Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-06-2011) 29-09-2011, n. 35384

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– Che con l’impugnata ordinanza il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Firenze, preso atto dell’intervenuta dichiarazione di revoca, da parte del pubblico ministero, della richiesta di archiviazione degli atti di un procedimento instaurato a carico di S.L. per il reato di bancarotta fraudolenta, dichiarò non luogo a provvedere su detta richiesta e dispose la restituzione degli atti all’ufficio richiedente;

– che avverso detta ordinanza, qualificandola come abnorme, ha proposto ricorso per cassazione il S.;

– che lo stesso S. ha successivamente fato pervenire formale dichiarazione di rinuncia al gravame, il quale, pertanto, non può che essere dichiarato inammissibile, con le conseguenze di cui all’art. 616 c.p.p., ivi compresa,in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in Euro cinquecento.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento della somma di Euro cinquecento alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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