Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-06-2011) 29-09-2011, n. 35388

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

– Che con il provvedimento di cui in epigrafe, adottato con procedura "de plano", fu accolta la richiesta di archiviazione degli atti relativi al reato di diffamazione in danno di B.G., ipotizzato a carico dei giornalisti L.C. e C. G. per avere, nel corso di una trasmissione televisiva, falsamente indicato il detto B. come l’esecutore materiale di un tentato omicidio del quale era stato vittima il commissario di pubblica sicurezza C.G.;

– che avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, il B., denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 408, 409 e 410 c.p.p. sull’assunto, in sintesi e nell’essenziale, che, avendo a suo tempo esso B. proposto tempestiva opposizione alla richiesta di archiviazione, indicando come necessaria l’acquisizione degli atti del giudizio penale relativo al tentato omicidio in questione, dai quali sarebbe emersa la sua totale estraneità al fatto, indebitamente detta opposizione sarebbe stata dichiarata inammissibile sulla sola base della ritenuta irrilevanza e non conducenza delle nuove indagini in essa sollecitate;

– che la difesa della C. ha fatto pervenire memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, sulla base, essenzialmente, dell’asserita insindacabilità della valutazione di merito operata dal giudice e del richiamo a quanto osservato nella richiesta di archiviazione nella parte in cui, anche ad ammettere la falsità di quanto addebitato al querelante, essa sarebbe stata comunque inidonea a ledere la dignità e l’onore del medesimo.

CONSIDERATO IN DIRITTO – Che il ricorso appare meritevole di accoglimento, in quanto:

a) come questa stessa sezione della Corte ha già avuto occasione di affermare, con la sentenza 7 ottobre 2008 – 30 gennaio 2009 n. 4320, p.o. in proc. Matarazzo ed altro, RV 242940, "E’ illegittimo il provvedimento con cui il G.i.p. dichiari de plano l’inammissibilità dell’opposizione alla richiesta di archiviazione senza fornire adeguata motivazione in ordine alla non pertinenza, e cioè alla non inerenza alla notitia criminis, e alla irrilevanza, cioè alla non incidenza concreta sulle risultanze dell’attività compiuta nel corso delle indagini preliminari, dell’investigazione suppletiva e dei relativi elementi di prova"; principio, questo, al quale non può certo dirsi che, nella specie, si sia attenuto il giudice per le indagini preliminari, essendosi egli limitato, come risulta dal testuale tenore del provvedimento impugnato, all’apodittica affermazione secondo cui "i temi di approfondimento" indicati nell’opposizione" non sarebbe stati da considerare "rilevanti e conducenti", senza minimamente dar conto nè del loro contenuto nè delle ragioni di un tale giudizio, ma richiamando poi soltanto taluni precedenti giurisprudenziali del tutto privi di riconoscibile, specifica attinenza al "thema decidendi";

b) è stato anche più volte affermato, da questa stessa sezione, che il reato di diffamazione non può ritenersi escluso sol perchè la reputazione del soggetto al quale venga falsamente attribuita la commissione di un delitto sia già in varia misura compromessa per altri fatti a lui addebitati o addebitabili (in tal senso, ad esempio: Cass. 5^, 4 luglio – 10 settembre 2008 n. 35032, Chiesa, RV 241183; Cass. 5^, 22 settembre – 7 dicembre 2004 n. 47452, PG in proc. Liori, RV 230574); Cass. 5^, 6 marzo – 9 aprile 2002 n. 13543, Perria, RV 221381); ragion per cui, anche trattandosi, nella specie, di soggetto già ritenuto notoriamente responsabile di gravi delitti, non si sarebbe comunque potuto ritenere privo di rilievo quanto da lui rappresentato a sostegno della verificabile falsità di altro delitto del quale egli lamentava di essere stato falsamente indicato, in pubblico, quale autore;

– che, pertanto, non può che darsi luogo ad annullamento del decreto impugnato, con rinvio, per nuovo esame, allo stesso giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma, il quale, in assoluta libertà di valutazione degli elementi di fatto in suo possesso, dovrà tuttavia aver cura di attenersi ai sopraindicati principi di diritto.

Motivi della decisione

– Che il ricorso appare meritevole di accoglimento, in quanto:

a) come questa stessa sezione della Corte ha già avuto occasione di affermare, con la sentenza 7 ottobre 2008 – 30 gennaio 2009 n. 4320, p.o. in proc. Matarazzo ed altro, RV 242940, "E’ illegittimo il provvedimento con cui il G.i.p. dichiari de plano l’inammissibilità dell’opposizione alla richiesta di archiviazione senza fornire adeguata motivazione in ordine alla non pertinenza, e cioè alla non inerenza alla notitia criminis, e alla irrilevanza, cioè alla non incidenza concreta sulle risultanze dell’attività compiuta nel corso delle indagini preliminari, dell’investigazione suppletiva e dei relativi elementi di prova"; principio, questo, al quale non può certo dirsi che, nella specie, si sia attenuto il giudice per le indagini preliminari, essendosi egli limitato, come risulta dal testuale tenore del provvedimento impugnato, all’apodittica affermazione secondo cui "i temi di approfondimento" indicati nell’opposizione" non sarebbe stati da considerare "rilevanti e conducenti", senza minimamente dar conto nè del loro contenuto nè delle ragioni di un tale giudizio, ma richiamando poi soltanto taluni precedenti giurisprudenziali del tutto privi di riconoscibile, specifica attinenza al "thema decidendi";

b) è stato anche più volte affermato, da questa stessa sezione, che il reato di diffamazione non può ritenersi escluso sol perchè la reputazione del soggetto al quale venga falsamente attribuita la commissione di un delitto sia già in varia misura compromessa per altri fatti a lui addebitati o addebitabili (in tal senso, ad esempio: Cass. 5^, 4 luglio – 10 settembre 2008 n. 35032, Chiesa, RV 241183; Cass. 5^, 22 settembre – 7 dicembre 2004 n. 47452, PG in proc. Liori, RV 230574); Cass. 5^, 6 marzo – 9 aprile 2002 n. 13543, Perria, RV 221381); ragion per cui, anche trattandosi, nella specie, di soggetto già ritenuto notoriamente responsabile di gravi delitti, non si sarebbe comunque potuto ritenere privo di rilievo quanto da lui rappresentato a sostegno della verificabile falsità di altro delitto del quale egli lamentava di essere stato falsamente indicato, in pubblico, quale autore;

– che, pertanto, non può che darsi luogo ad annullamento del decreto impugnato, con rinvio, per nuovo esame, allo stesso giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma, il quale, in assoluta libertà di valutazione degli elementi di fatto in suo possesso, dovrà tuttavia aver cura di attenersi ai sopraindicati principi di diritto.

P.Q.M.

La Corte annulla il decreto impugnato con rinvio, per nuovo esame, al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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