Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 24-10-2011, n. 702 Energia elettrica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Società appellante ha presentato nel dicembre del 2009 una richiesta di rilascio dell’autorizzazione unica alla realizzazione ed esercizio di un impianto fotovoltaico in comune di Villafrati ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003.

Decorso inutilmente il termine di 180 giorni previsto dal comma 4 del citato articolo per la convocazione della Conferenza dei servizi e la conclusione del procedimento la istante ha quindi adito ai sensi degli artt. 31 e 117 C.P.A. il TAR Palermo.

Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale ha respinto il ricorso, rilevando l’inconfigurabilità del silenzio in quanto l’Amministrazione non era rimasta silente, ma con nota del 14 luglio 2010 aveva richiesto una integrazione documentale ai sensi di quanto richiesto nelle Linee Guida al PEARS regionale.

La sentenza è stata impugnata con l’atto di appello all’esame dalla soccombente la quale ne domanda l’integrale riforma osservando per un verso che la richiesta di integrazioni è ad essa pervenuta quando il termine di 180 giorni era già decorso; per l’altro che la richiesta era priva di rilievo provvedimentale in quanto tutta la documentazione necessaria ai sensi del PEARS era stata già depositata a corredo dell’originaria istanza.

Si è costituita in resistenza l’Amministrazione regionale.

Alla camera di consiglio del 14 luglio 2011 l’appello è stato trattenuto in decisione, per essere definito con sentenza succintamente motivata ai sensi di legge.

L’appello non è fondato e va pertanto respinto.

E’ pacifica in giurisprudenza la natura acceleratoria e non perentoria del termine di 180 giorni fissato dall’art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003 per la conclusione del procedimento di autorizzazione alla installazione di impianti fotovoltaici di produzione di energia elettrica (cfr. V Sez. n. 2825 del 2010).

Ne consegue che il decorso del termine stesso non priva l’Amministrazione del potere di richiedere le integrazioni documentali necessarie ai fini della decisione, con la conseguenza che la richiesta di integrazione documentale non è illegittima per il fatto di essere stata formulata dopo sei mesi dalla presentazione della relativa istanza.

Da quanto ora chiarito discende – come statuito da questo Consiglio in relazione a fattispecie in definitiva del tutto assimilabile a quella ora all’esame – che il termine di cui si controverte non inizia a decorrere fino a quando le pertinenti richieste di integrazione formulate dall’Amministrazione non trovano adeguato riscontro (C.G.A. n. 213 del 2011).

Quindi, considerando la questione controversia da un punto di vista generale, il silenzio inadempimento può sostanzialmente concretizzarsi solo una volta decorsi 180 giorni dal momento in cui l’amministrazione procedente è stata posta in condizioni di esaminare compiutamente la relativa domanda, in quanto integrata dalla documentazione necessaria.

D’altra parte, per quanto concerne lo specifico giudizio all’esame, effettivamente il ricorso di primo grado era divenuto improcedibile, posto che l’adozione di un provvedimento espresso (la richiesta istruttoria) dopo la proposizione del ricorso giurisdizionale contro il silenzio rifiuto determina effetti estintivi sulla materia del contendere, in quanto il privato ha conseguito il superamento della situazione di inerzia procedimentale: condivisibilmente, pertanto, la sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono l’appello va quindi respinto.

Ogni altro motivo od eccezione può essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Le spese e gli onorari di questo grado del giudizio possono essere integralmente compensati, attesa la novità di alcune delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello.

Compensa tra le parti spese onorari di questo grado del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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