Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-06-2011) 29-09-2011, n. 35387 Falsità ideologica in atti pubblici commessa da privato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

– Che la procura della Repubblica presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in data 24 gennaio 2008, chiese l’emissione di decreto penale di condanna nei confronti di G.S., imputato del reato di cui all’art. 483 c.p. per avere, secondo l’accusa, in una dichiarazione sostitutiva prodotta a sostegno della domanda di arruolamento nell’esercito italiano, attestato falsamente di aver riportato, nel diploma di licenza media, il giudizio di "buono" anzichè (come poi accertato) quello di "sufficiente";

– che il locale giudice per le indagini preliminari, con la sentenza di cui in epigrafe, dichiarò non luogo a procedere in ordine al detto reato con la formula "il fatto non sussiste", sulla base, essenzialmente, del rilievo che la dichiarazione sostitutiva in questione, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 46, lett. m), sarebbe stata destinata a provare soltanto l’avvenuto conseguimento del diploma di licenza media e non anche il giudizio che in esso era stato espresso;

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la locale procura generale della Repubblica, denunciando inosservanza ed erronea applicazione di legge, sull’assunto che anche la falsa attestazione in ordine al giudizio espresso nel diploma, siccome suscettibile di assumere rilevanza ai fini della selezione fra i candidati all’arruolamento, sarebbe stata da considerare integratrice del reato contestato ovvero, in alternativa, di quello di cui all’art. 495 c.p..

Motivi della decisione

– Che il ricorso appare meritevole di accoglimento, ritenendo il collegio di dover condividere il principio già affermato da questa stessa sezione, in un caso analogo, con sentenza 28 settembre -4 novembre 2010 n. 39207, PG in proc. Lanese, RV 248643, secondo cui:

"Integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico ( art. 483 cod. pen.) la condotta di colui che, nella domanda preordinata ad ottenere l’arruolamento nelle Forze armate, renda, D.Lgs. n. 45 del 2000, ex art. 46 e 76, false dichiarazioni in ordine alla votazione conseguita in sede di diploma di istruzione secondaria, trattandosi di dichiarazione finalizzata non solo ad ottenere l’accoglimento della predetta domanda ma anche ad incidere con criterio preferenziale nel reclutamento degli aspiranti – secondo quanto espressamente previsto dallo stesso bando di arruolamento – e, quindi, di atto precostituito per la prova del fatto attestato cui sono ricollegati specifici effetti";

– che deve quindi darsi luogo ad annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza, con restituzione degli atti al giudice "a quo" per il seguito del procedimento, dovendo egli provvedere, con assoluta libertà di valutazione ma nell’osservanza del principio di diritto dianzi richiamato, sulla richiesta di decreto penale a suo tempo avanzata dalla locale procura della Repubblica.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Santa Maria Capua Vetere per il seguito del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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