Cass. civ. Sez. III, Sent., 16-02-2012, n. 2217

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda proposta dalla OPS Immobiliare s.r.l volta ad ottenere la provvigione per la compravendita di un immobile dal venditore, G.C., e dagli acquirenti, B.M. e S.M., sul rilievo che, pur essendo la società iscritta nel ruolo professionale dei mediatori, l’attività era stata svolta in via esclusiva dal collaboratore della società S.M., non iscritto al ruolo professionale dei mediatori. Con sentenza del 5-6-2006 la Corte di appello di Napoli, a modifica della decisione di primo grado, ha accolto la domanda condannando il venditore e gli acquirenti al pagamento della provvigione nella misura del 2% del prezzo di vendita.

La Corte di appello ha riconosciuto il diritto alla provvigione, sul rilievo che si era formato il giudicato per mancanza di impugnazione sulla validità dell’incarico conferito, sul suo svolgimento e sull’esistenza del nesso di causalità tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare, essendo a tal fine indifferente la mancata iscrizione al ruolo dei mediatori del collaboratore S., che aveva svolto solo attività materiale di accompagnamento, mentre tutte le attività decisionali e di rilevanza esterna erano state poste in essere dalla società.

Propongono ricorso per cassazione B.M. e S. M. con due motivi.

Presenta controricorso G.C..

Resiste con controricorso la OPS Immobiliare s.r.l..

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo si denunzia violazione degli artt. 112, 324 e 346 c.p.c., e degli artt. 1321, 1325 e 2909 c.c. e omesso esame di fatti decisivi in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4, 5.

Sostengono i ricorrenti che la Corte di Appello ha errato nel ritenere che si era formato il giudicato sull’esistenza del rapporto di mediazione per mancata impugnazione sul punto, senza valutare le argomentazioni contrarie a tale decisione depositate dalla parte vittoriosa nelle difese in grado di appello.

2. Il motivo è infondato.

Infatti la Corte di Appello, dopo aver rilevato la formazione del giudicato per mancata impugnazione sull’attività di mediazione della società appellante, ha comunque valutato tutte le circostanze idonee a provare il proficuo svolgimento dell’attività di mediazione da parte della società OPS Immobiliare in favore degli appellati.

Ha affermato, infatti che la società immobiliare, in regola con la iscrizione all’albo dei mediatori, ha fornito la prova di aver pubblicizzato la vendita dell’immobile su quotidiani e giornali specializzati, di aver fatto accompagnare i potenziali acquirenti a visionarlo, di averli ricevuti per la trattative nei propri uffici.

Ha ritenuto ininfluente la circostanza che il collaboratore S. non fosse iscritto all’albo dei mediatori in quanto questi aveva svolto solo l’attività materiale di accompagnamento dei clienti.

3. Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione della L. 3 febbraio 1989, n. 39 del D.M. 21 dicembre 1990, n. 452, artt. 3, 6, 8 ed art. 11, e art. 112 c.p.c., error in procedendo, difetto assoluto di motivazione e motivazione contraddittoria, non chè vizio di omesso esame di fatti decisivi in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5.

I ricorrenti formulano un quesito di diritto articolato in quattro proposizioni.

4. Il quesito è inammissibile.

Occorre rilevare che, per quanto concerne la denuncia di violazione di legge, il quesito di diritto risulta esposto in modo non idoneo ad assolvere alla propria funzione, che è quella di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico – giuridica della questione, quale sia l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale, secondo la prospettazione de ricorrente, la regola da applicare.

Viene richiesto a questa Corte di affermare l’ovvio principio che la società, e tutti coloro che per essa svolgono attività di mediazione, devono essere iscritti all’albo dei mediatori.

La risposta positiva a tale quesito non consentirebbe di risolvere la controversia, nè di comprendere l’errore asseritamente compiuto dalla Corte di merito, che ha deciso la controversia sul rilievo che il dipendente S. non ha svolto attività di mediazione, ma solo attività materiale di accompagnamento clienti.

5. Per quanto concerne la denuncia di vizio di motivazione è invece da evidenziare che risulta assolutamente generica l’illustrazione richiesta dalla seconda parte dell’art. 366 bis c.p.c., ed inoltre che detta denuncia investe anche la motivazione in diritto della sentenza impugnata, risultando pertanto come tale inammissibile e in parte qua assorbita dalla censura di violazione di legge esposta nel medesimo motivo.

6. Quanto alla censura secondo cui il giudice di merito avrebbe omesso di esaminare "atti e verbali di causa" e "l’atto di appello", la stessa è inammissibile per mancato rispetto del principio di autosufficienza del ricorso.

Infatti, qualora, con il ricorso per Cassazione, venga dedotta l’omessa od insufficiente motivazione della sentenza impugnata per l’asserita mancata valutazione di atti processuali è necessario che il ricorrente,oltre ad indicare dove tali atti siano rinvenibili, trascriva in ricorso i medesimi, perlomeno nella parte di essi rilevante, dato che, per il principio di autosufficienza de ricorso per Cassazione, il controllo deve essere consentito alla corte di Cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative.

7. Con il terzo motivo si denunzia mancata valutazione di elementi decisivi della controversia, comunque motivazione insufficiente e contraddittoria sul punto e violazione di legge ( artt. 112, 116 e 215 c.p.c. e artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3.4.5. Sostengono i ricorrenti che la corte di Appello ha erroneamente valutato sia la documentazione versata in atti sia le prove testimoniali in relazione alla quantificazione della misura della percentuale dovuta per la mediazione.

Viene formulato un quesito di diritto articolato in tre proposizioni.

8. Il motivo è inammissibile.

Infatti, qualora, con il ricorso per Cassazione, venga dedotta l’omessa od insufficiente motivazione della sentenza impugnata per l’asserita mancata valutazione di risultanze processuali è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi – ove occorra, mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso – la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, il controllo deve essere consentito alla corte di Cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative c.p.c. 9. L’atto depositato dal G. non può essere considerato come controricorso poichè non diretto a "contraddire" il ricorso ( art. 370 c.p.c., comma 1) ma anzi ad aderirvi; esso deve essere qualificato ricorso incidentale ed inammissibile perchè privo dei motivi e dei quesiti. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi riuniti e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione liquidate in Euro 2.000,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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