Cass. civ. Sez. III, Sent., 16-02-2012, n. 2218

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 16-1-2006 il Tribunale di Trani, a modifica della sentenza del Giudice di pace, ha condannato M.B. al pagamento in favore di C.P., titolare di un agenzia immobiliare, della somma di Euro 774,69, quale provvigione per l’attività di mediazione svolta da quest’ultimo per la compravendita di un immobile di proprietà di S.V..

Propone ricorso per cassazione M.B. con due motivi.

Resiste con controricorso C.P. e propone ricorso incidentale con un motivo.

Motivi della decisione

E’ infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza dall’impugnazione.

La sentenza impugnata è stata depositata il 16-1-2006 ed il ricorso è stato tempestivamente notificato il 27-1-2007, presso il procuratore costituito nel rispetto del termine lungo di impugnazione. Non si applica nella specie l’art. 330 c.p.c., comma 3, come erroneamente dedotto dal resistente, non essendo trascorso un anno dalla pubblicazione della sentenza. l. Con il primo motivo il ricorrente principale denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 228 c.p.c. e difetto di motivazione su di un punto controverso della decisione.

Sostiene il ricorrente che il giudice di appello ha riconosciuto il diritto alla provvigione sulla base della lettera di incarico del solo venditore S. ed in mancanza di un incarico espresso da parte del M., conferendo valore di prova alla confessione resa in sede di interrogatorio formale dal C..

2. Il motivo è infondato.

Il giudice di appello ha ritenuto provata l’attività di mediazione su rilievo che vi era la prova documentale sia del conferimento dell’incarico da parte del venditore al C., sia che quest’ultimo aveva fatto visionare l’immobile al ricorrente.

Ha ritenuto che l’attività del C. aveva avuto efficacia concausale nella conclusione dell’affare e che pertanto era maturato il diritto alla provvigione, che sorge anche in mancanza di un incarico espresso, quando la parte implicitamente manifesti la volontà di avvalersi dell’attività del mediatore.

Ha dato rilievo al riconoscimento da parte del venditore che l’unica attività di mediazione prestata dal C. fu quella di far visionare l’immobile all’acquirente, che il prezzo era inizialmente di lire 300.000.000 e che la vendita si concluse un anno dopo ad un prezzo inferiore, circostanze del resto ammesse dallo stesso M..

3. Il giudice di merito ha fatto buon governo delle prove documentali e delle risultanze probatorie, nè è incorso nel dedotto difetto di motivazione, in quanto ha correttamente valutato a fini probatori risultanze documentali e circostanze non contestate, sul rilievo che nella mediazione non è necessario un preventivo incarico espresso di entrambe le parti, essendo sufficiente che la parte si giovi in concreto dell’attività di mediazione.

4. Con il secondo motivo viene denunziata violazione degli artt. 1754 e ss. c.c. e difetto di motivazione su un punto decisivo.

Sostiene i ricorrente che erroneamente il giudice di appello ha ritenuto sussistente il nesso causale fra l’attività del C. e la conclusione dell’affare, senza considerare il lasso di tempo intercorso fra la visione dell’immobile e la compravendita, che era avvenuta a distanza quasi di un anno e per un prezzo di gran lunga inferiore a quello inizialmente richiesto.

5. Il motivo è infondato.

La Corte di appello ha considerato sia il tempo trascorso che il prezzo inferiore, ritenendo che la circostanza che l’incontro tra le parti era avvenuto per il tramite dell’agenzia avesse comunque efficacia concausale nella conclusione dell’affare, non elisa dalla pattuizione di un prezzo inferiore e dal decorso di uni lasso temporale tra l’incontro delle parti e l’atto di vendita.

6. L’accertamento sull’esistenza del rapporto di causalità o di concausalità tra la conclusione dell’affare e l’attività svolta dal mediatore, si riduce ad una questione di fatto rimessa all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in Cassazione, se informato, come nella specie, ad esatti criteri logici e di diritto (Cass. 06.07.2010 n. 15880 Cass., 18.9.2008, n. 23842; Cass., 23.4.1999, n. 4043).

7. Con il ricorso incidentale si denunzia difetto di motivazione in ordine alla misura della provvigione dovuta al mediatore.

Sostiene il ricorrente che la Corte di appello ha errato nel ritenere dovuta per la mediazione la misura dell’1% del prezzo di compravendita, quando era stata convenuta con l’acquirente la misura del 2% come risultava nella lettera di visione dell’immobile del 12-6- 1998. 8. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Il ricorrente fa riferimento al contenuto della lettera di visione dell’immobile da parte del M., documento che non risulta riportato come dovuto nell’ambito del ricorso. Ciò costituisce una ragione d’inammissibilità della censura stessa in quanto per il principio d’autosufficienza del ricorso per Cassazione, desunto dall’esegesi dell’art. 366 cod. proc. civ., è indispensabile che il ricorrente riporti nell’atto introduttivo – nell’esposizione in fatto o nello svolgimento del motivo – il testo integrale dei documenti a cui fa riferimento nella loro originaria formulazione, diversamente non ponendosi il giudice di legittimità in condizione di svolgere il suo compito istituzionale e dandosi luogo all’inammissibilità del motivo. (Cass. 24.7.01 n. 10041, Cass. 19.3.01 n. 3912, Cass. 30.8.00 n. 11408, Cass. 13.9.99 n. 9734, Cass. 29.1.99 n. 802).

Si compensano le spese del presente giudizio in considerazione della reciproca soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi riuniti e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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