo collegiale preposto alla valutazione di elaborati o atti inerenti ad una procedura concorsuale o – comunque – di scrutinio inerisce all’esercizio di discrezionalità tecnica, sicché è incensurabile in sede giurisdizionale, salvo che non emergano profili di assoluta arbitrarietà od illogicità (cfr., ex multis, Cons, Stato, sez. IV, 9 dicembre 2010 n. 8656), insussistenti nel caso di specie, anche in considerazione della standardizzazione della procedura seguita che nella specie ben può generare anche motivazioni assolutamente identiche per ciascun candidato senza che ciò costituisca indizio di evanescente indipendenza dell’organo collegiale medesimo, ovvero di precostituzione delle valutazioni da esso espresse.

Ciò posto, per quanto attiene al punteggio ottenuto dal R. per l’elemento di giudizio sub b), di circa due punti inferiore rispetto agli altri tre parigrado, lo stesso R. afferma che la circostanza discende dalla qualifica di "superiore alla media" – non apicale, quindi – da lui conseguita per il periodo 1 ottobre 1999 – 22 febbraio 2000, nella valutazione del servizio prestato nell’incarico di Project Officer nella branca Engineer del Comando KFOR (Kossovo) con la seguente motivazione: "La S.V., nel periodo in esame, ha posto in evidenza un’ottima preparazione e una eccellente conoscenza tecnico – operativa nell’incarico affidatole. I problemi di carattere linguistico hanno condizionato in qualche modo la valutazione del suo rendimento. La invito ad impegnarsi nel migliorare le sue conoscenze di inglese: il rendimento ne trarrà, senz’altro grandi vantaggi".

Ad avviso del R., tale giudizio risulterebbe "anomalo" in quanto:

a) le motivazioni contenute nella scheda valutativa e redatte prima dal compilatore e poi dal I° revisore sono più che positive nel contenuto;

b) proprio il compilatore, Magg. Gen. S. M., relativamente al periodo in questione, gli ha attribuito un elogio, esaltando la professionalità dell’Ufficiale e il suo spirito di sacrificio, con ciò riconoscendo che era stato penalizzato nell’International Evaluation Report (I.E.R.), soprattutto a causa della scarsa conoscenza della lingua inglese, limitazione, questa, che egli stesso avrebbe fatto presente ai suoi superiori al momento della designata destinazione d’autorità e che era stata considerata ininfluente.

Il R. afferma – altresì – che tale elogio è stato tributato dal Magg. Gen. Mazzaroli il 2 marzo 2000, ossia tre giorni dopo la redazione della scheda valutativa in questione quale compilatore (28 febbraio 2000) e lo stesso superiore, nel sottolineare l’elevata professionalità dell’Ufficiale nonostante le difficoltà dovute ad una scarsa conoscenza della lingua, "… a parziale modifica e integrazione di quanto riportato nella valutazione caratteristica compilata al termine della missione del Ten. Col. R., per meriti umani e personali evidentemente ignoti al compilatore del I.E.R." ha motivato il riconoscimento nel seguente modo: "Ufficiale del Genio ricoprente l’incarico di staff OfficerProject Officer nella branca Engineer del Comando KFOR 2, nel corso dell’Operazione "Consistent Effort" in Kossovo, si è particolarmente distinto per la personale disponibilità ed attitudine ad operare in difficili condizioni di impiego, esprimendo

una elevata capacità professionale, contribuendo alla ricostruzione delle ferrovie kossovare e dedicandosi ad attività di carattere umanitario che hanno concorso a rinsaldare vincoli di amicizia e reciproco rispetto con la popolazione locale".

Ad avviso del R., pertanto, tale elogio avrebbe "neutralizzato la qualifica finale non apicale".

Il Collegio dissente da tale conclusione.

Se è vero che in determinate circostanze, a fronte di una costanza di giudizi al massimo livello, la flessione registrata in un anno potrebbe di per sé anche non assumere un valore decisivo, ove ciò trovi la sua giustificazione in motivi contingenti che non alterino il complessivo giudizio sull’ufficiale, l’avvenuto riscontro di una significativa carenza nella lingua correntemente utilizzata in ambito N.A.T.O., ossia l’inglese, e per di più in un contesto operativo internazionale dove la conoscenza della lingua stessa risulta essenziale per il buon esito dell’attività svolta sul capo dalla Forza Armata oltreché per la stessa sua immagine nei riguardi delle forze armate straniere, è evidente che la carenza stessa deve trovare riscontro nei documenti caratteristici dell’ufficiale, e che il conseguente abbassamento delle note caratteristiche deve pure trovare riscontro nella valutazione agli effetti dell’avanzamento di grado.

Né va sottaciuto che il R. non ha impugnato la valutazione all’epoca espressa dai superiori, e risulta altrettanto evidente che la valutazione stessa non può essere "neutralizzata" da un pur contemporaneo elogio attribuito all’interessato in ordine a ben altre (e indiscusse) doti da lui dimostrate e che comunque non possono obliterare e surrogare la carenza della conoscenza linguistica.

5.3. Per il resto, va evidenziato che in sede di giudizio di avanzamento degli ufficiali delle Forze Armate il vizio di eccesso di potere in senso relativo deve essere sostenuto dall’esistenza di vistose incongruenze nell’attribuzione dei punteggi in riferimento all’ufficiale interessato e ad uno o più parigrado iscritti in quadro, in modo che sia dimostrata la disomogeneità e l’incongruenza del metro di valutazione di volta in volta seguito, dando evidenza alla mancata uniformità di giudizio (così, ad es., Cons. Stato, Sez. IV, 10 marzo 2011 n. 1568)

Il vizio di cui trattasi emerge nella comparazione tra i curricula degli ufficiali scrutinati e i punteggi loro attribuiti, allorquando appare chiara una macroscopica incongruità di valutazione, sintomo, come tale, di disparità di trattamento o di sviamento di potere (cfr., ad es., Cons. Stato, sez. III, 15 febbraio 2010 n. 1906); per contro, il vizio medesimo non sussiste se il giudice amministrativo, per affermarlo, deve sostituirsi alla Commissione Superiore di Avanzamento nella valutazione della qualità dei singoli elementi presi in considerazione; ovvero allorquando i titoli vantati da ciascun candidato sono bilanciabili fra loro, conducendo ad un giudizio inscindibile; e se, infine, sono frutto di una estrapolazione dai rapporti informativi e dalle schede valutative di giudizi che invece debbono trovare una equilibrata collocazione nell’ambito di una visione globale di ciascuna posizione (così, puntualmente, Cons. Stato, sez. IV, 13 gennaio 2010 n. 81).

Il vizio va – altresì – escluso quando, per la sussistenza di differenze di minima entità, la graduazione dei punteggi finali in misura impercettibile rispecchi scelte complessivamente condivisibili sul piano della verosimiglianza, coerenza, logicità dell’organo valutativo (cfr. al riguardo Cons. Stato, Sez. IV, 10 dicembre 2009 n. 7736).

Né va sottaciuto che nel sindacare il vizio medesimo il giudice non può procedere all’esame comparativo degli ufficiali valutati in sede di redazione degli scrutini di avanzamento, né può verificare la congruità del punteggio, in quanto – come ribadito innanzi – la discrezionalità tecnica attribuita alla Commissione è sindacabile solo in presenza di valutazioni macroscopicamente irragionevoli (cfr. sul punto Cons. Stato, sez. IV, 21 agosto 2009 n. 4997).

Posto tutto ciò, le censure proposte dal R. al fine di comprovare la sussistenza del vizio di eccesso relativo nel "metro" asseritamente diverso utilizzato dalla Commissione Speciale di Avanzamento per la valutazione della propria posizione rispetto a quella degli altri parigrado non possono trovare accoglimento.

Esse, infatti, si sostanziano essenzialmente su rilievi comparativi tra l’attuale appellante e gli altri parigrado, incentrandosi su considerazioni strettamente quantitative sul numero di elogi, corsi, ecc., ovvero di pregresse valutazioni non apicali ottenute dai controinteressati nei servizi pregressi ricoprendo il grado di capitano, ossia di ufficiale inferiore.

Non va sottaciuto che nell’elencazione dei servizi svolti dal R. vengono elencati titoli rivelatori di elevatissima professionalità e che notoriamente sono acquisiti da una ristretta fascia di militari in quanto comportano un duro addestramento e una selezione alquanto severa, come ad esempio i brevetti di paracadutista da lui ottenuti negli Stati Uniti e in Germania; risultano inoltre nel suo curriculum riconoscimenti significativi, quali la medaglia d’argento inerente alla lunga attività di paracadutista.

Va peraltro anche rimarcato che nell’elencazione dei titoli del medesimo R. contenuta negli atti processuali del primo grado di giudizio e pedissequamente riproposta nella presente sede di appello sono pure elencate decorazioni meramente commemorative, come quella N.A.T.O. relativa al servizio prestato nella ex Jugoslavia, ovvero frequenze a corsi che presumibilmente non hanno sortito effetto del tutto soddisfacente, come quello "intensivo" di lingua inglese.

Costituisce inoltre titolo qualificante del R. il diploma di laurea, anche se va soggiunto che nella valutazione ai fini dell’avanzamento le lauree invero rivestono importanza, sì, ma comunque non decisiva ai fini dell’accertamento delle qualità dell’ufficiale, che, comunque, si acquisiscono e si consolidano anche attraverso il concreto esercizio delle attività di servizio svolte e che divengono sempre più complesse con il progredire della carriera: qualità di cui devono dare conto, più che i titoli conseguiti, i giudizi espressi dai superiori gerarchici nella documentazione caratteristica compilata di volta in volta (cfr. sul punto, ad es., Cons. di Stato, Sez. IV, 19 marzo 2001 n. 1605). In definitiva non sussiste un inscindibile nesso tra il possesso di lauree, diplomi, attestati e corsi e la promozione al grado superiore, ben potendo – ed anzi dovendo – la Commissione Superiore di Avanzamento apprezzare in misura maggiore o minore le doti intellettuali e di cultura in base ad altri elementi, ed in particolare alla manifestazione che ne ha dato l’ufficiale nello svolgimento del servizio.

In tale contesto, quindi, non risulta provata, anche in relazione al non grande scarto sussistente tra gli ufficiali valutati, l’utilizzazione di "metri di valutazione" diversi, posto che la Commissione ha operato nell’anzidetto alveo di una visione globale di ciascuna posizione sottoposta alla sua valutazione, non emergendo nella specie le gravi incongruenze costitutive dell’eccesso di potere in senso relativo.

6. Le spese e gli onorari di entrambi i gradi di giudizio possono essere integralmente compensati tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge come da motivazione e, per l’effetto, respinge il ricorso proposto in primo grado.

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari di entrambi i gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *