Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 24-10-2011, n. 699 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso di primo grado il sig. Sc., nella qualità di procuratore generale dei signori Gi., ha adito il T.A.R. Palermo per veder dichiarata l’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’amministrazione comunale di Delia sull’atto di diffida e di messa in mora presentato in data 8.10.2010, al fine di ottenere la riqualificazione urbanistica dei terreni di proprietà Gi. ubicati nel centro urbano di Delia, in parte gravati da vincoli espropriativi decaduti.

Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale ha dichiarato improcedibile il ricorso, rilevando che l’Amministrazione nelle more del giudizio aveva riscontrato l’istanza con una espressa nota dirigenziale, così facendo venire meno la situazione di inadempimento.

La sentenza è stata impugnata con l’atto di appello all’esame dal soccombente il quale ne domanda l’integrale riforma, deducendo in sostanza due motivi di appello.

Si è costituito in resistenza il comune di Delia.

Alla camera di consiglio del 14 luglio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione per essere definito con sentenza sinteticamente motivata.

L’appello è infondato e va pertanto respinto.

E’ acquisita agli atti di causa la nota n. 1808/11 dell’1.4.2011 sottoscritta dal Dirigente U.T.G. del comune di Delia, nella quale si rappresenta da un lato che l’amministrazione ha avviato il procedimento per la predisposizione di una variante al P.R.G. e dall’altro che i vincoli dei quali il sig. Sc. assume la intervenuta decadenza sono invece vigenti.

Come ben rilevato dal T.A.R., con considerazioni che questo Collegio integralmente condivide, la citata nota non si configura quale mero atto endoprocedimentale – come erroneamente pretende la difesa dell’appellante – in quanto si pronuncia espressamente sulla sussistenza dei vincoli in questione.

Ne consegue che effettivamente il ricorso di primo grado era divenuto improcedibile, posto che l’adozione di un provvedimento espresso dopo la proposizione del ricorso giurisdizionale contro il silenzio rifiuto determina effetti estintivi sulla materia del contendere, in quanto il privato ha conseguito il superamento della situazione di inerzia procedimentale.

Il primo motivo d’appello, col quale si sostiene che la nota in questione non ha fatto venire meno il comportamento inerte del comune, è dunque infondato.

In ogni caso non può qui seguirsi l’appellante quando contesta la perdurante efficacia dei vincoli di cui si tratta: la questione, infatti, ha natura di merito e non può quindi essere accertata nell’ambito di un giudizio introdotto col rito del silenzio.

Con il secondo motivo di impugnazione l’appellante sostiene che la nota di che trattasi, non risultando sottoscritta dal sindaco quale legale rappresentante dell’ente, non ha rilievo provvedimentale o efficacia esterna.

Il mezzo è destituito di fondamento in quanto la ricognizione della destinazione urbanistica di un fondo e dei vincoli espropriativi su di esso gravanti ai sensi degli strumenti di pianificazione generale e attuativa vigenti rientra nelle competenze dirigenziali e non in quelle dell’organo di vertice politico-amministrativo del comune.

La giurisprudenza amministrativa è infatti consolidata nell’affermare che a norma dell’art. 107, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è affidata al dirigente responsabile dell’amministrazione comunale la competenza ad emanare gli atti e provvedimenti di gestione, quali sono quelli di applicazione delle norme che regolano l’attività edificatoria nel territorio comunale (ex multis V Sez. n. 2083 del 2006).

In conclusione l’appello va quindi respinto, restando confermata la sentenza impugnata.

Ogni altro motivo od eccezione può essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate forfettariamente in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello.

Condanna l’appellante al pagamento in favore del comune di Euro 1500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge per spese e onorari di questo grado del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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