Cass. civ. Sez. III, Sent., 16-02-2012, n. 2208 Assicurazione della responsabilità civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza dell’8 luglio 2008 la Corte di appello di Milano ha confermato il rigetto della domanda di manleva di C. R. nei confronti della Ras, assicuratrice per la responsabilità professionale del notaio F.B., di cui la C. era erede, avanzata in relazione alla condanna al risarcimento dei danni derivati alla Intesa Gestione Crediti dall’attività professionale del suddetto notaio – oltre alle spese – riaffermando l’inoperatività della garanzia poichè il contratto di assicurazione era già scaduto allorchè era stata avanzata la relativa domanda il 22 marzo 2001, non essendosi il notaio avvalso della facoltà di chiederne la proroga per le richieste risarcitorie pervenute entro dieci anni dalla cessazione del contratto, e dovendosi escludere l’efficacia del giudicato invocato dalla C. derivante dalla sentenza n. 1282/02 emessa dallo stesso Tribunale di Treviso che in altra causa, promossa da altro soggetto per responsabilità professionale del medesimo notaio dopo la cessazione della sua attività, aveva accolto la domanda di manleva nei confronti della Ras.

Quindi la Corte, dopo aver dato atto che la Castello Gestione Crediti, già Intesa gestione Crediti, aveva affermato di esser totalmente indifferente all’impugnazione della C. nei confronti dell’assicurazione del notaio in relazione alla quale si rimetteva al prudente apprezzamento della Corte non avendo la C. contestato l’accertamento della responsabilità del professionista, per "il principio di soccombenza" condannava l’appellante a pagare le spese di secondo grado a favore della Castello Gestione Crediti. C.R. ricorre per cassazione. Resistono la s.p.a. Italfondiario, subentrata alla Castello Gestione Crediti s.r.l. quale procuratore della Castello Finance s.r.l., R.P. e la s.p.a. Allianz, subentrata alla Ras, che ha depositato memoria.

Motivi della decisione

La ricorrente deduce: "Insufficienza e contraddittorietà della motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Violazione e falsa applicazione di legge (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) con riferimento all’art. 2909 c.c. e alla sentenza 1282/02 del Tribunale di Busto Arsizio" e, rilevate l’identità delle parti – Ras e C., erede del F. in quel giudizio e in questo – e della causa petendi – contratto di garanzia tra le stesse – nonchè delle questioni, avendo la Ras concluso in quel giudizio per l’inoperatività della polizza, pone il seguente quesito di diritto: "Posto che tra il dante causa della ricorrente e la s.p.a. Ras è stato accertato, con sentenza passata in giudicato, che la polizza assicurativa dedotta dalla ricorrente a ragione della propria domanda nei confronti della compagnia assicurativa prevede esplicitamente la copertura della responsabilità civile per i danni patrimoniali involontariamente cagionati a terzi nell’esercizio della funzione notarile e dell’attività ad essa strettamente connessa, viene chiesto alla suprema Corte se una corretta applicazione dell’art. 2909 c.c. – secondo la quale in materia contrattuale il giudicato esterno copre il dedotto e il deducibile e che pertanto l’accertamento dell’esistenza, validità e natura giuridica di un contratto, fonte di un rapporto obbligatorio, costituisce il presupposto logico- giuridico di un diritto derivatone il giudicato si estende al predetto accertamento e pertanto spiega effetto in ogni altro giudizio, tra le stesse parti, nel quale il medesimo contratto è posto a fondamento di ulteriori diritti – comporti la validità della copertura assicurativa dedotta in giudizio dalla ricorrente e se conseguentemente la Ras assicurazione sia tenuta a manlevare e tenere indenne la ricorrente dalle azioni contro la stessa proposte in ragione della responsabilità professionale del proprio dante causa notaio F.B.".

Il motivo è infondato.

Ed infatti il principio secondo cui l’accertamento già compiuto in ordine a una situazione giuridica e la soluzione di una questione di fatto o di diritto che abbiano inciso su un punto fondamentale comune ad entrambe le cause tra le stesse parti e abbiano costituito la logica premessa contenuta nel dispositivo della sentenza passata in giudicato precludono il riesame del punto accertato e risolto è inapplicabile nel caso in esame avendo il giudice di appello escluso l’identità delle questioni: "non risulta che siano state sollevate dalla Ras nè esaminate – neppure implicitamente – da quel giudice (e quindi che siano state oggetto della relativa decisione) le eccezioni formulate nella presente causa dalla Ras in ordine all’inoperatività della garanzia assicurativa (per esser cioè pervenuta la prima richiesta risarcitoria all’assicurato in periodo successivo a quello di efficacia del contratto)".

Pertanto per consentire a questa Corte di controllare l’esistenza del vizio lamentato la ricorrente aveva l’onere di trascrivere integralmente le difese della Ras comprese le ragioni a sostegno di esse e non perciò il richiamo delle conclusioni di questa in primo grado di "inoperatività della polizza" sono insufficienti, ed infatti la Ras afferma (cfr. controricorso) che tale difesa è stata formulata in relazione all’oggetto della garanzia assicurativa, non già al periodo di validità della medesima. Perciò il motivo va respinto.

2.- Con il secondo motivo deduce: "Insufficienza e contraddittorietà della motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5) Violazione e falsa applicazione di legge (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) con riferimento all’art. 91 c.p.c." per avere il giudice di appello condannato l’appellante al pagamento delle spese di secondo grado a favore della Castello Gestione Crediti, – Euro 161,00 per esborsi, Euro 2028,00 per diritti, Euro 3.000,00 per onorari – da distrarsi in favore del difensore antistatario, pur non essendo stata in appello proposta nessuna domanda nei confronti della s.r.l. Gestione Crediti, nè avendo la Corte di merito pronunciato a favore "di queste parti" e pone il seguente quesito di diritto: "se una corretta applicazione dell’art. 91 c.p.c. nel caso di giudizio d appello in cui l’appellante abbia gravato la sentenza di primo grado solo nei confronti di una parte dell’originario giudizio implichi la soccombenza anche nei confronti degli altri soggetti intervenuti nel giudizio di appello e nei cui confronti non siano state avanzate domande e pronunciate statuizioni in tale grado".

Il motivo è fondato.

Ed infatti nell’ipotesi di cause scindibili di cui all’art. 332 cod. proc. civ., e cioè di cause cumulate nello stesso processo per un semplice rapporto di connessione, la notificazione dell’impugnazione e la sua conoscenza adempiono la funzione della litis denuntiatio allo scopo di attuare la concentrazione, nel tempo, di tutti i gravami contro la medesima sentenza (art. 335 cod. proc. civ.). In tal caso il destinatario della notificazione o colui che comunque ne ha la conoscenza, non diviene per ciò solo parte nella fase di impugnazione e quindi non sussistono ì presupposti per la pronuncia a suo favore delle spese a norma dell’art. 91 cod. proc. civ. che richiede la qualità di parte e perciò una vocatio in ius, e la soccombenza della stessa, nei cui confronti invece, se non impugna incidentalmente la sentenza notificata, la stessa passa in giudicato (Cass. 9002/2007).

Pertanto poichè la C. non ha impugnato la sentenza di accoglimento della domanda della Castello Gestione Crediti, nei suoi confronti la sentenza va cassata in relazione alle spese liquidate a favore della Castello Gestione Crediti che, decidendo nel merito, si dichiarano non dovute e che sono state poste a carico della C. dai giudici di appello.

Conseguentemente la s.p.a. Italfondiario va condannata a pagare le spese del giudizio di cassazione che si liquidano come da dispositivo.

3.- Il rigetto del ricorso nei confronti della Ras determina invece la soccombenza della C. con conseguente obbligo nei confronti di questa al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo.

Non si deve provvedere sulle spese a favore di R.P. non avendo C.R. impugnato nè la sentenza di primo grado nè quella di secondo grado emessa a favore della R. ed avendo pertanto la C. notificato il ricorso anche a detta parte come mera litis denuntiatio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo.

Cassa in relazione la sentenza impugnata e decidendo nel merito dichiara non dovute le spese giudiziali di secondo grado liquidate a favore della Castello Gestione Crediti. Condanna C. R. a pagare a favore della società Ras Euro 3.800 di cui Euro 3.600 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Condanna la società p.a. Italfondiario a pagare le spese del giudizio di cassazione, pari ad Euro 1800, di cui Euro 1.600 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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