Cons. Stato Sez. V, Sent., 24-10-2011, n. 5691 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che sono stati depositati atto di transazione tra le parti e atto di rinuncia ai giudizi e agli effetti della sentenza del TAR Puglia oggetto del presente appello;

Ritenuto che, nel caso in cui intervenga atto di formale rinuncia (come nella specie) in cui la parte vittoriosa rinuncia agli effetti della sentenza di primo grado nelle more della decisione dell’appello, tale rinuncia, configurandosi come causa estintiva del giudizio, comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 4 agosto 2009, n. 4883);

Ritenuto che tale orientamento può essere confermato anche in relazione alle pertinenti disposizioni del c.p.a., atteso che, nella specie, l’annullamento senza rinvio della sentenza di primo grado è l’effetto della dichiarazione di rinuncia al ricorso originario, ex art. 35 c.p.a., e della conseguente estinzione del giudizio di primo grado; peraltro, come detto, la parte vittoriosa ha rinunciato anche agli effetti della sentenza del TAR Puglia oggetto del presente appello;

Ritenuto che possono essere compensate le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, come si desume dall’accordo delle parti, contenuto nell’atto di rinuncia;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),

definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto, dichiara l’estinzione del giudizio di primo grado e annulla senza rinvio la sentenza impugnata.

Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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