Cass. civ. Sez. III, Sent., 16-02-2012, n. 2214 Prove

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 31/1/2006 la Corte d’Appello di Roma, in accoglimento del gravame interposto dal sig. S.G. e in conseguente riforma della pronunzia Trib. Roma n. 20576/00, rigettava la domanda nei confronti del medesimo proposta dal sig. D.C. L. di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza di pugno sferratogli in volto il (OMISSIS).

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il D.C. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso il S., che spiega altresì ricorso incidentale condizionato sulla base di 2 motivi, illustrati da memoria.

Motivi della decisione

Con il 1^ motivo il ricorrente in via principale denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 163 e 184 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che la corte di merito abbia "espunto dal processo" la prova orale invero dedotta e "ritualmente formulata" in primo grado nella "memoria autorizzata dal giudice ex art. 184 c.p.c.".

Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, alla stregua del più recente orientamento delineatosi nel regime processuale di cui alla L. n. 353 del 1990, mentre le preclusioni relative alla facoltà delle parti di individuazione del thema decidendum sono collegate agli atti introduttivi della causa ed all’udienza di trattazione di cui all’art. 183 c.p.c., quelle attinenti al thema decidendum si riferiscono alla fase processuale immediatamente successiva.

L’ammissione delle prove costituisce pertanto il provvedimento proprio dell’udienza regolata all’art. 184 c.p.c. (nel testo anteriore a quello modificato dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 e L. 28 dicembre 2005, n. 263).

Dall’omessa previsione nell’art. 167 c.p.c. della decadenza per il convenuto, e dalla mancata previsione della nullità dell’atto di citazione in relazione all’onere di indicazione dei mezzi di prova, discende infatti che nel nuovo rito ordinario è possibile articolare i mezzi di prova sino alla scadenza dei. termini perentori previsti all’art. 184 c.p.c., anche in mancanza di indicazione negli atti introduttivi (v., da ultimo, Cass., 15/7/2011, n. 15691).

Ne consegue, a tale stregua, che solamente ove le parti concordino sulla necessità di ammettere le prove già richieste da entrambe, e non ritengano di doverne chiedere altre, il giudice può provvedere sull’ammissione delle prove medesime già nella prima udienza di trattazione (v. Cass., n. 12306 del 2010; Cass., 12/6/2009, n. 13733;

Cass., 26/11/2008, n. 28219).

Orbene, nel ritenere tardiva la prova testimoniale per essere stata essa dall’odierno ricorrente richiesta non già nell’atto di citazione introduttivo del giudizio di prime cure bensì "ex novo solo successivamente", la corte di merito ha invero disatteso il suindicato principio.

Dell’impugnata sentenza s’impone pertanto, assorbito l’altro motivo (con il quale si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 445 c.p.c., art. 116 c.p.c., art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè omessa, insufficiente e /o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) del ricorso principale nonchè il ricorso incidentale, la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del medesimo applicazione.

Il giudice del rinvio provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il 1 motivo del ricorso principale, assorbito l’altro motivo nonchè il ricorso incidentale.

Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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