Cass. civ. Sez. III, Sent., 16-02-2012, n. 2219 Risoluzione del contratto per inadempimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza parziale del 13-1-2005 la Corte di appello dell’Aquila, a modifica della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda di risoluzione per il mancato pagamento della somma di L. 80.000.000 dovuta dalla s.r.l Rosso e C in base ad una transazione intercorsa con ditta individuale J.F., intervenuta a chiusura di un giudizio avente ad oggetto la misura della provvigione spettante per l’attività di mediazione svolta dalla ditta Jasci Federico in favore della società Rosso per la compravendita di un immobile; ha respinto la conseguente domanda proposta dalla ditta Jasci Federico di condanna della società Rosso al pagamento dell’intera somma dovuta per l’attività mediatoria, quantificata nella misura di L. 16.612,000.000.

La Corte di appello ha ritenuto che l’accettazione del tardivo pagamento della somma oggetto della transazione da parte della ditta Jasci costituisse rinunzia alla risoluzione della transazione, verificatasi ope legis a seguito dell’infruttuoso decorso del termine per l’adempimento indicato nella diffida ad adempiere.

Con sentenza definitiva del 10-5-2006 la Corte di appello dell’Aquila ha rigettato la domanda di risarcimento ex art.96 c.p.c proposta dalla s.r.l. Rosso.

Propone ricorso per cassazione la ditta Jasci Federico con due motivi e presenta memoria.

Resiste con controricorso la s.r.l. Rosso proponendo ricorso incidentale e presenta memoria.

Resiste con controricorso al ricorso incidentale la ditta Jasci Federico.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la ditta Jasci Federico denunzia violazione degli artt. 1454 e 1455 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Sostiene il ricorrente che dal contesto della diffida ad adempiere, contenuta nell’atto di citazione del giudizio di primo grado, emergeva con chiarezza l’importanza attribuita dal creditore all’esatto adempimento dell’accordo transattivo nel termine essenziale indicato nella diffida; che una volta decorso il termine fissatola Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare la transazione risolta di diritto, essendo preclusa ogni indagine giudiziale in ordine alla gravita del ritardo ed all’importanza dell’inadempimento.

Il ricorrente formula il seguente quesito di diritto: dica l’Ecc.ma Corte di Cassazione se, in presenza di diffida ad adempiere inviata al debitore ai sensi dell’art. 1454 c.c., al giudice è preclusa o meno l’indagine circa l’importanza dell’inadempimento di cui al successivo art. 1455. 2. Il motivo è inammissibile.

La Corte di appello ha rigettato la domanda di risoluzione della transazione sul rilievo che la ditta Jasci accettando il pagamento della somma di lire 80.000.000, ancora dovuta dalla società Rosso in base all’accordo transattivo del 1996, tre giorni dopo la scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere, ed imputando nella quietanza rilasciata tale somma al saldo imponibile della transazione 1996, invece che ad acconto sulle maggiori somme dovute per la mediazione a seguito di risoluzione di diritto della transazione medesima, ha dimostrato di ritenere tollerabile il ritardo, e quindi l’inesatto adempimento, rinunciando con un comportamento concludente a far valere il diritto a chiedere la risoluzione della transazione, benchè fosse scaduto il termine indicato nella diffida.

La Corte ha affermato che la parte che ha diffidato l’altro contraente ad adempiere entro un certo termine, decorso il quale il contratto dovrà aversi per risolto ope legis, ben può rinunciare alla risoluzione, successivamente, anche mercè comportamenti concludenti.

3. Il quesito di diritto formulato dal ricorrente non è congruente con la motivazione della sentenza impugnata, che è fondata sulla possibilità per il creditore di rinunciare successivamente, anche con comportamenti concludenti, alla risoluzione del contratto già verificatasi per la scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere.

Il quesito di diritto, che la norma del codice di rito richiede a pena di inammissibilità del relativo motivo, deve infatti essere formulato, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in maniera specifica e deve essere chiaramente riferibile alla fattispecie dedotta in giudizio (cfr., ad es., Cass. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36), dovendosi pertanto ritenere come inesistente un quesito generico o non pertinente.

4. Nella specie il quesito di diritto chiede a questa Corte di pronunziarsi non sulla possibilità per il creditore di rinunziare alla risoluzione di diritto già verificatasi, ma sulla possibilità per il giudice, in presenza della scadenza del termine indicato nella diffida, di valutare l’importanza dell’inadempimento.

5. Con il secondo motivo viene denunziato difetto di motivazione circa un fatto controverso in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Sostiene il ricorrente che la contraddittorietà attiene al contrasto fra i contenuto della sentenza parziale e quello della sentenza definitiva.

6. Il Motivo è infondato.

Il vizio di contraddittorietà della motivazione, deducibile in Cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, deve risiedere nello ambito della medesima sentenza, e non può, perciò, essere utilmente denunciato quando il contrasto logico si verifichi tra i termini del ragionamento contenuti nella sentenza definitiva e quelli espressi in una precedente sentenza non definitiva emessa nella stessa causa.

Cass. sent. dell’8 maggio 1974 n. 1305; cass. sent. del sei ottobre 1970 n. 1807. 7. Con il ricorso incidentale si denunzia difetto di motivazione e violazione di legge in relazione all’art. 96 c.p.c. e artt. 1175 e 1375 c.c., art. 2 Cost., artt. 1454, 1455, 1457, 1362 e 1976 c.c..

Il ricorrente formula il seguente principio di diritto – dica la Corte se in caso di adempimento da parte del debitore e correlativo rilascio di quietanza a saldo della transazione vi sia comportamento del creditore valutabile ex art. 96 c.p.c. laddove lo stesso impugni la transazione eseguita e prosegua l’azione volta alla risoluzione di tale contratto ponendo in essere un tentativo di duplicazione dell’importo riportato dal medesimo.

8. Il Motivo è inammissibile per inadeguatezza del quesito di diritto. Il quesito di diritto deve essere formulato in modo tale da affermare un principio di diritto generalmente applicabile e chiarire l’errore di diritto in cui è incorso il giudice di merito ed invece la normativa asseritamente applicabile nella fattispecie.

Il quesito formulato non risponde a tali precetti, mancando l’indicazione del principio di diritto violato e di quello ritenuto applicabile. In considerazione del rigetto di entrambe le impugnazione, si compensano le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi riuniti e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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