Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 24-10-2011, n. 697 Procedimento e punizioni disciplinari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Nel corso del campionato di calcio categoria "promozione" dell’anno 2000 alla Polisportiva Nicolosi fu addebitato un illecito disciplinare sanzionato dalla commissione disciplinare con la penalizzazione in classifica per punti 6.

Su impugnazione del procuratore federale (il quale aveva richiesto la penalizzazione della società per punti 15) la Commissione di appello federale condannò la Polisportiva ad essere collocata all’ultimo posto in classifica, con retrocessione in prima categoria e dunque inflisse una sanzione più incisiva rispetto a quella richiesta dall’accusa.

La società ha impugnato questa decisione disciplinare avanti al T.A.R. Catania deducendo la tardività dell’appello del procuratore federale e sostenendo che la condanna non poteva comunque eccedere, in virtù del criterio devolutivo, quanto richiesto dall’appellante.

Con la sentenza in epigrafe indicata l’adito Tribunale ha accolto il ricorso, rilevando la fondatezza della seconda censura.

La sentenza è stata impugnata con l’atto di appello all’esame dalla Federazione la quale ne ha chiesto l’integrale riforma. A sostegno del gravame l’appellante ha dedotto in via principale il difetto assoluto di giurisdizione, per essere la controversia riservata agli organi della giustizia sportiva; in via gradata il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per essere la controversia riservata al giudice ordinario; nel merito, l’infondatezza del ricorso introduttivo.

Alla udienza del 13 luglio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

L’appello è fondato e va pertanto accolto.

Con il primo motivo di impugnazione l’appellante eccepisce l’inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto assoluto di giurisdizione, in quanto le controversie di natura disciplinare – come quella oggi all’esame – sono riservate alla autonomia degli organi di giustizia sportiva.

Il mezzo è fondato.

L’art. 2 comma 1 lettera b) del decreto legge n. 220 del 2003, convertito dalla legge n. 280 del 2003, riserva all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.

Tale previsione – come evidenziato dalla giurisprudenza di questo Consiglio: cfr. decisione n. 1048 del 2007 – recepisce a livello normativo un preesistente orientamento giurisprudenziale, volto a valorizzare l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale tutelata ai sensi dell’art. 2 della Costituzione.

In base a detto criterio di autonomia – la cui conformità al dettato costituzionale è stata di recente positivamente scrutinata da Corte cost. n. 49 del 2011 – la giustizia sportiva costituisce l’unico strumento di tutela per situazioni soggettive le quali – non avendo rilevanza per l’ordinamento generale – non assumono la consistenza del diritto soggettivo o dell’interesse legittimo.

Nel caso in esame la controversia ha ad oggetto esclusivamente la sanzione disciplinare a suo tempo inflitta dalla C.A.F. alla società calcistica oggi appellata: ne consegue l’inammissibilità per difetto assoluto di giurisdizione del ricorso introduttivo, venendo in rilievo questioni riservate agli organismi di giustizia sportiva.

In conclusione l’appello va quindi accolto, con riforma della sentenza impugnata e dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo.

Ogni altro motivo od eccezione può essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Le spese del giudizio sono compensate, avuto riguardo alla natura dilettantistica della società ricorrente.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello, riforma integralmente la sentenza impugnata e dichiara inammissibile il ricorso introduttivo.

Le spese del giudizio sono compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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