Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 24-10-2011, n. 701

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’associazione appellata ha richiesto al comune di Santa Domenica Vittoria di poter accedere ad una serie di atti relativi ai procedimenti posti in essere dall’Amministrazione per contrastare la morosità di alcuni utenti del servizio idrico.

Il comune ha però denegato l’accesso, evidenziando la natura esplorativa dell’istanza, finalizzata ad un inammissibile controllo generalizzato dell’operato della P.A.

Il diniego comunale è stato impugnato dalla associazione avanti al T.A.R. Catania il quale, con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto in parte il ricorso dopo aver disatteso le eccezioni di inammissibilità dello stesso per difetto di legittimazione.

La sentenza è stata impugnata con l’atto di appello all’esame dal comune soccombente il quale ne domanda l’integrale riforma nel merito, eccependo però in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso originario per tardivo deposito nonché per difetto di legittimazione attiva.

L’associazione appellata insiste per l’infondatezza dell’appello nonché, in rito, per il rigetto delle eccezioni ex adverso proposte.

Alla camera di consiglio del 14 luglio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione per essere definito con sentenza succintamente motivata ai sensi dell’art. 116 del codice del processo amministrativo.

L’appello è fondato e va pertanto accolto.

Con il primo motivo di impugnazione l’appellante eccepisce l’inammissibilità del ricorso di primo grado in quanto tardivamente depositato.

Il mezzo è fondato, poiché il ricorso introduttivo è stato effettivamente depositato presso la segreteria del T.A.R. adito quando il termine di 15 giorni dalla avvenuta notifica – previsto a pena di decadenza dall’art. 87 c.p.a. – era incontestabilmente decorso.

La tardività di detto deposito è per concorde giurisprudenza rilevabile d’ufficio anche in appello, di talché erra l’appellata quando lamenta la violazione del divieto dello ius novorum in appello posto dall’art.104 c.p.a.: tale divieto infatti si riferisce solo alle eccezioni non rilevabili in via ufficiosa (cfr. Sez. IV n. 622 del 2011).

Né può seguirsi l’appellata quando afferma che la avvenuta costituzione del comune abbia sanato i vizi del deposito: infatti la violazione delle regole sul deposito del ricorso nel processo amministrativo preclude – a differenza di quanto può accadere nel giudizio civile che prende avvio dalla vocatio in ius – la valida instaurazione del rapporto giuridico processuale nei confronti del giudice (cfr. VI Sez. n. 1526 del 2002).

Da ultimo va esaminata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 87 commi 2 e 3 c.p.a. prospettata dall’appellata sotto il profilo della violazione dell’art. 76 Cost. e dunque per eccesso di delega.

La questione è rilevante ma è manifestamente infondata.

Infatti l’art. 44 della legge n. 69 del 2009 al comma 2 lettera c) ha delegato il Governo a rivedere e razionalizzare i riti speciali, tra i quali rientra quello per l’accesso.

L’opzione prescelta dal legislatore delegato – che è stata quella di privilegiare per quanto possibile la omogeneizzazione dei vari termini processuali nell’ambito dei riti camerali e speciali – rientra a pieno titolo nei confini dei criteri direttivi enunciati dalla legge di delega e costituisce peraltro il frutto di valutazioni di merito legislativo non sindacabili.

D’altra parte è proprio la disciplina processuale previgente in materia di accesso (art. 25 legge n. 241 del 1990) che esibiva profili di contraddittorietà, dimidiando essa a fini acceleratori il termine ordinario per la notifica del ricorso ma non quello per il suo deposito.

In conclusione l’appello va quindi accolto, con riforma della sentenza impugnata e dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo.

Ogni altro motivo od eccezione può essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Le spese del giudizio sono compensate, avuto riguardo alla natura giuridica dell’associazione ricorrente.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello, riforma integralmente la sentenza impugnata e dichiara inammissibile il ricorso introduttivo.

Le spese del giudizio sono compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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