Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-06-2011) 29-09-2011, n. 35385

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

– Che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., fu applicata a tale J.J., per il reato di furto aggravato ex art. 625 c.p., nn. 2 e 7, la pena concordata con la pubblica accusa nella misura di mesi otto di reclusione ed Euro 200 di multa;

-che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con atto a propria firma l’imputato, denunciando:

1) violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625 c.p., n. 7;

2) vizio di motivazione in ordine alla correttezza della qualificazione giuridica del fatto ed alla sussistenza della altre condizioni previste dall’art. 444 c.p.p., comma 2;

Motivi della decisione

– Che appare fondato (ed assorbente, allo stato) il primo motivo di ricorso, risultando, in effetti, dalla stessa testuale formulazione del capo d’imputazione, che il materiale oggetto di furto era custodito all’interno di un magazzino di cui era stata forzata la porta d’ingresso, per cui non si vede (e non si spiega, nell’impugnata sentenza), come, oltre alla evidente presenza dell’aggravante di cui all’art. 625 c.p., n. 2, potesse ritenersi sussistente anche quella dell’esposizione alla pubblica fede, prevista dal n. 7 del citato art. 625 c.p.;

– che, avuto riguardo alla particolare natura dell’impugnata sentenza, quest’ultima dev’essere quindi annullata senza rinvio, disponendosi nel contempo la restituzione degli atti al giudice "a quo" per il seguito del procedimento, nelle forme ordinarie o anche con applicazione di uno dei riti alternativi previsti dalla legge (ivi compreso quello di cui agli artt. 444 e segg. c.p.p., ove le parti concordino una nuova richiesta di applicazione della pena), ferma restando, in ogni caso, salve eventuali nuove emergenze in fatto che comportino la modifica del capo d’imputazione, l’esclusione dell’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la restituzione degli atti al tribunale di Padova per il seguito del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *