Cass. civ. Sez. III, Sent., 16-02-2012, n. 2216

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 26-11-2005 la Corte di appello di Milano, a modifica della sentenza del Tribunale, ha rigettato la domanda proposta dalla Gruppocasa s.r.l. nei confronti dei coniugi V.L. e C.G. volta ad ottenere l’indennità di provvigione per la vendita di un immobile di loro proprietà.

La Corte di appello ha ritenuto che l’intervento della Gruppocasa s.r.l., successivo a quello dell’agenzia immobiliare Lemme, non ha avuto alcuna efficacia causale nella conclusione dell’affare.

Propone ricorso la Gruppocasa con un unico articolato motivo e presenta replica alle conclusioni del Procuratore Generale.

Non presentano difese gli intimati.

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo viene denunziata violazione o falsa applicazione dell’art. 1755 c.c. e degli artt. 230, 231 e 246 c.p.c. e difetto di motivazione in ordine alla:

1. rilevanza ed efficacia causale dell’operato della Gruppocasa ai fini della Conclusione dell’affare;

2. inapplicabilità al caso in esame della disciplina di cui all’art. 1758 c.c. in tema di pluralità dei mediatori.

3. sull’ammontare provvigione.

Sostiene la ricorrente che il giudice di appello ha errato nel ritenere che mancasse la prova che la Gruppocasa aveva svolto attività determinante ai fini della conclusione dell’affare.

Al contrario risultava dalla deposizione del teste B. che l’agenzia aveva svolto attività di promozione dell’affare, confermata dalle ammissioni sul punto dell’acquirente G., che ha confermato di essersi rivolto alla Gruppocasa che gli propose l’appartamento dei coniugi V..

Le affermazioni dei coniugi G. sul preventivo intervento dell’agenzia immobiliare Lemme non erano rilevanti in quanto provenienti da una parte convenuta, nè era utilizzabile la deposizione della teste M., di cui tempestivamente era stata dedotta la inammissibilità.

Inoltre la Immobiliare lemme non era iscritta all’albo dei mediatori con conseguente inapplicabilità dell’art. 1758 c.c..

In ordine alla misura dell’indennità di provvigione, essa doveva essere commisurata al reale valore dell’affare e non in base al prezzo indicato nell’atto notarile.

2. Il ricorso è infondato.

Si osserva che sotto l’apparente denunzia di vizio di violazione di legge e vizio di omessa motivazione la ricorrente richiede a questa Corte un riesame del merito della controversia in relazione all’efficacia causale della sua attività nella conclusione dell’affare con una valutazione delle risultanze probatorie diversa da quella motivatamente fatta propria dai giudici di merito.

3. Il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.

4. La Corte di appello ha escluso del tutto l’efficacia causale dell’intervento della società ricorrente nella conclusione dell’affare, sul rilievo che il contatto fra le parti fu stabilito dallo studio Lemme, dal quale gli acquirenti furono accompagnati per la prima visita dell’appartamento posto in vendita dai coniugi V. e che la Gruppocasa, a cui i venditori non avevano affidato alcun incarico, si ingerì di sua iniziativa nell’affare, reclamizzando ed accompagnando potenziali acquirenti tra i quali i coniugi G. i quali visionato l’immobile, si accorsero di averlo già visto.

5. Della linea argomentativa così sviluppata la ricorrente non segnala alcuna caduta di consequenzialità, mentre l’impugnazione si risolve nella prospettazione del fatto storico alternativa a quella del giudice di merito: il che non può trovare spazio ne giudizio di cassazione.

6. In ordine alla violazione dell’art. 246 c.p.c. in relazione alla incapacità del teste M., tale questione non risulta trattata dal giudice di appello.

Ove una determinata questione giuridica – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa. Sentenza n. 20518 del 28/07/2008.

Il ricorrente non ha adempiuto tempestivamente a tale onere, il che comporta l’inammissibilità del motivo su tale punto.

7.La denunzia di inapplicabilità dell’art. 1758 c.c. è incongruente con la motivazione adottata in quanto la Corte di appello non ha ritenuto alcun concorso fra l’attività di diversi mediatori, escludendo del tutto l’efficacia causale dell’intervento della ricorrente.

8. Il motivo sulla misura dell’indennità di provvigione è assorbito dal rigetto degli altri.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *