Cons. Stato Sez. V, Sent., 24-10-2011, n. 5688 Contratti e convenzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge per la definizione del giudizio con sentenza succintamente motivata come da avviso dato alle parti in camera di consiglio;

Ritenuto che è oggetto di appello la sentenza con la quale il Giudice di primo grado ha accolto il ricorso proposto dall’odierna appellata avverso il provvedimento di esclusione dalla procedura competitiva in oggetto;

Rilevato che la società odiernamente appellata è stata esclusa dalla procedura in ragione della mancata presentazione dell’attestato relativo ai servizi di manutenzione degli impianti di illuminazione effettuati nel corso dell’anno 2010;Reputato che detto provvedimento sfugge alle censure rivolte al suo indirizzo dal ricorso di primo grado in quanto costituisce applicazione puntuale della disciplina di cui all’art. 9, punto b),della lettera di invito, che richiedeva la presentazione di detta documentazione, a pena di esclusione, ai fini della dimostrazione del requisito dell’esperienza triennale nel capo delle operazioni cimiteriali; Ritenuto, infatti, che a fronte della chiara disciplina dettata dalla normativa di gara, non oggetto di specifica contestazione, non risulta praticabile una soluzione interpretativa imperniata sul canone teleologico;

Considerato, in definitiva, che l’appello merita accoglimento, con conseguente riforma della sentenza appellata e reiezione del ricorso di primo grado,

Reputato, infine, che le spese devono seguire la regola della soccombenza ed essere liquidate nella nella misura in dispositivo specificata;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado. Condanna la s.r.l. G. Impianti al pagamento, in favore dell’appellante, delle spese relative al presente grado di giudizio, che liquida nella misura di euro 5.000/00 (cinquemila//00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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